Art. 2 
 
                  Campo e modalita' di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si  applicano  ai
soggetti rientranti nella disciplina EU ETS ai sensi degli Allegati I
e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, i pagamenti spettanti a titolo di tariffe sui servizi  e
le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del  presente  decreto  sono
effettuati    attraverso    la    piattaforma     tecnologica     per
l'interconnessione e l'interoperabilita',  individuata  nel  «Portale
ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno
2020, n. 47. 
  3. Ai fini della verifica degli standard e dei livelli di  qualita'
della piattaforma di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, il Ministero della transizione ecologica adotta
gli strumenti di analisi previsti dall'Agenzia per l'Italia  Digitale
(AgID) con le relative Linee guida. 
  4. Ciascun gestore di impianti fissi  inclusi  nell'elenco  di  cui
all'art. 25 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  ovvero
ciascun operatore aereo incluso nella lista, relativa all'anno  2021,
di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9  giugno  2020,
n. 47, paga la tariffa di euro  350,00  entro  il  31  gennaio  2022,
dovuta all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art.  4,  comma
8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per il  periodo  dal
2021 al 2025. 
  5. In deroga al comma 4, ciascun gestore di impianti fissi  di  cui
agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47
paga la tariffa di euro 250,00  entro  il  31  gennaio  2022,  dovuta
all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art. 4, comma  8,  del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; per il periodo dal 2021  al
2025.