IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la «Previsione di equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile»; 
  Visto in particolare, l'art. 5-sexies, comma 3 della legge 24 marzo
2001, n. 89, secondo cui con decreti del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30
ottobre 2016, sono approvati i modelli di  dichiarazione  di  cui  al
comma  1  ed  e'  individuata  la   documentazione   da   trasmettere
all'amministrazione debitrice ai  sensi  del  predetto  comma  1.  Le
amministrazioni  pubblicano  nei   propri   siti   istituzionali   la
modulistica di cui al periodo precedente; 
  Visto l'art. 5-sexies, comma 3-bis della legge 24  marzo  2001,  n.
89, secondo cui con decreti dirigenziali del Ministero  dell'economia
e delle finanze e del Ministero della giustizia, da  adottarsi  entro
il 31 dicembre 2021, sono  indicate  le  modalita'  di  presentazione
telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo  di  soggetti
incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia del 28 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 5-sexies,  comma
3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con cui sono  stati  approvati  i
modelli    di    dichiarazione    che    il    creditore     rilascia
all'amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle
somme liquidate a titolo di indennizzo per  la  irragionevole  durata
del processo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 contenente il testo unico sulla documentazione  amministrativa
ed in particolare: 
    l'art. 21 relativo alla autenticazione  delle  sottoscrizioni  di
qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'
da produrre alla pubblica amministrazione; 
    l'art. 38 relativo alle modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze  e  delle   dichiarazioni   da   presentare   alla   pubblica
amministrazione; 
    l'art.   46   relativo   alle   dichiarazioni   sostitutive    di
certificazioni; 
    l'art. 47 relativo alle dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
notorieta'; 
    l'art. 76 circa la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci e
della formazione e dell'uso di atti falsi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno  2007,  al
n. 4, foglio n. 128, con il quale sono state approvate le «Istruzioni
sul servizio di Tesoreria dello Stato»; 
  Visto il codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il codice in materia di protezione di dati personali, di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche; 
  Considerata la necessita'  di  procedere  all'individuazione  delle
modalita' di presentazione telematica,  anche  a  mezzo  di  soggetti
incaricati, dei modelli di dichiarazione di  cui  all'art.  5-sexies,
comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89,  secondo  quanto  previsto
dai  commi  3  e  3-bis  del  predetto  articolo,   onde   consentire
all'amministrazione  debitrice  di  provvedere  tempestivamente  alla
liquidazione delle somme dovute ai creditori,  attesa  la  pluralita'
delle azioni giudiziarie intraprese dai creditori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modalita' di presentazione 
 
  1. La dichiarazione prevista  dall'art.  5-sexies,  comma  1  della
legge 24 marzo 2001, n.  89,  viene  rilasciata  al  Ministero  della
giustizia  esclusivamente   in   via   telematica,   accedendo   alla
piattaforma informatica raggiungibile  sul  portale  delle  spese  di
giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero
della giustizia all'indirizzo https://pst.giustizia.it 
  2. Il creditore delle somme liquidate ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, anche a mezzo di  incaricato,  accede  alla  piattaforma
informatica di cui al comma  1  attraverso  il  sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID),  la  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)
ovvero attraverso le altre modalita'  di  autenticazione  autorizzate
dalla piattaforma informatica, e inserisce le informazioni di cui  ai
modelli approvati con i decreti di cui  all'art.  5-sexies,  comma  3
della  legge  24  marzo  2001,  n.  89,  i  modelli  generati   dalla
piattaforma  informatica  e  la  documentazione  in  essa  richiesta,
secondo le istruzioni operative rese disponibili sul portale  di  cui
al comma 1.