Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura e'
destinato alla concessione  di  contributi  compensativi  finalizzati
alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese  di  pesca  e
acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla
produzione  nel  settore  causati  da  avversita'   atmosferiche   di
eccezionale intensita', verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021  e
fino al 31 dicembre 2023.