Art. 7 Gestione del Sistema di registri 1. Le tariffe annuali per le attivita' relative alla gestione del Registro dell'Unione ai sensi dell'art. 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7 e dell'art. 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono differenziate per tipologia di conto e pari a: i) euro 400 per i conti di deposito «operatore» e «operatore aereo»; ii) euro 700 per i conti «di scambio»; iii) euro 200 per i conti nel Registro nazionale di Kyoto; iv) euro 500 per i verificatori; v) euro 1000 per il conto per la consegna delle garanzie d'asta. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate all'atto dell'apertura del conto e successivamente tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno, a partire dall'anno 2022, secondo le modalita' di cui al comma 3. 3. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 e' effettuato mediante un versamento distinto per ogni conto, sulla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, resa disponibile dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, indicando nella causale di versamento il numero del conto rappresentato sul Registro. Le modalita' del pagamento sono pubblicate sul sito web dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nella sezione del Registro italiano per l'Emission Trading. 4. In caso di mancato pagamento entro il 31 maggio, l'accesso al relativo conto e' sospeso fino al pagamento della tariffa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento UE n. 1122/2019.