Art. 3 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1.  Le  fasi   procedimentali,   unitamente   alle   modalita'   di
presentazione  delle  domande,  sono  disciplinate  con  decreto  del
direttore generale per la sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto  da
adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Nella domanda sono attestati: la  spesa  sostenuta  al  fine  di
erogare i servizi di trasporto scolastico per l'esercizio finanziario
2019 e le risorse destinate negli esercizi finanziari 2020 e 2021  al
fine di erogare servizi  di  trasporto  scolastico  aggiuntivi  e  di
adottare le misure connesse al trasporto scolastico  di  contenimento
della diffusione del COVID-19, ai sensi del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano escluse
le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno
2020, ai sensi  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033  del  1°
aprile 2021. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa
si concluda con esito favorevole, sono assegnati i contributi di  cui
all'art. 2.