Art. 2 Criteri di assegnazione delle risorse 1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, sono assegnate, salvo quanto previsto al comma 2, a ciascun comune o forma associativa di comuni nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per l'esercizio finanziario 2019, al fine che essi le destinino ai servizi aggiuntivi di trasporto scolastico connessi alla gestione degli effetti dell'emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione del virus COVID-19. Le maggiori spese sostenute possono essere riferite all'anno scolastico 2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno scolastico 2021-2022. Restano escluse le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare e' proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario.