IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007,  in
particolare gli articoli 29, 152, 153,154, 155, 156, 159; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge. 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019. n. 116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto ministeriale 13  febbraio  2018,  n.  617  recante
«Disposizioni nazionali in  materia  di  riconoscimento  e  controllo
delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di  oliva  e
delle olive da tavola e  loro  associazioni  nonche'  di  adeguamento
delle organizzazioni di produttori gia'  riconosciute»  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto  ministeriale  19  maggio  2020,  n.  156  recante
«Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis  concessi  ad
una impresa unica e ripartizione  fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le
Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dell'importo  cumulativo
massimo degli aiuti de  minimis  concessi  alle  imprese  attive  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli»; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno  delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una  dotazione
di 300 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Considerato che alcune filiere necessitano di  strumenti  normativi
che consentano di aumentare la competitivita' della produzione  anche
per fare fronte alle emergenze o a situazioni  di  crisi  di  mercato
impreviste; 
  Considerati gli obiettivi di sostenibilita' ambientale, economica e
sociale posti anche dalla normativa europea per migliorare la filiera
olivicola; 
  Considerato che la  normativa  nazionale  di  riconoscimento  delle
organizzazioni di produttori della filiera olivicola-olearia  prevede
che le stesse debbano commercializzare una  quota  del  prodotto  dei
propri soci; 
  Considerato che nei nuovi orientamenti  comunitari  sulla  Politica
agricola comune  post  2023  si  attribuisce  un  ruolo  sempre  piu'
centrale alle organizzazioni di produttori e alle  loro  associazioni
per  favorire,  tra  l'altro,  l'aggregazione   dell'offerta   e   la
regolazione del mercato; 
  Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016; 
  Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 3 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione e risorse 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione di contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera
olivicola-olearia al fine di  favorire  l'aggregazione  nel  settore,
l'incremento della  produzione  nazionale  di  olive,  aumentando  la
sostenibilita' complessiva del settore, con particolare riguardo allo
sviluppo e alla salvaguardia delle aree svantaggiate di cui  all'art.
32, paragrafo 1, lettere a), b), c) del regolamento UE n. 1305/2013 e
successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Le risorse del «Fondo  per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle
filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura»  sono  destinate,
per l'anno 2021, alla filiera olivicola-olearia nella  misura  di  30
milioni di euro ai  soggetti  beneficiari  individuati  dal  presente
decreto. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono cosi' ripartite: 
      a. 10 milioni di euro per il sostegno di investimenti in  nuovi
impianti con le caratteristiche di cui all'allegato  1  del  presente
decreto; 
      b.  20  milioni  di  euro  per  il  sostegno  di   investimenti
nell'ammodernamento di impianti esistenti con le  caratteristiche  di
cui all'allegato 2 del presente decreto. 
  4. In caso di residui, le risorse vengono allocate  automaticamente
sulla misura con maggiore richiesta. 
  5. Gli aiuti sono concessi  nel  rispetto  dei  massimali  previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis» nel  settore
agricolo.