Art. 8 Valutazione progetti di riduzione dell'anidride carbonica 1. Per le attivita' di valutazione e di verifica di conformita' di cui all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n 47, da svolgersi sui progetti di riduzione delle emissioni, il richiedente e' tenuto al pagamento di una tariffa commisurata all'impegno in ore-uomo del personale a tali attivita' dedicato, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, del medesimo decreto legislativo e degli accordi di cooperazione e delle convenzioni ivi previsti. 2. L'importo della tariffa, dovuta per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, viene comunicato preventivamente al gestore affinche', provveda al relativo pagamento prima dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a tale attivita' dedicato.