Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle  Province  autonome  di
                          Trento e Bolzano 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e per la Provincia
autonoma di Trento e' rinnovata, per un periodo di  quindici  giorni,
ferma  restando  la  possibilita'  di  una   nuova   classificazione,
l'ordinanza del Ministro della salute 17  dicembre  2021,  citata  in
premessa, ai fini dell'applicazione delle misure  di  cui  alla  c.d.
«zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da  ultimo  modificato  dal
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. 
  2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano e' rinnovata, per un
periodo di quindici giorni, ferma restando  la  possibilita'  di  una
nuova  classificazione,  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  3
dicembre 2021, citata in premessa, ai  fini  dell'applicazione  delle
misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini  di  cui  all'art.
9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come  da
ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.