Art. 7 
 
                   Rinnovo del certificato europeo 
                      della navigazione interna 
 
  1. Almeno tre mesi prima della  scadenza  del  certificato  europeo
della navigazione interna, il  proprietario,  l'armatore  dell'unita'
navale,  o  il  loro  rappresentante,  presenta  domanda  di  rinnovo
all'autorita'  competente  che  ha  rilasciato  il   certificato   in
scadenza, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo. 
  2. La domanda e' corredata dalla  documentazione  tecnica  indicata
all'art. 5, comma 1, salvo che l'autorita' competente non ne sia gia'
in possesso, e di una copia del certificato europeo della navigazione
interna  in  corso  di  validita'.  La  medesima  documentazione   e'
presentata a un organismo di classificazione  autorizzato  di  libera
scelta. 
  3.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 
  4. Prima  del  rilascio  del  certificato,  l'autorita'  competente
sottopone  l'unita'  navale  a  una  visita  di  rinnovo,  intesa   a
verificare che l'unita' continui  ad  essere  conforme  ai  requisiti
tecnici previsti dal decreto legislativo. 
  5. L'autorita'  competente  puo'  esentare  l'unita'  navale  dalla
visita di rinnovo acquisendo  la  dichiarazione  ai  fini  rilasciata
dall'organismo di classificazione autorizzato. 
  6. Esperita la visita di rinnovo o sulla base  della  dichiarazione
ai fini  di  cui  al  comma  4,  l'autorita'  competente  rinnova  il
certificato europeo per la navigazione interna. 
  7. Il certificato rinnovato ha validita'  non  superiore  a  quella
prevista all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo. 
  8. Nel caso in cui l'unita' navale per cui e' richiesto il  rinnovo
del certificato comunitario  della  navigazione  interna  di  cui  al
decreto legislativo 22 febbraio 2009, n.  22,  soddisfi  i  requisiti
tecnici previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, su
richiesta  del  proprietario,  dell'armatore  o   del   loro   legale
rappresentante,  l'autorita'  competente  puo'  rilasciare  un  nuovo
certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto
agli articoli 5 e 6 del presente decreto.