Art. 3
Fasi procedimentali
1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita' di
presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del
direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da
adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Nella domanda sono attestati: la spesa sostenuta al fine di
erogare i servizi di trasporto scolastico per l'esercizio finanziario
2019 e le risorse destinate negli esercizi finanziari 2020 e 2021 al
fine di erogare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi e di
adottare le misure connesse al trasporto scolastico di contenimento
della diffusione del COVID-19, ai sensi del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano escluse
le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno
2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa
si concluda con esito favorevole, sono assegnati i contributi di cui
all'art. 2.