Art. 2 
 
                              Modifiche 
 
  1. Le modifiche alle modalita' di presentazione telematica  che  si
rendono necessarie anche  per  effetto  di  norme  sopravvenute  sono
adottate con provvedimento del Capo del Dipartimento per  gli  affari
di giustizia e ne viene data comunicazione al Ministero dell'economia
e delle finanze.