Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 8, sono  versate  ad  apposito  capitolo  n.  2592,  art.  22,
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero  della
transizione ecologica al fine  di  coprire  le  spese  dell'effettivo
costo del servizio reso.