Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «beneficiario»: il soggetto di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34; b) «danno ammissibile»: il danno subito dal beneficiario come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19, in ragione di specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il diffondersi della medesima epidemia, nel periodo di indennizzo e su tutte le rotte ammissibili, che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 34 del 2021, e' determinato con la metodologia stabilita nella decisione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4; c) «fondo di ristoro»: fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; d) «indennizzo massimo»: il valore massimo dell'indennizzo riconosciuto al beneficiario, che, fatta salva l'eventuale riduzione operata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, e' pari al 100 per cento del danno ammissibile, entro il limite corrispondente a un danno medio mensile di 4 milioni di euro; e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, tra l'EBITDA registrato da un beneficiario in un determinato arco temporale compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2019 e l'EBITDA registrato nello stesso arco temporale all'interno del periodo di indennizzo; f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020; g) «peso delle rotte charter ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di tipo charter in un determinato periodo nel 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo; h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo; i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva, limitativa degli spostamenti, imposta dall'Italia o da un Paese estero al fine di contenere la diffusione di COVID-19, rientrante in una delle tipologie previste dal considerando 8 della decisione della Commissione europea e inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 3.1.1. della decisione medesima; l) «rotta ammissibile»: una delle rotte, previste dal considerando 9 della decisione della Commissione europea, operate o programmate dal beneficiario, interna all'Italia o avente l'Italia come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel periodo di indennizzo, da almeno una delle restrizioni ammissibili nell'area o nel Paese di destinazione o nell'area o nel Paese di partenza; m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per un certo gruppo di rotte, della tipologia linea o charter, operate da un beneficiario, tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali rotte in un arco temporale all'interno del periodo di indennizzo e il numero di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019; n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»: il rapporto, pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea e al 32 per cento per le rotte charter, tra il numero di passeggeri del traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31 ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il considerando 59 della decisione della Commissione europea; o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di ritenzione calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso tipo, distinte tra linea e charter, operate da un beneficiario; p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di ritenzione atteso senza restrizioni, relativo a una delle due tipologie di rotte, distinte tra linea e charter, e il tasso di ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.