Art. 3 
 
                              Soggetti 
 
  1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della  pesca  e
dell'acquacoltura che non  hanno  sottoscritto  polizze  assicurative
agevolate a copertura dei rischi, di cui all'art. 14-bis del  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti
da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' verificatesi nel
periodo previsto dall'art. 2,  individuate  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,  e  che  non
sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione. 
  2. I soggetti  abilitati,  previsti  dall'art.  14,  comma  4,  del
decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  producono  apposita
relazione tecnico scientifica volta a descrivere  il  fenomeno  meteo
marino,  climatico  o  distrofico,  ai  fini  della  valutazione  del
carattere di eccezionalita'.