Art. 10 Rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna 1. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), d) ed e) e dal comma 2 del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta all'autorita' competente una domanda per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, allegando la pertinente documentazione tecnica. 2. L'autorita' competente puo' richiedere documentazione integrativa e, se del caso, un'attestazione rilasciata da un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta del richiedente ove si dichiari l'idoneita' alla navigazione dell'unita' navale o del galleggiante o dell'impianto galleggiante. 3. Prima del rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' di cui al comma 2 a visita volta a verificarne l'idoneita' alla navigazione. 4. Esperita la visita o sulla base dell'attestato rilasciato dall'organismo di classificazione autorizzato, l'autorita' competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna. 5. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validita' per un solo viaggio da compiere entro un termine non superiore a un mese dal suo rilascio. 6. L'autorita' competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna di validita' non superiore ad un mese, previo esito positivo della visita tecnica, in accordo a quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo. 7. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo, l'autorita' competente rilascia il rilascio del certificato provvisorio europeo per la navigazione interna previa richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante. 8. Il certificato di cui al comma 6, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validita': a) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo, non superiore a due mesi; b) nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, di sei mesi, con possibilita' di proroga ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.