Art. 10 
 
                 Ambiti di misurazione e valutazione 
                   della performance organizzativa 
 
  1. La misurazione e valutazione della performance organizzativa  si
realizza  tramite  l'assegnazione,  nelle  direttive   generali   per
l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale
e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di obiettivi trasversali e comuni a piu' strutture. 
  2. Gli obiettivi di performance organizzativa possono riguardare: 
    a) l'attuazione di politiche  e  il  conseguimento  di  obiettivi
collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita'; 
    b) l'attuazione di  piani  e  programmi,  ovvero  la  misurazione
dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel  rispetto  delle
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e  quantitativi
definiti e del livello previsto di assorbimento delle risorse; 
    c)   la   modernizzazione   e   il   miglioramento    qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e  la  capacita'
di attuazione di piani e programmi; 
    d)  l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,  con  particolare
riferimento al contenimento ed  alla  riduzione  dei  costi,  nonche'
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
    e) la qualita' e la quantita' delle  prestazioni  e  dei  servizi
erogati; 
    f) il raggiungimento degli obiettivi  di  promozione  delle  pari
opportunita'.