Art. 5 
 
                             Istruttoria 
 
  1. La Direzione generale  della  pesca  marittima  e  acquacoltura,
nello  svolgimento  dell'istruttoria  finalizzata  ad  accertare   la
sussistenza dei requisiti  di  cui  agli  articoli  2  e  3,  nonche'
l'idoneita' della documentazione di cui al precedente  art.  4,  puo'
disporre, per  il  tramite  degli  Istituti  scientifici  di  settore
operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   (ISPRA),
accertamenti sulla coerenza con l'art. 2. 
  2. L'Istituto eventualmente incaricato, ricevuta la  documentazione
di cui al precedente  articolo,  redige,  entro  trenta  giorni,  una
relazione contenente gli elementi  necessari  per  consentire  quanto
previsto  al  comma  1.  Nessun  onere  dovra'  derivare   a   carico
dell'amministrazione responsabile del  procedimento  istruttorio,  in
caso di ricorso a istituti scientifici di settore operanti nel CNR  o
dell'ISPRA ai fini delle attivita' istruttorie di cui al comma 1  del
presente articolo.