Art. 10 
 
            Rilascio del certificato provvisorio europeo 
                      della navigazione interna 
 
  1. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), d) ed e)  e
dal comma 2 del decreto legislativo, il proprietario,  l'armatore,  o
il loro rappresentante, presenta all'autorita' competente una domanda
per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione
interna, allegando la pertinente documentazione tecnica. 
  2.   L'autorita'   competente   puo'   richiedere    documentazione
integrativa  e,  se  del  caso,  un'attestazione  rilasciata  da   un
organismo  di  classificazione  autorizzato  di  libera  scelta   del
richiedente ove si dichiari l'idoneita' alla navigazione  dell'unita'
navale o del galleggiante o dell'impianto galleggiante. 
  3. Prima del rilascio del  certificato  provvisorio  europeo  della
navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' di cui
al comma 2 a visita volta a verificarne l'idoneita' alla navigazione. 
  4. Esperita  la  visita  o  sulla  base  dell'attestato  rilasciato
dall'organismo di classificazione autorizzato, l'autorita' competente
rilascia  il  certificato  provvisorio  europeo   della   navigazione
interna. 
  5. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII  del
decreto legislativo, ha validita' per un  solo  viaggio  da  compiere
entro un termine non superiore a un mese dal suo rilascio. 
  6.  L'autorita'  competente  rilascia  il  certificato  provvisorio
europeo della navigazione interna di validita' non  superiore  ad  un
mese, previo esito positivo della visita tecnica, in accordo a quanto
previsto all'art. 12 del decreto legislativo. 
  7. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b),  c)  ed  f)
del decreto legislativo, l'autorita' competente rilascia il  rilascio
del certificato provvisorio europeo per la navigazione interna previa
richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale,  o  del
loro rappresentante. 
  8. Il certificato di cui al comma 6, conforme  al  modello  di  cui
all'allegato VII del decreto legislativo, ha validita': 
    a) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e  c)  del
decreto legislativo, non superiore a due mesi; 
    b) nel caso previsto  dall'art.  12,  comma  1,  lettera  f)  del
decreto legislativo 7 settembre  2018,  n.  114,  di  sei  mesi,  con
possibilita' di proroga ai sensi dell'art. 12, comma 4, del  medesimo
decreto legislativo.