Art. 3 Soggetti 1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' verificatesi nel periodo previsto dall'art. 2, individuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione. 2. I soggetti abilitati, previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, producono apposita relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalita'.