Art. 3 Operatori aerei: piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti, assegnazione e rilascio di quote di emissione, comunicazione delle emissioni. 1. Per le attivita' di cui all'art. 4, comma 8, all'art. 10, commi 1, 2 e 4, all'art. 35, commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso per la prima volta nella lista degli operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato ETS e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022 o comunque a partire dall'amo di, inclusione nella suddetta lista, di euro 700,00 entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima delibera. Dall'anno successivo, l'operatore aereo rientra nella procedura di cui al comma 3. 2. Per le attivita' di cui all'art. 7, comma 1 e 3, all'art. 8, commi 4, 7 e 8, all'art. 9, all'art. 10, comma 3 e 4, all'art. 35, commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso nella lista degli operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato ETS e che usufruisce del rilascio di quote di emissione a titolo gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022, di euro 650,00. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Comitato ETS. 3. Per le attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 35, commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso nella lista degli operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato ETS che non usufruisce del rilascio di quote di emissione a titolo gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022 di euro 350,00. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata delibera del Comitato ETS.