Art. 4 
 
Impianti  fissi:  rilascio   modifica   e'   revoca   autorizzazione,
  assegnazione e rilascio quote, piani  di  monitoraggio  e  relativi
  aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione  o  interruzione
  delle attivita'. 
 
  1. Per le attivita' di  cui  all'art.  4,  comma  8,  all'art.  18,
all'art. 20, commi 2 e 5, nonche' all'art.  21,  commi  2  e  5,  del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di  un  impianto
fisso effettua il pagamento di una tariffa unica annuale di  ingresso
nel  sistema  EU  ETS  pari  a  euro  750,00,  contestualmente   alla
presentazione della domanda di nuova autorizzazione. Per il  suddetto
anno, il medesimo gestore e' esentato dal pagamento della tariffa  di
cui al comma 2 ovvero della tariffa di cui al comma 4. 
  2. Per le attivita' di cui agli articoli 24, 27, 35, commi 2  e  4,
41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47,  il
gestore dell'impianto fisso che ha diritto all'assegnazione  gratuita
di quote di emissione effettuata, nel periodo compreso tra il 1° e il
31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022,  il  pagamento  di
una,  tariffa  complessiva  pari  a  euro  700,00.  La   tariffa   e'
comprensiva degli eventuali aggiornamenti del Piano  di  monitoraggio
ovvero del  Piano  della  metodologia  di  monitoraggio  relativi  al
periodo al quale si riferisce il pagamento della tariffa. 
  3. Per le attivita' istruttorie di cui,  agli  articoli  19  e  26,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore
di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa complessiva
pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione delle  relative
comunicazioni. Per le attivita' istruttorie di cui all'art. 26, comma
7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,  il  gestore  di  un
impianto fisso effettua il pagamento  di  una  tariffa  pari  a  euro
110,00   contestualmente   alla    presentazione    della    relativa
comunicazione. 
  4. Per le, attivita' di cui all'art. 35, comma 2 e 4 e all'art. 41,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il  gestore
dell'impianto fisso che non ha diritto all'assegnazione  gratuita  di
quote di emissione o che  vi  rinunci  nel  caso  ne  abbia  diritto,
esclusi gli impianti di cui all'art. 31 e 32 del decreto  legislativo
9  giugno  2020,  n.  47,  effettua  il  pagamento  di  una   tariffa
complessiva pari a euro 400,00, nel periodo compreso tra il 1°  e  il
31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022. 
  5. Nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la tariffa di cui al  comma
2 o quella di cui comma 4 del presente articolo e' dovuta dal gestore
dell'impianto che presenta istanza ai sensi dell'art.  26,  comma  1,
del medesimo decreto  legislativo  prima  della  comunicazione  degli
esiti istruttori in misura proporzionale  alle  mensilita'  trascorse
dal 1° gennaio dell'anno a cui l'istanza si riferisce fino alla  data
di revoca dell'autorizzazione.