Art. 2 Campo e modalita' di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti rientranti nella disciplina EU ETS ai sensi degli Allegati I e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i pagamenti spettanti a titolo di tariffe sui servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono effettuati attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita', individuata nel «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 3. Ai fini della verifica degli standard e dei livelli di qualita' della piattaforma di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il Ministero della transizione ecologica adotta gli strumenti di analisi previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con le relative Linee guida. 4. Ciascun gestore di impianti fissi inclusi nell'elenco di cui all'art. 25 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ovvero ciascun operatore aereo incluso nella lista, relativa all'anno 2021, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, paga la tariffa di euro 350,00 entro il 31 gennaio 2022, dovuta all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per il periodo dal 2021 al 2025. 5. In deroga al comma 4, ciascun gestore di impianti fissi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 paga la tariffa di euro 250,00 entro il 31 gennaio 2022, dovuta all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; per il periodo dal 2021 al 2025.