Art. 3 Domanda di sostegno 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, AGEA stabilisce e pubblica sul proprio sito istituzionale una circolare attuativa recante le modalita' per la presentazione delle domande di sostegno. Dette modalita' afferiscono alla definizione di un sistema idoneo a consentire la celere presentazione delle domande e la relativa istruttoria da parte di AGEA. Fatta salva la disciplina contenuta nel presente decreto, la circolare stabilisce anche i termini e le modalita' per lo svolgimento della procedura istruttoria volta all'attribuzione del beneficio. 2. Alle domande di cui al comma 1 deve essere allegata una relazione a firma di un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario o agrotecnico), contenente almeno: la descrizione dell'oliveto (cultivar utilizzate, sesto di impianto, sistema di irrigazione da fonte autorizzata, ecc.), che ai fini dell'ammissibilita' al sostegno deve avere una superfice non inferiore a 2 ettari, i riferimenti catastali e grafici delle superfici interessate.