Art. 5 Contributo erogato e anticipazioni 1. Entro diciotto mesi dall'accettazione del beneficio, i produttori beneficiari devono completare le attivita' oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto. 2. Il contributo viene erogato entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario, presentata nel rispetto delle modalita' individuate da AGEA con propria circolare attuativa. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente decreto, l'importo del contributo erogato non puo' superare in ogni caso il limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed e' concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 4. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, AGEA e' autorizzata, su richiesta dei beneficiari, ad eseguire un pagamento in anticipo pari all'ottanta percento del contributo spettante di cui all'art. 4, comma 2. 5. Per beneficiare dell'anticipo di cui al paragrafo 4 i richiedenti dovranno costituire apposita garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta, da presentare al momento della richiesta dell'anticipo. 6. Fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, cosi' come definite dal regolamento UE n. 1306/2013 e recepite nel regolamento UE n. 1308/2013, in caso di mancata o di parziale realizzazione delle attivita' oggetto di contributo entro il limite temporale di cui al comma 1, il beneficiario decade dal contributo e provvede a restituire l'anticipazione di cui al comma 4, se erogata, tenendo comunque conto dell'applicazione di una tolleranza tecnica alla misurazione delle superfici pari al 5%.