Art. 6 Attivita' ispettive 1. Per le attivita' di ispezione degli impianti fissi di cui all'art. 33 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' previsto un riconoscimento economico da parte del gestore, con le tariffe di cui al comma 3 fino a un massimo di quaranta ore-uomo per le verifiche preliminari e di trenta ore-uomo per le verifiche in sito. 2. Le attivita' ispettive e le relative verifiche in sito sono svolte secondo un piano recante la programmazione e la relativa previsione finanziaria, che e' approvato annualmente dal Comitato ETS. 3. Ai sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per lo svolgimento delle attivita' ispettive di cui al presente articolo il Comitato ETS puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri enti di ricerca con i quali il Ministero della transizione ecologica sottoscrive apposite convenzioni. 4. L'importo della tariffa, dovuta per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, viene comunicato preventivamente al gestore affinche' provveda al relativo pagamento prima dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a tale attivita' dedicato.