Art. 8 Rilascio del certificato europeo della navigazione interna ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 1. Nei casi previsti all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 e prima di un nuovo viaggio dell'unita' navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta all'autorita' competente una domanda di rilascio di un nuovo certificato europeo della navigazione interna, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La domanda e' corredata da una copia del certificato europeo della navigazione interna dell'unita' navale. 2. La documentazione tecnica, firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e' presentata all'autorita' competente a corredo della domanda e all'organismo di classificazione autorizzato e consiste in: a) nel caso in cui l'unita' abbia subito un sinistro, lavori importanti, o riparazioni a seguito di un'avaria, ai sensi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b), e c), del decreto legislativo, un rapporto tecnico e i piani correlati in relazione alla fattispecie dell'evento dichiarato. In questo caso, la domanda deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori; b) nel caso in cui il certificato europeo della navigazione interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unita' sia in disarmo da piu' di un anno ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d), del decreto legislativo, una specifica tecnica e, ove gia' non presenti presso l'autorita' competente, i piani generali, i piani relativi agli impianti di bordo, i piani relativi ai mezzi di sfuggita, i piani relativi ai mezzi di salvataggio e i piani relativi ai mezzi antincendio. 3. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 4. L'organismo di classificazione autorizzato svolge le attivita' di accertamento di propria pertinenza nel corso dei lavori e degli adeguamenti da realizzare sull'unita' navale, in accordo ai propri regolamenti. 5. Al termine dei lavori e degli adeguamenti dell'unita' navale per i casi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, l'organismo di classificazione autorizzato rilascia al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la dichiarazione ai fini. 6. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita addizionale, volta a verificarne la conformita' ai requisiti del decreto legislativo. 7. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla visita addizionale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato. 8. Esperita la visita addizionale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 7, l'autorita' competente rilascia il certificato europeo per la navigazione interna. 9. Nel caso in cui il certificato precedente sia stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.