Art. 3 
 
                 Unita' navale di nuova costruzione 
 
  1. Chi intraprende la costruzione di una unita' navale  deve  farne
preventiva dichiarazione all'autorita' competente e a un organismo di
classificazione autorizzato di libera scelta, comunicando il cantiere
di costruzione e le date presunte  di  inizio  e  fine  lavori.  Alla
dichiarazione presentata  all'autorita'  competente  e'  allegato  il
progetto, firmato da un  tecnico  delle  costruzioni  navali  di  cui
all'art. 117 del codice della navigazione a all'art. 275 del relativo
regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica  e  dai
piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 
  2.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 
  3.  L'autorita'  competente  comunica  al  richiedente  il   numero
identificativo  dell'unita'  navale  in  costruzione  e  prende  nota
dell'inizio della costruzione su apposito registro. 
  4.  L'organismo  di  classificazione  autorizzato  incaricato   dal
committente  segue  con   verifiche   e   accertamenti   tecnici   la
costruzione, al termine della  quale  rilascia  la  dichiarazione  ai
fini.