Art. 5 Rilascio del certificato europeo della navigazione interna alle unita' non soggette al campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna alle unita' non soggette al campo di applicazione del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta domanda all'autorita' competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, del presente decreto. 2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo. 3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita' navale dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato sia parziale, cioe' riferita a parte dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita iniziale parziale. 4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 3, l'autorita' competente assegna il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17 del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la navigazione interna.