Art. 3 
 
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
piano strategico dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni  da
                             SARS-CoV-2 
 
  1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al  piano
strategico  dei  vaccini  per  la  prevenzione  delle  infezioni   da
SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute  2  gennaio
2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e' istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale  idonea
ad agevolare, sulla base dei fabbisogni  rilevati,  le  attivita'  di
distribuzione sul territorio  nazionale  delle  dosi  vaccinali,  dei
dispositivi   e   degli   altri   materiali    di    supporto    alla
somministrazione,  e  il  relativo  tracciamento.  A  tali  fini,  la
piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi  alle
vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualita'  in
cui il  sistema  informativo  vaccinale  di  una  regione  o  di  una
provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i  volumi  di  dati
relativi alle vaccinazioni per  la  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o  provincia  autonoma,
la  piattaforma  di  cui  al  presente  comma  esegue  altresi',   in
sussidiarieta', le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni,  di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di  certificazione
delle stesse, nonche' le  operazioni  di  trasmissione  dei  dati  al
Ministero della salute, nel rispetto delle modalita' di cui ai  commi
4, 5 e 6. 
  2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma  di
cui al  comma  1  sono  affidate  al  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  Covid-19,
di seguito «Commissario straordinario», il quale, in  via  d'urgenza,
al fine di assicurare l'immediata operativita' della piattaforma,  in
conformita'  all'articolo  28  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica,   si   avvale
prevalentemente del supporto di societa'  a  partecipazione  pubblica
che  siano  in  grado  di  assicurare  una  presenza  capillare   sul
territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito. 
  3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano di cui al comma  1
e dal presente articolo, il  Commissario  straordinario  si  raccorda
altresi' con il Ministro della salute, il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio  sanitario
nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  32  dell'8
febbraio 2020, nonche' con  l'Agenzia  Italiana  del  farmaco  e  con
l'Istituto superiore di  sanita',  i  quali,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 7, possono accedere  alle  informazioni  aggregate
presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma  1,  per
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  Il  Commissario
straordinario, d'intesa con il Ministro della salute  e  il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie,  informa  periodicamente  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sullo  stato  di  attuazione
del piano strategico di cui al comma 1. 
  4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate  le  diverse
fasi  della  vaccinazione  per  la  prevenzione  delle  infezioni  da
Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di  assistiti
individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico  di  cui
al comma 1. Le operazioni  di  prenotazione  delle  vaccinazioni,  di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di  certificazione
delle stesse sono gestite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
che le eseguono, in qualita' di titolari del trattamento,  attraverso
i propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualita' di  cui  al
terzo  periodo  del  comma  1,  ferma  restando  la  titolarita'  del
trattamento  in  capo  alla  regione  o   alla   provincia   autonoma
richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita  dal
Commissario  straordinario  per   conto   della   stessa   ai   sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE)  2016/679,  assicura  tutte  le
funzionalita'  necessarie  all'effettuazione  delle   operazioni   di
prenotazione,  registrazione   e   certificazione,   in   regime   di
sussidiarieta'. Il sistema Tessera Sanitaria rende  disponibili  alla
piattaforma nazionale i  dati  individuali  necessari  alla  corretta
gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime  di
sussidiarieta'. 
  5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle  regioni
e alle province autonome ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della
salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  n.  257  del  5   novembre   2018,   istitutivo
dell'Anagrafe  Nazionale  Vaccini,   al   fine   di   consentire   il
monitoraggio dell'attuazione del piano di cui al comma 1, le  regioni
e le province autonome, attraverso i propri  sistemi  informativi  o,
nell'eventualita' di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso  la
piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le
informazioni, relative  alle  somministrazioni  dei  vaccini  per  la
prevenzione dell'infezione da  Sars-CoV-2  su  base  individuale,  in
conformita' al predetto decreto  17  settembre  2018,  con  frequenza
almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche  e  delle
specifiche tecniche pubblicate sul sito  istituzionale  dello  stesso
Ministero. Tale trasmissione e' effettuata in modalita'  incrementale
e include anche l'informazione  sull'eventuale  stato  di  gravidanza
della persona vaccinata. Le regioni e le province autonome,  mediante
i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma  nazionale  di
cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarieta',
trasmettono  altresi'  i  dati  relativi  alle   prenotazioni   delle
vaccinazioni, in forma  aggregata,  al  Ministero  della  salute,  il
quale, tramite interoperabilita', per le finalita' di  cui  al  primo
periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale  di
cui  al  medesimo  comma  strumenti   di   monitoraggio   sia   delle
prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini. 
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma  di  cui  al
comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data  di  cessazione  delle
esigenze di protezione e  prevenzione  sanitaria  anche  a  carattere
transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre  2021,  devono
essere cancellati o resi definitivamente  anonimi  ovvero  restituiti
alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai  sensi
dell'articolo 28, paragrafo  3,  lettera  g),  del  regolamento  (UE)
2016/679. 
  7. Per consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di  sorveglianza
immunologica  e  farmaco-epidemiologia,  il  Ministero  della  salute
trasmette,  in  interoperabilita'   con   la   piattaforma   di   cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  27
febbraio 2020, n. 640,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  i  dati
individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazione
anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini. 
  8.  Per  il   potenziamento   dell'infrastruttura   tecnologica   e
applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e' autorizzata  la  spesa
di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al  presente  comma
si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo  di  conto
capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  della
salute per il medesimo anno.