Art. 7 
 
                  Gestione del Sistema di registri 
 
  1. Le tariffe annuali per le attivita' relative alla  gestione  del
Registro dell'Unione ai sensi dell'art. 34, commi 2, 4, 5, 6  e  7  e
dell'art. 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47 sono differenziate per tipologia di conto e pari a: 
    i) euro 400 per i conti  di  deposito  «operatore»  e  «operatore
aereo»; 
    ii) euro 700 per i conti «di scambio»; 
    iii) euro 200 per i conti nel Registro nazionale di Kyoto; 
    iv) euro 500 per i verificatori; 
    v) euro 1000 per il conto per la consegna delle garanzie d'asta. 
  2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate all'atto dell'apertura
del conto e successivamente tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno,
a partire dall'anno 2022, secondo le modalita' di cui al comma 3. 
  3. Il pagamento della tariffa  di  cui  al  comma 1  e'  effettuato
mediante un versamento distinto  per ogni  conto,  sulla  piattaforma
tecnologica  per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'  tra  le
pubbliche amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
abilitati, resa disponibile dall'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del  decreto
legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  indicando  nella  causale  di
versamento  il  numero  del  conto  rappresentato  sul  Registro.  Le
modalita' del pagamento sono pubblicate sul  sito  web  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  nella  sezione
del Registro italiano per l'Emission Trading. 
  4. In caso di mancato pagamento entro il 31  maggio,  l'accesso  al
relativo conto e' sospeso fino al pagamento della tariffa,  ai  sensi
di quanto  previsto  dall'art.  30,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
regolamento UE n. 1122/2019.