IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009, che dispone
l'istituzione delle «azioni» quale ulteriore livello di dettaglio dei
programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi  e
i criteri per la loro individuazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
ottobre 2016, il quale, in attuazione del citato art. 25-bis, dispone
che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i  programmi  di  spesa,  di  cui
all'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono suddivisi  in
via sperimentale in azioni che rivestono carattere conoscitivo e  che
integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e  della
rendicontazione; 
  Visto l'elenco delle missioni,  dei  programmi  di  spesa  e  delle
relative azioni di ciascun Ministero, predisposto in  attuazione  dei
criteri indicati dall'art. 25-bis commi 1, 2, 3 e 4  della  legge  n.
196 del 2009, riportato nell'allegato 1 del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016; 
  Visto l'art. 21, comma 17, della citata legge n. 196 del  2009,  il
quale dispone che alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,  le  unita'  di  voto
parlamentare sono ripartite in capitoli  ai  fini  della  gestione  e
della rendicontazione; 
  Considerato che la prevista ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare si omologa ai contenuti degli allegati  tecnici,
i quali integrano ciascuno stato di previsione, e che, con l'adozione
da parte del Consiglio dei ministri del progetto di bilancio e  delle
note  di  variazioni,  si  realizza  la  prevista   intesa   con   le
amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,  concernente
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Considerato che per lo stato  di  previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica si e' data attuazione alle disposizioni di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29  luglio
2021, n. 128,  riguardante  il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Considerato che per lo stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico si e' data attuazione alle disposizioni di cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021,
n. 149, riguardante il «Regolamento di organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che per lo stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali si e' data attuazione alle disposizioni  di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  24
giugno  2021,  n.  140,  riguardante  il   «Regolamento   concernente
modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Considerato che per lo stato  di  previsione  del  Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  si  e'   data
attuazione alle disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica del 19 novembre 2021, n. 211, riguardante il  «Regolamento
recante modifiche ai 
  Regolamenti di cui ai decreti del Presidente  della  Repubblica  19
maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54»; 
  Vista la legge di approvazione del  bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2022-2024; 
  Ritenuta la necessita' di dar luogo alla ripartizione delle  unita'
di voto parlamentare in capitoli, ed in articoli per quelli afferenti
alcune tipologie di entrata e di spesa; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  attribuire  alle  unita'   di   voto
parlamentare codici meccanografici per seguire, attraverso il sistema
informativo, la gestione delle medesime unita' di voto parlamentare; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai fini della gestione e della rendicontazione,  per  lo  stato  di
previsione dell'Entrata (Tabella n. 1) e per gli stati di  previsione
della spesa dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 16), la ripartizione,
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, delle unita'
di voto parlamentare in capitoli e, limitatamente ai casi specificati
nelle  premesse,  in  articoli  e'  quella  risultante  dall'allegato
documento che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Il presente  decreto  viene  comunicato  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco