Art. 5 
 
            Impianti di dimensioni ridotte e ridottissime 
 
  1. Per le attivita' istruttorie di impianti di  dimensioni  ridotte
di cui all'art. 31, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  9  giugno
2020, n. 47 il gestore dell'impianto effettua  il  pagamento  di  una
tariffa complessiva pari a euro 300,00, nel periodo compreso  tra  il
1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022. 
  2.  Per  le  attivita'  istruttorie  di  impianti   di   dimensioni
ridottissime di cui all'art. 32, commi 1 e 5, del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, ad esclusione degli impianti  di  cui  all'art.
32,  comma  3,  del  medesimo   decreto   legislativo,   il   gestore
dell'impianto effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a
euro 250,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio  di  ogni
anno, a partire dall'anno 2022 
  3. Il gestore di impianto di cui all'art. 32, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  e'  soggetto  alle
tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto dalla data del rientro
in ETS ovvero alle tariffe di cui al comma 1 dalla  data  di  rientro
nel nuovo regime. 
  4. Il gestore di impianto che rientra in ETS ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
soggetto, alle tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto,  dalla
data del rientro stabilita con apposita delibera del Comitato ETS.