Art. 5 Impianti di dimensioni ridotte e ridottissime 1. Per le attivita' istruttorie di impianti di dimensioni ridotte di cui all'art. 31, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il gestore dell'impianto effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 300,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022. 2. Per le attivita' istruttorie di impianti di dimensioni ridottissime di cui all'art. 32, commi 1 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ad esclusione degli impianti di cui all'art. 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il gestore dell'impianto effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 250,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022 3. Il gestore di impianto di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' soggetto alle tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto dalla data del rientro in ETS ovvero alle tariffe di cui al comma 1 dalla data di rientro nel nuovo regime. 4. Il gestore di impianto che rientra in ETS ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' soggetto, alle tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto, dalla data del rientro stabilita con apposita delibera del Comitato ETS.