Art. 8 
 
Rilascio del certificato europeo della navigazione interna  ai  sensi
  dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018,  n.
  114. 
 
  1. Nei casi previsti all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 7
settembre 2018, n. 114  e  prima  di  un  nuovo  viaggio  dell'unita'
navale,  il  proprietario,  l'armatore,  o  il  loro  rappresentante,
presenta all'autorita' competente una domanda di rilascio di un nuovo
certificato europeo della navigazione interna, ai sensi dell'art.  8,
comma 8, del medesimo decreto legislativo. La domanda e' corredata da
una  copia  del  certificato  europeo   della   navigazione   interna
dell'unita' navale. 
  2.  La  documentazione  tecnica,  firmata  da  un   tecnico   delle
costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e
all'art. 275 del relativo regolamento di  attuazione,  e'  presentata
all'autorita' competente a corredo della domanda e  all'organismo  di
classificazione autorizzato e consiste in: 
    a) nel caso in cui l'unita'  abbia  subito  un  sinistro,  lavori
importanti, o riparazioni a seguito di un'avaria,  ai  sensi  di  cui
all'art. 6, comma 6, lettere a), b), e c), del  decreto  legislativo,
un rapporto tecnico e i piani correlati in relazione alla fattispecie
dell'evento dichiarato.  In  questo  caso,  la  domanda  deve  essere
presentata prima dell'inizio dei lavori; 
    b) nel caso in  cui  il  certificato  europeo  della  navigazione
interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unita' sia in disarmo da
piu' di un anno ai sensi  dell'art.  6,  comma  6,  lettera  d),  del
decreto legislativo, una specifica tecnica e, ove gia'  non  presenti
presso l'autorita' competente, i piani  generali,  i  piani  relativi
agli impianti di bordo, i piani relativi  ai  mezzi  di  sfuggita,  i
piani relativi ai mezzi di salvataggio e i piani  relativi  ai  mezzi
antincendio. 
  3.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 
  4. L'organismo di classificazione autorizzato svolge  le  attivita'
di accertamento di propria pertinenza nel corso dei  lavori  e  degli
adeguamenti da realizzare sull'unita' navale, in  accordo  ai  propri
regolamenti. 
  5. Al termine dei lavori e degli adeguamenti dell'unita' navale per
i casi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b) e  c)  del  decreto
legislativo, l'organismo di classificazione autorizzato  rilascia  al
proprietario,   all'armatore,   o   al   loro   rappresentante,    la
dichiarazione ai fini. 
  6. Prima del rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione
interna, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale  a  visita
addizionale, volta a verificarne  la  conformita'  ai  requisiti  del
decreto legislativo. 
  7. L'autorita'  competente  puo'  esentare  l'unita'  navale  dalla
visita addizionale acquisendo la  dichiarazione  ai  fini  rilasciata
dall'organismo di classificazione autorizzato. 
  8. Esperita la visita addizionale o sulla base della  dichiarazione
ai fini di  cui  al  comma  7,  l'autorita'  competente  rilascia  il
certificato europeo per la navigazione interna. 
  9. Nel caso in cui il certificato precedente sia stato rilasciato o
rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione  europea,  l'autorita'
competente informa,  entro  un  mese  dal  rilascio  o  dal  rinnovo,
l'autorita'  dello  Stato  membro  dell'Unione  europea   che   aveva
proceduto al primo rilascio o rinnovo.