Art. 5 
 
Rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione  interna  alle
  unita'  non  soggette  al  campo  di   applicazione   del   decreto
  legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 
 
  1. Al  fine  del  primo  rilascio  del  certificato  europeo  della
navigazione interna alle unita' non soggette al campo di applicazione
del decreto legislativo,  il  proprietario,  l'armatore,  o  il  loro
rappresentante, presenta domanda  all'autorita'  competente  e  a  un
organismo di classificazione autorizzato di libera scelta,  corredata
dalla documentazione prevista dall'art.  4,  comma  1,  del  presente
decreto. 
  2. Prima del rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione
interna, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale  a  visita
iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo. 
  3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita'  navale
dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini  rilasciata
dall'organismo   di   classificazione   autorizzato   attestante   la
conformita' dell'unita' navale  ai  requisiti  tecnici  per  le  navi
adibite alla navigazione interna previsti  dal  decreto  legislativo.
Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di
classificazione autorizzato sia  parziale,  cioe'  riferita  a  parte
dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale
a visita iniziale parziale. 
  4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione  ai
fini di cui al comma 3,  l'autorita'  competente  assegna  il  numero
unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art.  17
del decreto legislativo e rilascia  il  certificato  europeo  per  la
navigazione interna.