IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e,  in
particolare, l'art. 107, comma 2, lettera b) e l'art. 108; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in  particolare,
l'art. 198, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  un  fondo  con  una
dotazione pari  a  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  per  la
compensazione dei danni subiti a causa dell'insorgenza  dell'epidemia
da COVID-19 dagli operatori  nazionali  diversi  da  quelli  previsti
dall'art. 79, comma 2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, ai sensi del quale le risorse  del  suddetto  fondo  sono  state
conservate in conto residui  ai  fini  dell'utilizzo  delle  medesime
risorse per l'anno 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, in particolare,
l'art. 12, comma 4, che prevede, tra  l'altro,  l'applicazione  della
misura di cui all'art. 198 del decreto-legge  n.  34  del  2020,  nel
limite di 16 milioni di euro a valere  sulle  risorse  ivi  previste,
anche per i danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in  particolare,
l'art. 73, comma 1, che ha incrementato di 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui al citato art. 198; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  da   ultimo
prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
  Atteso che, per le modalita'  attuative,  il  richiamato  art.  198
rinvia ad apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  ed  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  fermo
restando che l'efficacia della medesima disposizione «e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
  Vista la notifica alla Commissione europea in data 20 maggio  2020,
da parte del Dipartimento per le politiche europee  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, relativa al regime quadro in  materia  di
aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Vista la notifica «State Aid SA.59029  (2020/N)»  alla  Commissione
europea in data  15  ottobre  2020,  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento  per  le  politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  relativa  alla
misura di aiuto del suindicato decreto attuativo; 
  Vista la decisione positiva C(2020)  9625  final  del  22  dicembre
2020, pubblicata nella sezione  «Competition  Policy»  del  sito  web
istituzionale della Commissione europea, con la quale la  Commissione
europea ha autorizzato, ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  l'attuazione  della
misura di  ristoro  di  cui  al  suindicato  decreto  attuativo,  con
riferimento ai danni subiti dagli operatori  economici  di  trasporto
aereo, come individuati dall'art. 198 del  decreto-legge  n.  34  del
2020, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 15 giugno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 27  gennaio  2021,  n.  34,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  38  del  15
febbraio 2021, con il quale  sono  definite  le  modalita'  attuative
delle disposizioni di cui all'art. 198 del citato decreto-legge n. 34
del 2020; 
  Visti i decreti della Direzione generale per  gli  aeroporti  e  il
trasporto aereo 22 marzo 2021, n. 17, 29 marzo  2021,  n.  21,  e  30
marzo 2021, n. 22, con i quali, a seguito dell'esito  positivo  delle
rispettive istruttorie svolte  dall'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile, di seguito ENAC, sono state accolte le istanze di accesso  al
fondo limitatamente al periodo  indicato  dalla  Commissione  europea
nella decisione positiva C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, per
un importo complessivo di euro 75.711.462,00; 
  Considerato  che,  a  fronte   dell'importo   della   compensazione
complessivamente riconosciuta con i  suddetti  decreti  direttoriali,
residua nel suddetto fondo l'importo di euro 119.288.538,00; 
  Vista la notifica «State Aid SA.62152  (2021/N)»  alla  Commissione
europea  in  data  6  agosto  2021  da  parte  del  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del  Dipartimento  per
le politiche europee della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
dell'attuazione della  misura  di  aiuto  di  cui  all'art.  198  del
decreto-legge n. 34 del 2020, relativa  all'estensione  della  misura
stessa anche per il periodo successivo al 15 giugno 2020; 
  Vista la decisione positiva C(2021) 6040 final del 9  agosto  2021,
pubblicata  nella  sezione  «Competition   Policy»   del   sito   web
istituzionale della Commissione europea, con la quale la  Commissione
europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al
citato art. 198 anche per  i  danni  subiti  dagli  stessi  operatori
economici di trasporto aereo nel periodo dal 16  giugno  2020  al  31
dicembre  2020,  stabilendo  la  metodologia  da  utilizzare  per  la
determinazione  del  danno  direttamente  collegato  all'epidemia  da
COVID-19 e conseguente all'imposizione di specifiche  restrizioni  di
viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione; 
  Atteso che i criteri metodologici per la determinazione  del  danno
ammissibile al beneficio,  stabiliti  nella  decisione  C(2021)  6040
final del 9 agosto 2021 della Commissione europea, si  basano  su  un
insieme  ampliato  di  indicatori  e  dati  rispetto  agli   elementi
informativi   richiesti   ai   sensi   dell'art.   3   del    decreto
interministeriale n. 34 del 2021; 
  Considerata  la  necessita'  di  ottemperare  ai  contenuti   della
suddetta decisione della Commissione per l'applicazione della  misura
relativa al periodo dal 16 giugno al 31 dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con il presente decreto sono  stabiliti,  in  ottemperanza  alla
decisione della Commissione europea C(2021) 6040 final del  9  agosto
2021, di seguito «decisione della Commissione europea», i  termini  e
le modalita' di presentazione delle domande di accesso  al  fondo  di
cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  limitatamente
al periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, 27 gennaio 2021,  n.  34,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.