Art. 5 
 
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  Covid-19  per  i  soggetti  incapaci  ricoverati  presso  strutture
  sanitarie assistite 
 
  1.  Le  persone  incapaci  ricoverate  presso  strutture  sanitarie
assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al  trattamento
sanitario per le vaccinazioni  anti  Covid-19  del  piano  strategico
nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o  amministratore
di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della  legge
22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto  previsto
dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volonta'
eventualmente gia' espressa  dall'interessato  ai  sensi  del  citato
articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo  1,  comma
418, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ovvero  di  quella  che
avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere. 
  2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora  il  fiduciario,
il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano  o  non
sono in alcun  modo  reperibili  per  almeno  48  ore,  il  direttore
sanitario o, in  difetto,  il  responsabile  medico  della  residenza
sanitaria  assistita  (RSA),  o   dell'analoga   struttura   comunque
denominata, in cui la persona incapace e'  ricoverata  ne  assume  la
funzione  di  amministratore  di  sostegno,  al   solo   fine   della
prestazione del consenso  di  cui  al  comma  1.  In  tali  casi  nel
documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle
verifiche effettuate per accertare lo  stato  d'incapacita'  naturale
dell'interessato. In difetto sia  del  direttore  sanitario  sia  del
responsabile  medico  della  struttura,  le  attivita'  previste  dal
presente  comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  della   ASL
territorialmente competente  sulla  struttura  stessa  o  da  un  suo
delegato. 
  3. Il soggetto individuato ai sensi  dei  commi  1  e  2,  sentiti,
quando gia' noti, il coniuge, la persona parte  di  unione  civile  o
stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo  entro
il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo  ad
assicurare la migliore tutela della salute della persona  ricoverata,
esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo  3,  commi  3  e  4,
della  legge  22  dicembre   2017,   n.   219,   il   consenso   alla
somministrazione  del  trattamento  vaccinale  anti  Covid-19  e  dei
successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al  dipartimento
di prevenzione sanitaria competente per territorio. 
  4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformita' alla volonta'
dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4  della  legge
n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle  persone
di cui al primo periodo dello stesso comma  3,  e'  immediatamente  e
definitivamente efficace. Il consenso non  puo'  essere  espresso  in
difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi  degli
articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto,  da  quella
delle  persone  di  cui  al  primo  periodo  dello  stesso  comma  3.
Nondimeno,  in  caso  di  rifiuto  di  queste  ultime,  il  direttore
sanitario,  o  il  responsabile  medico  della   struttura   in   cui
l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della  ASL
o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al  giudice  tutelare
ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n.
219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione. 
  5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del  comma  4,  per
difetto di disposizioni di volonta'  dell'interessato,  anticipate  o
attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui
al primo periodo del comma 3, il consenso  al  trattamento  vaccinale
sottoscritto dall'amministratore di  sostegno  di  cui  al  comma  2,
unitamente  alla  documentazione  comprovante  la   sussistenza   dei
presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e'  comunicato  immediatamente,
anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della
struttura in cui l'interessato  e'  ricoverato  al  giudice  tutelare
competente per territorio sulla struttura stessa. 
  6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui
al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli  eventuali  accertamenti
quando  dai  documenti  ricevuti  non  emerge  la   sussistenza   dei
presupposti di cui  al  comma  3,  convalida  con  decreto  motivato,
immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5,
ovvero ne denega la convalida. 
  7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di
cui al  comma  6,  il  decreto  di  cui  al  comma  6  e'  comunicato
all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del
comma 2, a mezzo di posta certificata presso  la  struttura  dove  la
persona e' ricoverata. Il decorso del  termine  di  cui  al  presente
comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che
sia comunicato successivamente. 
  8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti
Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino
alla comunicazione del decreto di convalida. 
  9. Decorso il termine di  cui  al  comma  7  senza  che  sia  stata
effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. 
  10. In caso di rifiuto della somministrazione  del  vaccino  o  del
relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile
medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo  delegato,
ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione  civile,
o stabilmente convivente, e i parenti fino  al  terzo  grado  possono
ricorrere al giudice tutelare, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5
della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219,  affinche'  disponga   la
sottoposizione al trattamento vaccinale.