Art. 4 
 
  Primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna 
 
  1. Al  fine  del  primo  rilascio  del  certificato  europeo  della
navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita'  navale,
o il loro rappresentante, presenta domanda  all'autorita'  competente
corredata dalla seguente documentazione,  redatta  e  firmata  da  un
tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della
navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione: 
    a) specifica tecnica dell'unita' navale; 
    b) piani generali; 
    c) piani relativi agli impianti a bordo; 
    d) piani relativi ai mezzi di sfuggita; 
    e) piani relativi ai mezzi di salvataggio; 
    f) piani relativi ai mezzi antincendio; 
    g)  lettera  di   incarico   all'organismo   di   classificazione
autorizzato scelto. 
  2. Prima del rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione
interna, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale  a  visita
iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo. 
  3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita'  navale
dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini  rilasciata
dall'organismo   di   classificazione   autorizzato   attestante   la
conformita' dell'unita' navale  ai  requisiti  tecnici  per  le  navi
adibite alla navigazione interna previsti  dal  decreto  legislativo.
Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di
classificazione autorizzato sia  parziale,  cioe'  riferita  a  parte
dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale
a visita iniziale parziale. 
  4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione  ai
fini di cui al comma 3,  l'autorita'  competente  assegna  il  numero
unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art.  17
del decreto legislativo e rilascia  il  certificato  europeo  per  la
navigazione interna. 
  5. Il certificato europeo della navigazione  interna,  conforme  al
modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo  7  settembre
2018, n. 114, ha validita' non superiore a quella  prevista  all'art.
8,  comma  10,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il  periodo  di
validita' del certificato e' annotato sul certificato.