Art. 6 Quantificazione del danno 1. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio puo' avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative. 2. Il Ministero e gli enti competenti possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 dell'art. 5.