IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del  17  ottobre  2018,  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n.  1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita  dei
vini «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il disciplinare di produzione consolidato della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini  «Asti»,  cosi'  come  da
ultimo modificato con decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  262  del  22
ottobre 2020; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio per  la  tutela  dell'Asti
DOCG, con sede in Asti (AT),  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti»; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli  6,  7,  e  10  e,  in
particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 12 maggio  2021,  nell'ambito  della
quale il citato comitato ha approvato la  proposta  di  modifica  del
relativo disciplinare di produzione; 
    la proposta di modifica del disciplinare in  questione  e'  stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  159
del 5 luglio 2021 al fine di dar modo agli interessati di  presentare
le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  istanze  contenenti
osservazioni  sulla  medesima  proposta  di  modifica,  da  parte  di
soggetti interessati; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica
del disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Asti»  e  il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini  «Asti»,  cosi'
come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2020
richiamato in premessa, sono  approvate  le  modifiche  di  cui  alla
proposta  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 159 del 2 luglio 2021. 
  2. Il  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Asti»,
consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al  comma  1,  ed  il
relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente  agli
allegati 1 e 2 del presente decreto.