Art. 9 Disposizioni finali 1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, sono versate ad apposito capitolo n. 2592, art. 22, dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica al fine di coprire le spese dell'effettivo costo del servizio reso.