IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153,154, 155, 156, 159; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019. n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 156 recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»; Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021; Considerato che alcune filiere necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste; Considerati gli obiettivi di sostenibilita' ambientale, economica e sociale posti anche dalla normativa europea per migliorare la filiera olivicola; Considerato che la normativa nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori della filiera olivicola-olearia prevede che le stesse debbano commercializzare una quota del prodotto dei propri soci; Considerato che nei nuovi orientamenti comunitari sulla Politica agricola comune post 2023 si attribuisce un ruolo sempre piu' centrale alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni per favorire, tra l'altro, l'aggregazione dell'offerta e la regolazione del mercato; Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016; Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 novembre 2021; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e risorse 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di concessione di contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia al fine di favorire l'aggregazione nel settore, l'incremento della produzione nazionale di olive, aumentando la sostenibilita' complessiva del settore, con particolare riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia delle aree svantaggiate di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettere a), b), c) del regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» sono destinate, per l'anno 2021, alla filiera olivicola-olearia nella misura di 30 milioni di euro ai soggetti beneficiari individuati dal presente decreto. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono cosi' ripartite: a. 10 milioni di euro per il sostegno di investimenti in nuovi impianti con le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto; b. 20 milioni di euro per il sostegno di investimenti nell'ammodernamento di impianti esistenti con le caratteristiche di cui all'allegato 2 del presente decreto. 4. In caso di residui, le risorse vengono allocate automaticamente sulla misura con maggiore richiesta. 5. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore agricolo.