Art. 4 Presentazione domande 1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dovranno presentare, a pena di irricevibilita', entro tre mesi dall'evento calamitoso ovvero dall'entrata in vigore del presente decreto, la domanda per l'indennita' di cui all'art. 2, utilizzando il facsimile dell'allegato 1, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it allegando documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare: a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realta' produttiva interessata dall'evento; b) perizia asseverata giurata, dalla quale risulti il nesso di causalita' tra il danno accertato e l'evento calamitoso, anche con riferimento al fatturato dei tre anni precedenti e alle attestazioni della competente Capitaneria di porto o autorita' del territorio, attestante che l'unita' da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nonche' la quantificazione del danno subito, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo albo professionale; c) attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la non sottoscrizione di polizze di cui all'art. 3 nonche' il non superamento del cumulo di cui all'art. 8; d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennita' in favore dell'armatore.