Art. 2 
 
        Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il  comma  16-ter,  e'  aggiunto  il  seguente:  "16-quater.  Il
Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure  di
cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni  che,  secondo  le
previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario  almeno  di
tipo 2 e con un livello di rischio almeno  moderato,  ovvero  in  uno
scenario almeno di  tipo  3  e  con  un  livello  di  rischio  almeno
moderato, ove  nel  relativo  territorio  si  manifesti  un'incidenza
settimanale dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000  abitanti,
misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n.  35,  aggiuntive  e  progressive  rispetto  a  quelle
applicabili sull'intero territorio nazionale.". 
  2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al  15  gennaio
2021, il Ministro della salute  con  propria  ordinanza,  secondo  le
procedure di cui ai commi 16-bis e  16-ter,  applica  a  una  o  piu'
regioni nel cui territorio  si  manifesta  un'incidenza  dei  contagi
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti: 
    a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e'  almeno  di
tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato; 
    b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e'  almeno  di
tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato.