IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16, primo comma, della Costituzione, che  consente
limitazioni della liberta' di circolazione per motivi di sanita'; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione   epidemiologica,   del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle  festivita'
natalizie e di inizio anno nuovo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19 
 
  1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del  territorio
nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. 
  2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale,
ad eccezione  delle  Regioni  cui  si  applicano  le  misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020, si applicano le misure di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma
sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in  cui  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020 e' altresi' consentito  lo  spostamento,
in ambito comunale, verso una sola abitazione privata  una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino la potesta' genitoriale e  alle  persone  disabili  o  non
autosufficienti  conviventi.  Per  i  comuni  con   popolazione   non
superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e'
consentito anche per una distanza non superiore a 30  chilometri  dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di provincia. 
  4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per  quanto
non  previsto  nel  presente  decreto,  le  misure  adottate  con   i
provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35.