Art. 4 Impianti fissi: rilascio modifica e' revoca autorizzazione, assegnazione e rilascio quote, piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione o interruzione delle attivita'. 1. Per le attivita' di cui all'art. 4, comma 8, all'art. 18, all'art. 20, commi 2 e 5, nonche' all'art. 21, commi 2 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa unica annuale di ingresso nel sistema EU ETS pari a euro 750,00, contestualmente alla presentazione della domanda di nuova autorizzazione. Per il suddetto anno, il medesimo gestore e' esentato dal pagamento della tariffa di cui al comma 2 ovvero della tariffa di cui al comma 4. 2. Per le attivita' di cui agli articoli 24, 27, 35, commi 2 e 4, 41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore dell'impianto fisso che ha diritto all'assegnazione gratuita di quote di emissione effettuata, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022, il pagamento di una, tariffa complessiva pari a euro 700,00. La tariffa e' comprensiva degli eventuali aggiornamenti del Piano di monitoraggio ovvero del Piano della metodologia di monitoraggio relativi al periodo al quale si riferisce il pagamento della tariffa. 3. Per le attivita' istruttorie di cui, agli articoli 19 e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione delle relative comunicazioni. Per le attivita' istruttorie di cui all'art. 26, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione della relativa comunicazione. 4. Per le, attivita' di cui all'art. 35, comma 2 e 4 e all'art. 41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il gestore dell'impianto fisso che non ha diritto all'assegnazione gratuita di quote di emissione o che vi rinunci nel caso ne abbia diritto, esclusi gli impianti di cui all'art. 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 400,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022. 5. Nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la tariffa di cui al comma 2 o quella di cui comma 4 del presente articolo e' dovuta dal gestore dell'impianto che presenta istanza ai sensi dell'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo prima della comunicazione degli esiti istruttori in misura proporzionale alle mensilita' trascorse dal 1° gennaio dell'anno a cui l'istanza si riferisce fino alla data di revoca dell'autorizzazione.