Art. 5 Istruttoria 1. La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonche' l'idoneita' della documentazione di cui al precedente art. 4, puo' disporre, per il tramite degli Istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), accertamenti sulla coerenza con l'art. 2. 2. L'Istituto eventualmente incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire quanto previsto al comma 1. Nessun onere dovra' derivare a carico dell'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio, in caso di ricorso a istituti scientifici di settore operanti nel CNR o dell'ISPRA ai fini delle attivita' istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo.