Art. 4 Contributo ammissibile 1. A seguito dell'istruttoria delle domande e della relativa documentazione, AGEA, con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. provvede a giudicare quelle ritenute ammissibili, stabilisce una graduatoria sulla base della superficie interessata dagli investimenti proposti da ciascun beneficiario, dando priorita' agli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1 e con maggior superficie e calcola, per ciascuna richiesta giudicata ammissibile, il relativo contributo riconoscibile fino a esaurimento delle risorse. Ulteriori priorita' vengono assegnate agli impianti a partire da 389 piante/ha e con conduzione in irriguo. 2. Il contributo riconoscibile per ciascuna domanda e' calcolato nella misura massima del 70 percento del massimale di spesa come risultante dagli allegati al presente decreto. Il massimo di aiuti concedibili e' quantificato in complessivi euro 25.000 per impresa. 3. Gli importi relativi alle eventuali rinunce o revoche sono assegnati agli esclusi secondo l'ordine di graduatoria.