Art. 7 Rinnovo del certificato europeo della navigazione interna 1. Almeno tre mesi prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, presenta domanda di rinnovo all'autorita' competente che ha rilasciato il certificato in scadenza, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo. 2. La domanda e' corredata dalla documentazione tecnica indicata all'art. 5, comma 1, salvo che l'autorita' competente non ne sia gia' in possesso, e di una copia del certificato europeo della navigazione interna in corso di validita'. La medesima documentazione e' presentata a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta. 3. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 4. Prima del rilascio del certificato, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a una visita di rinnovo, intesa a verificare che l'unita' continui ad essere conforme ai requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo. 5. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla visita di rinnovo acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato. 6. Esperita la visita di rinnovo o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 4, l'autorita' competente rinnova il certificato europeo per la navigazione interna. 7. Il certificato rinnovato ha validita' non superiore a quella prevista all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo. 8. Nel caso in cui l'unita' navale per cui e' richiesto il rinnovo del certificato comunitario della navigazione interna di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2009, n. 22, soddisfi i requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, su richiesta del proprietario, dell'armatore o del loro legale rappresentante, l'autorita' competente puo' rilasciare un nuovo certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto.