Art. 4 Compensazione danni 1. Con riferimento al periodo di indennizzo per la determinazione del danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si applica la metodologia di cui al presente articolo, in conformita' a quanto previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea. 2. Il danno ammissibile, compensabile nei limiti dell'indennizzo massimo previsto, e' pari, come desumibile dal considerando 66 della decisione della Commissione europea, alla somma delle quote di danno ammissibile calcolate distintamente per l'insieme delle rotte di linea e per l'insieme delle rotte charter in ciascun mese o frazione di mese del periodo di indennizzo. 3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte di linea e delle perdite nette totali. 4. La quota di danno ammissibile per le rotte charter, per ciascun mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte charter ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte charter e delle perdite nette totali. 5. Per le rotte ammissibili che in uno specifico mese sono interessate solo temporaneamente da almeno una delle restrizioni ammissibili, nel calcolo dei parametri che consentono la determinazione del danno per quel mese si utilizzano i valori di ricavi operativi e numero di passeggeri relativi all'arco temporale interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera o, se non disponibili, calcolati proporzionalmente ai rispettivi dati mensili. 6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o piu' beneficiari, calcolato come indicato al comma 2, superi l'indennizzo massimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, la misura per il ristoro dell'eccedenza e' notificata alla Commissione europea come aiuto individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione. 7. Sono altresi' oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilita' della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l'epidemia da COVID-19 e' valutata come possibile. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Roma, 7 dicembre 2021 Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3168 ______ Avvertenza: Per la consultazione degli allegati al suindicato decreto e' possibile accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Riferimenti normativi su organizzazione e attivita'».