Art. 2
Criteri di assegnazione delle risorse
1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, sono assegnate,
salvo quanto previsto al comma 2, a ciascun comune o forma
associativa di comuni nel limite del 30 per cento della spesa
sostenuta per il trasporto scolastico per l'esercizio finanziario
2019, al fine che essi le destinino ai servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico connessi alla gestione degli effetti
dell'emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione del
virus COVID-19. Le maggiori spese sostenute possono essere riferite
all'anno scolastico 2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni
sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, all'anno scolastico 2021-2022. Restano escluse le
spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno
2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021.
3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse
finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi
richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare e'
proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario.