Art. 4 
 
 Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021 
 
  1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del
quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su  tutto
il territorio nazionale: 
    a) al  comma  1  dell'articolo  31-quater  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, le parole «entro il  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021»  e  le  parole
«entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20
maggio 2021»; 
    b) al comma  4-terdecies  dell'articolo  1  del  decreto-legge  7
ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
novembre 2020, n. 159, le  parole  «entro  il  31  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021».