IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 107, comma 2, lettera b) e l'art. 108; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 198, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di un fondo con una dotazione pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale le risorse del suddetto fondo sono state conservate in conto residui ai fini dell'utilizzo delle medesime risorse per l'anno 2021; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, in particolare, l'art. 12, comma 4, che prevede, tra l'altro, l'applicazione della misura di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per i danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 73, comma 1, che ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui al citato art. 198; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; Atteso che, per le modalita' attuative, il richiamato art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; Vista la notifica alla Commissione europea in data 20 maggio 2020, da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa al regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Vista la notifica «State Aid SA.59029 (2020/N)» alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa alla misura di aiuto del suindicato decreto attuativo; Vista la decisione positiva C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, pubblicata nella sezione «Competition Policy» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di ristoro di cui al suindicato decreto attuativo, con riferimento ai danni subiti dagli operatori economici di trasporto aereo, come individuati dall'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 15 giugno 2020; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 198 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; Visti i decreti della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo 22 marzo 2021, n. 17, 29 marzo 2021, n. 21, e 30 marzo 2021, n. 22, con i quali, a seguito dell'esito positivo delle rispettive istruttorie svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC, sono state accolte le istanze di accesso al fondo limitatamente al periodo indicato dalla Commissione europea nella decisione positiva C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, per un importo complessivo di euro 75.711.462,00; Considerato che, a fronte dell'importo della compensazione complessivamente riconosciuta con i suddetti decreti direttoriali, residua nel suddetto fondo l'importo di euro 119.288.538,00; Vista la notifica «State Aid SA.62152 (2021/N)» alla Commissione europea in data 6 agosto 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuazione della misura di aiuto di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa all'estensione della misura stessa anche per il periodo successivo al 15 giugno 2020; Vista la decisione positiva C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021, pubblicata nella sezione «Competition Policy» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al citato art. 198 anche per i danni subiti dagli stessi operatori economici di trasporto aereo nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, stabilendo la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno direttamente collegato all'epidemia da COVID-19 e conseguente all'imposizione di specifiche restrizioni di viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione; Atteso che i criteri metodologici per la determinazione del danno ammissibile al beneficio, stabiliti nella decisione C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021 della Commissione europea, si basano su un insieme ampliato di indicatori e dati rispetto agli elementi informativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021; Considerata la necessita' di ottemperare ai contenuti della suddetta decisione della Commissione per l'applicazione della misura relativa al periodo dal 16 giugno al 31 dicembre 2020; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Con il presente decreto sono stabiliti, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021, di seguito «decisione della Commissione europea», i termini e le modalita' di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.