Art. 9 Rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione interna 1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, di un'unita' navale provvista di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'art. 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che intende usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, presenta all'autorita' competente domanda di rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione interna di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 2. La domanda contiene i dati identificativi dell'unita' navale ed e' corredata da un rapporto tecnico contenente la descrizione dei requisiti tecnici ridotti richiesti e dai piani attinenti alla riduzione dei requisiti. 3. La documentazione tecnica a corredo della domanda, firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e' presentata anche a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta. 4. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 5. Prima del rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita, volta a verificare la conformita' dei requisiti tecnici ridotti, realizzati sulla stessa unita', a quanto previsto dall'allegato IV del decreto legislativo. 6. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla visita di cui al comma 5 acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici ridotti per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. 7. Esperita la visita o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 6, l'autorita' competente rilascia il certificato supplementare europeo per la navigazione interna, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo e contenente l'indicazione dei requisiti tecnici ridotti adottati. 8. Nel caso in cui per la riduzione dei requisiti tecnici sia necessario realizzare degli adeguamenti sull'unita' navale, si applicano le procedure previste dall'art. 6 del presente decreto.