Art. 3 
 
                         Domanda di sostegno 
 
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente  decreto,  AGEA  stabilisce  e
pubblica sul  proprio  sito  istituzionale  una  circolare  attuativa
recante le modalita' per la presentazione delle domande di  sostegno.
Dette modalita' afferiscono alla definizione di un sistema  idoneo  a
consentire la  celere  presentazione  delle  domande  e  la  relativa
istruttoria da parte di AGEA. Fatta salva la disciplina contenuta nel
presente decreto, la  circolare  stabilisce  anche  i  termini  e  le
modalita'  per  lo  svolgimento  della  procedura  istruttoria  volta
all'attribuzione del beneficio. 
  2. Alle domande  di  cui  al  comma  1  deve  essere  allegata  una
relazione a firma di un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario o
agrotecnico),  contenente   almeno:   la   descrizione   dell'oliveto
(cultivar utilizzate, sesto di impianto, sistema  di  irrigazione  da
fonte autorizzata, ecc.), che ai fini dell'ammissibilita' al sostegno
deve avere una superfice non inferiore  a  2  ettari,  i  riferimenti
catastali e grafici delle superfici interessate.