Art. 6 
 
                      Quantificazione del danno 
 
  1. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei  danni
e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione  responsabile  del
procedimento  istruttorio  puo'  avvalersi  delle   informazioni   in
possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato  a
presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative. 
  2. Il Ministero e gli enti  competenti  possono  essere  coadiuvati
nella valutazione delle domande di  ammissione  al  contributo  dagli
Istituti indicati nel comma 1 dell'art. 5.