Art. 4 Primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna 1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, presenta domanda all'autorita' competente corredata dalla seguente documentazione, redatta e firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione: a) specifica tecnica dell'unita' navale; b) piani generali; c) piani relativi agli impianti a bordo; d) piani relativi ai mezzi di sfuggita; e) piani relativi ai mezzi di salvataggio; f) piani relativi ai mezzi antincendio; g) lettera di incarico all'organismo di classificazione autorizzato scelto. 2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo. 3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita' navale dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato sia parziale, cioe' riferita a parte dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale parziale. 4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 3, l'autorita' competente assegna il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17 del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la navigazione interna. 5. Il certificato europeo della navigazione interna, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, ha validita' non superiore a quella prevista all'art. 8, comma 10, del medesimo decreto legislativo. Il periodo di validita' del certificato e' annotato sul certificato.