Art. 8 
 
                               Cumuli 
 
  1. Il contributo di cui al precedente articolo  e'  cumulabile  con
altre provvidenze allo stesso  titolo  disposte  dallo  Stato,  dalle
regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza  del
danno accertato. 
  2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo  stesso
titolo,  di  altre  agevolazioni  superando  il  cumulo  di  cui   al
precedente comma,  il  Ministero  procede  al  recupero  delle  somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana nonche' sul sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it 
    Roma, 16 giugno 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 685