Art. 4 
 
                       Contributo ammissibile 
 
  1. A  seguito  dell'istruttoria  delle  domande  e  della  relativa
documentazione, AGEA, con risorse proprie e senza ulteriori oneri per
la  finanza  pubblica.   provvede   a   giudicare   quelle   ritenute
ammissibili, stabilisce una graduatoria sulla base  della  superficie
interessata dagli  investimenti  proposti  da  ciascun  beneficiario,
dando priorita' agli investimenti  nelle  aree  svantaggiate  di  cui
all'art. 1 e con maggior superficie e calcola, per ciascuna richiesta
giudicata ammissibile, il relativo contributo  riconoscibile  fino  a
esaurimento delle risorse. Ulteriori priorita' vengono assegnate agli
impianti a partire da 389 piante/ha e con conduzione in irriguo. 
  2. Il contributo riconoscibile per ciascuna  domanda  e'  calcolato
nella misura massima del 70 percento  del  massimale  di  spesa  come
risultante dagli allegati al presente decreto. Il  massimo  di  aiuti
concedibili e' quantificato in complessivi euro 25.000 per impresa. 
  3. Gli importi relativi  alle  eventuali  rinunce  o  revoche  sono
assegnati agli esclusi secondo l'ordine di graduatoria.