Art. 3 Unita' navale di nuova costruzione 1. Chi intraprende la costruzione di una unita' navale deve farne preventiva dichiarazione all'autorita' competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta, comunicando il cantiere di costruzione e le date presunte di inizio e fine lavori. Alla dichiarazione presentata all'autorita' competente e' allegato il progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione a all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica e dai piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 2. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 3. L'autorita' competente comunica al richiedente il numero identificativo dell'unita' navale in costruzione e prende nota dell'inizio della costruzione su apposito registro. 4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal committente segue con verifiche e accertamenti tecnici la costruzione, al termine della quale rilascia la dichiarazione ai fini.