Art. 4 
 
                        Presentazione domande 
 
  1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura  dovranno
presentare, a pena di irricevibilita',  entro  tre  mesi  dall'evento
calamitoso ovvero dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  la
domanda per l'indennita' di cui all'art. 2, utilizzando il  facsimile
dell'allegato  1,  tramite  posta   elettronica   certificata   (PEC)
all'indirizzo        aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it allegando
documentazione idonea ad  attestare  le  caratteristiche  dell'evento
calamitoso ed in particolare: 
    a)  relazione  di  carattere  tecnico   ed   economico   sociale,
concernente la realta' produttiva interessata dall'evento; 
    b) perizia asseverata giurata, dalla quale risulti  il  nesso  di
causalita' tra il danno accertato e l'evento  calamitoso,  anche  con
riferimento al fatturato dei tre anni precedenti e alle  attestazioni
della competente Capitaneria di porto  o  autorita'  del  territorio,
attestante che l'unita' da pesca sia rimasta ferma per  almeno  venti
giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nonche' la quantificazione
del danno subito, redatta da un professionista esperto in  materia  e
iscritto al relativo albo professionale; 
    c) attestazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000  attestante  la  non  sottoscrizione  di
polizze di cui all'art. 3 nonche' il non superamento  del  cumulo  di
cui all'art. 8; 
    d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione  del  proprietario
alla corresponsione dell'indennita' in favore dell'armatore.