Art. 8 Cumuli 1. Il contributo di cui al precedente articolo e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato. 2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it Roma, 16 giugno 2021 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 685