Art. 2 Finalita' 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura e' destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.