Art. 8 
 
      Valutazione progetti di riduzione dell'anidride carbonica 
 
  1. Per le attivita' di valutazione e di verifica di conformita'  di
cui all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n
47, da svolgersi  sui  progetti  di  riduzione  delle  emissioni,  il
richiedente  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  tariffa  commisurata
all'impegno in ore-uomo del personale a tali attivita'  dedicato,  ai
sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, del medesimo  decreto  legislativo  e
degli accordi di cooperazione e delle convenzioni ivi previsti. 
  2.  L'importo  della  tariffa,  dovuta  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma  1,  viene  comunicato  preventivamente  al
gestore   affinche',   provveda   al   relativo    pagamento    prima
dell'effettuazione  della  prestazione  resa  dal  personale  a  tale
attivita' dedicato.