Art. 3 Fasi procedimentali 1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita' di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nella domanda sono attestati: la spesa sostenuta al fine di erogare i servizi di trasporto scolastico per l'esercizio finanziario 2019 e le risorse destinate negli esercizi finanziari 2020 e 2021 al fine di erogare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi e di adottare le misure connesse al trasporto scolastico di contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano escluse le spese sostenute gia' oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa si concluda con esito favorevole, sono assegnati i contributi di cui all'art. 2.