IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto l'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Considerato che, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; Considerato che l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Considerato che il comma 1-bis dell'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che, in relazione alle facolta' di utilizzo di quote del fondo di cui al comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la cui dotazione e' stata successivamente aumentata dall'art. 39, comma 1, del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, «ciascun comune puo' destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019»; Considerato che tale disposizione si e' resa necessaria al fine di facilitare l'attuazione da parte dei comuni di specifiche aggiuntive misure connesse con lo svolgimento del trasporto scolastico, necessarie al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, anche attraverso l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto scolastico, e che tali esigenze, per effetto del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, si sono manifestate anche con riferimento all'anno scolastico 2021-2022; Ritenuto che i servizi di trasporto scolastico sono erogati dai comuni sia singolarmente, sia in forma associata, sia con delega ad altro soggetto giuridico pubblico o privato; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 18 novembre 2021; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' del contributo 1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative degli stessi delle risorse per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. L'erogazione delle risorse finanziarie agli enti di cui al comma 1 fa salvo quanto dovuto alla societa' Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4.