Art. 4 
 
                         Compensazione danni 
 
  1. Con riferimento al periodo di indennizzo per  la  determinazione
del danno subito come  conseguenza  diretta  dell'evento  eccezionale
dell'epidemia da COVID-19, fermo restando quanto  previsto  dall'art.
2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si  applica
la metodologia di cui al presente articolo, in conformita'  a  quanto
previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea. 
  2. Il danno ammissibile, compensabile  nei  limiti  dell'indennizzo
massimo previsto, e' pari, come desumibile dal considerando 66  della
decisione della Commissione europea, alla somma delle quote di  danno
ammissibile calcolate distintamente  per  l'insieme  delle  rotte  di
linea e per l'insieme delle rotte charter in ciascun mese o  frazione
di mese del periodo di indennizzo. 
  3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun
mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori,  calcolati
nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte  di  linea
ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione  delle  rotte
di linea e delle perdite nette totali. 
  4. La quota di danno ammissibile per le rotte charter, per  ciascun
mese o frazione di mese, e' pari al prodotto tra i valori,  calcolati
nello stesso mese o frazione di mese, del peso  delle  rotte  charter
ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione  delle  rotte
charter e delle perdite nette totali. 
  5. Per  le  rotte  ammissibili  che  in  uno  specifico  mese  sono
interessate solo temporaneamente  da  almeno  una  delle  restrizioni
ammissibili,  nel   calcolo   dei   parametri   che   consentono   la
determinazione del danno per quel mese  si  utilizzano  i  valori  di
ricavi operativi e numero di passeggeri relativi  all'arco  temporale
interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera  o,  se
non  disponibili,  calcolati  proporzionalmente  ai  rispettivi  dati
mensili. 
  6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o piu'  beneficiari,
calcolato come indicato al  comma  2,  superi  l'indennizzo  massimo,
fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  3,  del  decreto
interministeriale  n.  34  del  2021,  la  misura  per   il   ristoro
dell'eccedenza e' notificata  alla  Commissione  europea  come  aiuto
individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione. 
  7. Sono altresi' oggetto di  distinte  notifiche  alla  Commissione
europea ulteriori misure relative a danni non inclusi  nel  perimetro
di ammissibilita' della decisione della Commissione  stessa,  la  cui
connessione diretta con  l'epidemia  da  COVID-19  e'  valutata  come
possibile. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi  di  controllo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito  web  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. 
    Roma, 7 dicembre 2021 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3168 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
 
    Per la consultazione degli  allegati  al  suindicato  decreto  e'
possibile accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili nella sezione  «Amministrazione  trasparente  -
Riferimenti normativi su organizzazione e attivita'».