Art. 2 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e per la Provincia autonoma di Trento e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. 2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.