Art. 2 
 
                Criteri di assegnazione delle risorse 
 
  1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art.  1,  sono  assegnate,
salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  a  ciascun  comune  o   forma
associativa di comuni  nel  limite  del  30  per  cento  della  spesa
sostenuta per il trasporto  scolastico  per  l'esercizio  finanziario
2019, al  fine  che  essi  le  destinino  ai  servizi  aggiuntivi  di
trasporto   scolastico   connessi   alla   gestione   degli   effetti
dell'emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione  del
virus COVID-19. Le maggiori spese sostenute possono  essere  riferite
all'anno scolastico  2020-2021  e,  limitatamente  alle  obbligazioni
sottoscritte  alla  data  di   entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento, all'anno  scolastico  2021-2022.  Restano  escluse  le
spese sostenute gia' oggetto di certificazione  COVID-19  per  l'anno
2020, ai sensi  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033  del  1°
aprile 2021. 
  3. Qualora, al termine  delle  attivita'  istruttorie,  le  risorse
finanziarie disponibili siano inferiori  alla  somma  dei  contributi
richiesti   ed   ammissibili,   il   contributo   da    erogare    e'
proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario.