Art. 5 
 
                 Contributo erogato e anticipazioni 
 
  1.  Entro  diciotto  mesi  dall'accettazione   del   beneficio,   i
produttori beneficiari devono  completare  le  attivita'  oggetto  di
contributo e presentare  ad  AGEA  la  richiesta  di  erogazione  del
contributo  corredata  dalla  relativa  rendicontazione  delle  spese
effettivamente sostenute per le operazioni riportate in  allegato  al
presente decreto. 
  2. Il contributo viene erogato entro trenta giorni dalla  richiesta
del beneficiario, presentata nel rispetto delle modalita' individuate
da AGEA con propria circolare attuativa. 
  3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente  decreto,
l'importo del contributo erogato non puo' superare in  ogni  caso  il
limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed e' concesso nell'ambito  e
con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di  cui  al
regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della   Commissione,   cosi'   come
modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 
  4. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, AGEA
e'  autorizzata,  su  richiesta  dei  beneficiari,  ad  eseguire   un
pagamento  in  anticipo  pari  all'ottanta  percento  del  contributo
spettante di cui all'art. 4, comma 2. 
  5.  Per  beneficiare  dell'anticipo  di  cui  al  paragrafo   4   i
richiedenti dovranno costituire apposita garanzia fidejussoria,  pari
al 110% del valore dell'anticipazione  richiesta,  da  presentare  al
momento della richiesta dell'anticipo. 
  6. Fatte  salve  le  cause  di  forza  maggiore  e  le  circostanze
eccezionali, cosi' come definite dal regolamento UE  n.  1306/2013  e
recepite nel regolamento UE n. 1308/2013, in caso  di  mancata  o  di
parziale realizzazione delle attivita' oggetto di contributo entro il
limite temporale di cui  al  comma  1,  il  beneficiario  decade  dal
contributo e provvede a restituire l'anticipazione di cui al comma 4,
se  erogata,  tenendo  comunque  conto   dell'applicazione   di   una
tolleranza tecnica alla misurazione delle superfici pari al 5%.