Art. 3 
 
Operatori aerei: piano  di  monitoraggio  e  relativi  aggiornamenti,
  assegnazione e rilascio di quote di emissione, comunicazione  delle
  emissioni. 
 
  1. Per le attivita' di cui all'art. 4, comma 8, all'art. 10,  commi
1, 2 e 4, all'art. 35, commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  l'operatore  aereo
incluso  per  la  prima  volta  nella  lista  degli  operatori  aerei
pubblicata annualmente con delibera del Comitato  ETS  e'  tenuto  al
pagamento, a partire dall'anno 2022 o comunque a partire dall'amo di,
inclusione nella suddetta lista, di euro 700,00 entro  trenta  giorni
dalla pubblicazione della medesima  delibera.  Dall'anno  successivo,
l'operatore aereo rientra nella procedura di cui al comma 3. 
  2. Per le attivita' di cui all'art. 7, comma 1  e  3,  all'art.  8,
commi 4, 7 e 8, all'art. 9, all'art. 10, comma 3 e  4,  all'art.  35,
commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo  incluso  nella  lista  degli
operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato  ETS
e che  usufruisce  del  rilascio  di  quote  di  emissione  a  titolo
gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022,  di  euro
650,00.  Il  pagamento  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione della delibera del Comitato ETS. 
  3. Per le attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4,  all'art.  35,
commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo  incluso  nella  lista  degli
operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato  ETS
che non usufruisce del  rilascio  di  quote  di  emissione  a  titolo
gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno  2022  di  euro
350,00.  Il  pagamento  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione della citata delibera del Comitato ETS.