Art. 2 
 
                      Disposizioni applicabili 
 
  1. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei
limiti e con le  modalita'  indicati  nel  presente  regolamento,  le
seguenti disposizioni del Titolo II del decreto  legislativo  n.  150
del 2009: 
    a) articolo 2; 
    b) articolo 3, con  esclusione,  al  comma  2,  delle  parole  da
«secondo le modalita'» fino alla fine del comma; 
    c) articolo 4: 
      1) fermo restando che la definizione  degli  obiettivi  che  si
intendono  raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato   e   dei
rispettivi indicatori, di cui al comma 2, lettera a),  e'  effettuata
tenendo conto anche dei risultati  conseguiti  nell'anno  precedente,
come riportati nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma  5,
del presente regolamento; 
      2) con esclusione alla lettera f) del comma 2 delle  parole  da
«nonche'» sino alla fine della lettera; 
    d)  articolo  5  nei  termini  e  con  le   modalita'   stabiliti
dall'articolo 8 del presente regolamento; 
    e)  articolo  6  nei  termini  e  con  le   modalita'   stabiliti
dall'articolo 9 del presente regolamento; 
    f)  articolo  7  nei  termini  e  con  le   modalita'   stabiliti
dall'articolo 3 del presente regolamento; 
    g)  articolo  8  nei  termini  e  con  le   modalita'   stabiliti
dall'articolo 10 del presente regolamento; 
    h) articolo 9, fermo restando che: 
      1) la misurazione e la valutazione  della  performance  di  cui
all'alinea dei commi 1 e 2 e' svolta secondo  le  modalita'  indicate
nel sistema di cui all'articolo 3 del presente regolamento; 
      2) la capacita' di valutazione dei propri collaboratori di  cui
al comma 1, lettera d), e' dimostrata anche tramite una significativa
differenziazione dei giudizi, valorizzando il merito  e  individuando
le eccellenze; 
      3) la misurazione e la valutazione della performance di cui  al
comma 1-bis e' collegata, altresi', al raggiungimento degli obiettivi
individuati nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione  emanate  dal  Segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari  delegati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'  di  quelli  specifici
definiti nel contratto individuale; 
    i) articolo 10, nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dagli articoli 3 e 7 del presente regolamento; 
    l) articolo 12, nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento; 
    m) articolo 13; 
    n) articolo 14, nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dal presente regolamento, in  relazione  alle  peculiarita'
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  alle
specificita' delle relative funzioni  istituzionali  e  tenuto  conto
dell'articolo 5 del presente regolamento; 
    o) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e  c),  lettera  d)
quanto al Piano triennale di  prevenzione  della  corruzione  di  cui
all'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012,  n.
190, e tenuto conto, quanto alla lettera b), che: 
      1) il «Piano della performance» e' sostituito dai documenti  di
cui ai commi 1 e  2  dell'articolo  7  del  presente  regolamento  di
seguito indicati: 
        1.1 le linee guida del Presidente del Consiglio dei  ministri
per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi,
nonche' per la definizione di indicatori  per  la  misurazione  e  la
valutazione  della  performance  dell'amministrazione  e  di   quella
individuale, valevoli per l'anno successivo,  che  si  articolano  in
aree strategiche; 
        1.2 le direttive generali per l'azione  amministrativa  e  la
gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio  dei
ministri emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo; 
      2) la «Relazione sulla performance» e' sostituita dai documenti
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del presente regolamento. 
  2. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei
limiti e con le  modalita'  indicati  nel  presente  regolamento,  le
seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo  n.  150
del 2009: 
    a) articolo 17; 
    b) articolo 18: 
      1)  con  esclusione  al  comma  1  delle  parole  da   «nonche'
valorizzano» fino alla  fine  del  comma  e  fermo  restando  che  la
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, altresi', le migliori
performance  attraverso   l'attribuzione   selettiva   di   incentivi
economici; 
      2) tenuto conto che le verifiche e le attestazioni  di  cui  al
comma 2 sono quelle previste dal presente regolamento; 
    c) articolo 19, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo  6
del presente regolamento; 
    d) articolo 19-bis,  tenuto  conto  delle  funzioni  di  impulso,
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
    e) articolo 20; 
    f) articolo 21; 
    g) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del  premio  di
cui  al  comma  3  compete  al  Collegio  di  direzione  dell'Ufficio
controllo interno, trasparenza e integrita', che puo' avvalersi delle
competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    h) articolo 23; 
    i) articolo 24; 
    l) articolo 25; 
    m) articolo 26; 
    n) articolo 27, con esclusione del comma 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
          12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
          26 e 27 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150: 
              «Art. 2 (Oggetto e finalita').  -  1.  Le  disposizioni
          contenute nel presente Titolo disciplinano  il  sistema  di
          valutazione  delle  strutture  e   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche il  cui  rapporto  di  lavoro  e'
          disciplinato dall'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  al  fine  di  assicurare  elevati
          standard qualitativi ed economici del servizio  tramite  la
          valorizzazione   dei   risultati   e   della    performance
          organizzativa e individuale.». 
              «Art. 3 (Principi generali). - 1. La misurazione  e  la
          valutazione della performance sono volte  al  miglioramento
          della qualita' dei servizi  offerti  dalle  amministrazioni
          pubbliche,   nonche'   alla   crescita   delle   competenze
          professionali, attraverso la valorizzazione  del  merito  e
          l'erogazione dei  premi  per  i  risultati  perseguiti  dai
          singoli e dalle unita' organizzative in un quadro  di  pari
          opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
          delle amministrazioni pubbliche e delle  risorse  impiegate
          per il loro perseguimento. 
              2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta  a  misurare
          ed   a   valutare   la    performance    con    riferimento
          all'amministrazione  nel   suo   complesso,   alle   unita'
          organizzative o aree di responsabilita' in cui si  articola
          e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate  nel
          presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  ai  sensi   dell'art.   19   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
              3. Le amministrazioni pubbliche  adottano  modalita'  e
          strumenti di  comunicazione  che  garantiscono  la  massima
          trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
          le valutazioni della performance. 
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche  adottano  metodi  e
          strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare   la
          performance individuale  e  quella  organizzativa,  secondo
          criteri   strettamente    connessi    al    soddisfacimento
          dell'interesse  del  destinatario  dei  servizi   e   degli
          interventi. 
              5. Il rispetto delle disposizioni del  presente  Titolo
          e'  condizione  necessaria  per  l'erogazione  di  premi  e
          componenti  del   trattamento   retributivo   legati   alla
          performance e  rileva  ai  fini  del  riconoscimento  delle
          progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi  di
          responsabilita'  al  personale,  nonche'  del  conferimento
          degli incarichi dirigenziali. 
              5-bis.  La  valutazione  negativa,  come   disciplinata
          nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione  della
          performance,  rileva  ai   fini   dell'accertamento   della
          responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
          licenziamento disciplinare ai  sensi  dell'art.  55-quater,
          comma 1, lettera f-quinquies), del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ove resa  a  tali  fini  specifici  nel
          rispetto delle disposizioni del presente decreto. 
              6.   Fermo   quanto    previsto    dall'    art.    13,
          dall'applicazione delle disposizioni  del  presente  Titolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a  tale
          fine  le   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
              «Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). - 1.  Ai
          fini dell'attuazione dei principi generali di cui  all'art.
          3, le  amministrazioni  pubbliche  sviluppano,  in  maniera
          coerente  con  i   contenuti   e   con   il   ciclo   della
          programmazione finanziaria e  del  bilancio,  il  ciclo  di
          gestione della performance. 
              2. Il ciclo di gestione della performance  si  articola
          nelle seguenti fasi: 
                a) definizione e assegnazione degli obiettivi che  si
          intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
          rispettivi indicatori, tenendo conto  anche  dei  risultati
          conseguiti  nell'anno  precedente,   come   documentati   e
          validati nella relazione annuale sulla performance  di  cui
          all'art. 10; 
                b) collegamento tra  gli  obiettivi  e  l'allocazione
          delle risorse; 
                c) monitoraggio in corso di esercizio  e  attivazione
          di eventuali interventi correttivi; 
                d)  misurazione  e  valutazione  della   performance,
          organizzativa e individuale; 
                e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
          valorizzazione del merito; 
                f)  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di
          indirizzo   politico-amministrativo,   ai   vertici   delle
          amministrazioni, nonche' ai competenti organi di  controllo
          interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti  interessati,
          agli utenti e ai destinatari dei servizi.». 
              «Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01.  Gli  obiettivi
          si articolano in: 
                a) obiettivi generali, che identificano, in  coerenza
          con le priorita' delle politiche  pubbliche  nazionali  nel
          quadro  del  programma  di  Governo  e  con  gli  eventuali
          indirizzi  adottati  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  286,  le  priorita'  strategiche   delle
          pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e  ai
          servizi  erogati,  anche  tenendo  conto  del  comparto  di
          contrattazione di appartenenza  e  in  relazione  anche  al
          livello  e  alla  qualita'  dei  servizi  da  garantire  ai
          cittadini; 
                b)   obiettivi    specifici    di    ogni    pubblica
          amministrazione, individuati, in coerenza con la  direttiva
          annuale  adottata  ai  sensi  dell'art.   8   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  nel  Piano  della
          performance di cui all'art. 10. 
              1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera  a),  sono
          determinati con  apposite  linee  guida  adottate  su  base
          triennale con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di  cui  al
          primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
          2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),
          sono programmati, in coerenza con gli  obiettivi  generali,
          su  base  triennale  e  definiti,  prima  dell'inizio   del
          rispettivo   esercizio,   dagli   organi    di    indirizzo
          politico-amministrativo,      sentiti       i       vertici
          dell'amministrazione  che  a  loro   volta   consultano   i
          dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative.  Gli
          obiettivi sono definiti in coerenza con  gli  obiettivi  di
          bilancio indicati nei documenti programmatici di  cui  alla
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  di  cui  alla  normativa
          economica e finanziaria applicabile  alle  regioni  e  agli
          enti locali e il loro conseguimento costituisce  condizione
          per   l'erogazione   degli   incentivi    previsti    dalla
          contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione  delle
          linee guida di  determinazione  degli  obiettivi  generali,
          ogni  pubblica  amministrazione  programma  e  definisce  i
          propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per  l'adozione
          del   Piano   di   cui   all'art.   10,   salvo   procedere
          successivamente al loro aggiornamento. 
              1-bis. Nel caso di gestione associata  di  funzioni  da
          parte  degli  enti  locali,  su  base   volontaria   ovvero
          obbligatoria ai sensi dell'art.  14  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  gli  obiettivi  specifici
          relativi all'espletamento di tali  funzioni  sono  definiti
          unitariamente. 
              1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione
          del bilancio di previsione degli enti territoriali,  devono
          essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire
          la continuita' dell'azione amministrativa. 
              2. Gli obiettivi sono: 
                a) rilevanti e pertinenti rispetto ai  bisogni  della
          collettivita', alla missione istituzionale, alle  priorita'
          politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
                b) specifici  e  misurabili  in  termini  concreti  e
          chiari; 
                c) tali da determinare un significativo miglioramento
          della qualita' dei servizi erogati e degli interventi; 
                d) riferibili ad un arco  temporale  determinato,  di
          norma corrispondente ad un anno; 
                e) commisurati ai valori di riferimento derivanti  da
          standard definiti a  livello  nazionale  e  internazionale,
          nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
                f) confrontabili con le tendenze della  produttivita'
          dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno
          al triennio precedente; 
                g) correlati alla quantita'  e  alla  qualita'  delle
          risorse disponibili.». 
              «Art. 6 (Monitoraggio  della  performance).  -  1.  Gli
          Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle
          risultanze  dei  sistemi  di  controllo  strategico  e   di
          gestione    presenti    nell'amministrazione,    verificano
          l'andamento  delle  performance  rispetto  agli   obiettivi
          programmati durante il periodo di riferimento  e  segnalano
          la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi  in
          corso    di    esercizio    all'organo     di     indirizzo
          politico-amministrativo, anche in relazione al  verificarsi
          di  eventi  imprevedibili  tali   da   alterare   l'assetto
          dell'organizzazione  e   delle   risorse   a   disposizione
          dell'amministrazione. Le variazioni,  verificatesi  durante
          l'esercizio,  degli  obiettivi  e  degli  indicatori  della
          performance organizzativa e individuale sono inserite nella
          relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV  ai
          fini della validazione di cui all'art. 14, comma 4, lettera
          c).». 
              «Art. 7 (Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  valutano
          annualmente la performance organizzativa e  individuale.  A
          tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo  parere
          vincolante dell'Organismo indipendente di  valutazione,  il
          Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
                a) dagli Organismi indipendenti di valutazione  della
          performance di cui all'art. 14, cui compete la  misurazione
          e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
          amministrativa nel suo complesso, nonche'  la  proposta  di
          valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai  sensi  del
          comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
                b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
          quanto previsto agli articoli 8 e 9; 
                c) dai cittadini  o  dagli  altri  utenti  finali  in
          rapporto     alla     qualita'     dei     servizi     resi
          dall'amministrazione, partecipando alla  valutazione  della
          performance  organizzativa  dell'amministrazione,   secondo
          quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis. 
              2-bis. Il Sistema di misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma  2,  e  in  esso  sono
          previste,  altresi',  le  procedure  di  conciliazione,   a
          garanzia  dei  valutati,  relative   all'applicazione   del
          sistema di misurazione e valutazione della performance e le
          modalita' di raccordo e integrazione  con  i  documenti  di
          programmazione finanziaria e di bilancio.». 
              «Art. 8 (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performanceorganizzativa). - 1. Il Sistema di misurazione e
          valutazione della performance organizzativa concerne: 
                a) l'attuazione di politiche e  il  conseguimento  di
          obiettivi  collegati  ai  bisogni  e  alle  esigenze  della
          collettivita'; 
                b) l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero  la
          misurazione  dell'effettivo   grado   di   attuazione   dei
          medesimi, nel rispetto delle fasi  e  dei  tempi  previsti,
          degli standard qualitativi  e  quantitativi  definiti,  del
          livello previsto di assorbimento delle risorse; 
                c) la rilevazione  del  grado  di  soddisfazione  dei
          destinatari delle attivita' e dei servizi anche  attraverso
          modalita' interattive; 
                d) la modernizzazione e il miglioramento  qualitativo
          dell'organizzazione e delle competenze professionali  e  la
          capacita' di attuazione di piani e programmi; 
                e)  lo  sviluppo  qualitativo  e  quantitativo  delle
          relazioni con i  cittadini,  i  soggetti  interessati,  gli
          utenti e i destinatari dei  servizi,  anche  attraverso  lo
          sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
                f)  l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,   con
          particolare riferimento al contenimento ed  alla  riduzione
          dei  costi,  nonche'  all'ottimizzazione  dei   tempi   dei
          procedimenti amministrativi; 
                g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
          servizi erogati; 
                h) il raggiungimento degli  obiettivi  di  promozione
          delle pari opportunita'. 
              1-bis. Le valutazioni della  performance  organizzativa
          sono predisposte sulla base di  appositi  modelli  definiti
          dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  tenendo  conto
          anche delle esperienze di  valutazione  svolte  da  agenzie
          esterne di valutazione, ove previste,  e  degli  esiti  del
          confronto tra i soggetti appartenenti alla  rete  nazionale
          per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di  cui
          al  decreto  emanato  in  attuazione   dell'art.   19   del
          decreto-legge n. 90  del  2014,  con  particolare  riguardo
          all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.». 
              «Art. 9 (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance  individuale).  -  1.  La  misurazione   e   la
          valutazione della performance individuale dei  dirigenti  e
          del personale responsabile di una unita'  organizzativa  in
          posizione  di  autonomia  e  responsabilita',  secondo   le
          modalita' indicate  nel  sistema  di  cui  all'art.  7,  e'
          collegata: 
                a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
          organizzativo  di  diretta  responsabilita',  ai  quali  e'
          attribuito   un   peso   prevalente    nella    valutazione
          complessiva; 
                b)   al   raggiungimento   di   specifici   obiettivi
          individuali; 
                c)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance  generale  della  struttura,  alle   competenze
          professionali  e   manageriali   dimostrate,   nonche'   ai
          comportamenti organizzativi richiesti per il piu'  efficace
          svolgimento delle funzioni assegnate; 
                d)  alla  capacita'   di   valutazione   dei   propri
          collaboratori,   dimostrata   tramite   una   significativa
          differenziazione dei giudizi. 
              1-bis. La misurazione e valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti titolari degli incarichi  di  cui
          all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli
          obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione
          amministrativa e la gestione e nel Piano della performance,
          nonche'  di  quelli  specifici   definiti   nel   contratto
          individuale. 
              2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
          sulla performance individuale del personale sono effettuate
          sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: 
                a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
          o individuali; 
                b)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
          competenze dimostrate ed ai comportamenti  professionali  e
          organizzativi. 
              3. Nella valutazione  di  performance  individuale  non
          sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di
          paternita' e parentale.». 
              «Art. 10 (Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                a) entro il 31 gennaio, il Piano  della  performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
          indirizzi e gli obiettivi strategici ed  operativi  di  cui
          all'art.  5,  comma  01,  lettera  b),  e  definisce,   con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) entro il 30 giugno,  la  Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai  sensi  dell'art.  14  e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              1-bis.  Per  gli  enti  locali,   ferme   restando   le
          previsioni di cui all'art. 169, comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  Relazione  sulla
          performance di cui al comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
          unificata al rendiconto della gestione di cui all'art.  227
          del citato decreto legislativo. 
              1-ter. Il Piano della performance di cui  al  comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Piano
          delle performance e' adottato non oltre il termine  di  cui
          al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
          al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, o con il piano  degli  indicatori  e
          dei risultati attesi di bilancio, di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo  di  cui  all'art.  12,  comma  1,  lettera   c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.». 
              «Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e
          valutazione della performance organizzativa  e  individuale
          delle amministrazioni pubbliche intervengono: 
                a) il Dipartimento della funzione  pubblica  titolare
          delle funzioni di promozione,  indirizzo  e  coordinamento,
          esercitate secondo le previsioni del  decreto  adottato  ai
          sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n.  90  del
          2014; 
                b) gli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14; 
                c) l'organo di indirizzo  politico-amministrativo  di
          ciascuna amministrazione; 
                d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.». 
              «Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1.  La
          Commissione istituita in attuazione dell'art. 4,  comma  2,
          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata
          Autorita' nazionale anticorruzione  ai  sensi  dell'art.  1
          della legge 6 novembre 2012, n.  190  e  dell'art.  19  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione  di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e  l'Autorita'  sono
          definiti   i   protocolli   di   collaborazione   per    la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione. Il presidente e i  componenti
          sono  nominati,  tenuto  conto  del  principio  delle  pari
          opportunita' di genere, con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  previo  parere  favorevole   delle   Commissioni
          parlamentari competenti  espresso  a  maggioranza  dei  due
          terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione,  di  concerto  con   il   Ministro   della
          giustizia e il Ministro  dell'interno;  i  componenti  sono
          nominati  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione.  Il  presidente  e  i
          componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          dell'Autorita'. I componenti sono nominati per  un  periodo
          di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 
              4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta  da
          un   Segretario   generale   nominato   con   deliberazione
          dell'Autorita'  medesima  tra  soggetti  aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri
          regolamenti le norme concernenti il proprio  funzionamento.
          Nei limiti delle  disponibilita'  di  bilancio  l'Autorita'
          puo' avvalersi  di  non  piu'  di  10  esperti  di  elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere
          indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica. 
              5. 
              6. L'Autorita'  nel  rispetto  dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
                a); 
                b); 
                c); 
                d); 
                e) adotta le linee guida per la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14  marzo
          2013, n. 33; 
                f); 
                g); 
                h); 
                l); 
                m); 
                n); 
                o); 
                p). 
              7. 
              8. Presso  l'Autorita'  e'  istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  delle  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9.  I  risultati  dell'attivita'  dell'Autorita'   sono
          pubblici. L'Autorita' assicura la  disponibilita',  per  le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo  cinque  anni,  dalla  data  di  costituzione,
          l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione   e   pubblicate   sul   sito   istituzionale
          dell'Autorita'. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorita' e fissati
          i compensi per i componenti. 
              12.  Il  sistema   di   valutazione   delle   attivita'
          amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di
          cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.
          213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel  rispetto
          del presente decreto. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.». 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.
          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di
          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. abrogato. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. abrogato. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              «Art.  15  (Responsabilita'  dell'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo).  -  1.  L'organo   di   indirizzo
          politico-amministrativo   promuove   la    cultura    della
          responsabilita' per il miglioramento della performance, del
          merito, della trasparenza e dell'integrita'. 
              2. L'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  di
          ciascuna amministrazione: 
                a)  emana  le  direttive  generali   contenenti   gli
          indirizzi strategici; 
                b)  definisce  in  collaborazione   con   i   vertici
          dell'amministrazione  il  Piano  e  la  Relazione  di   cui
          all'art. 10, comma 1, lettere a) e b); 
                c)  verifica   il   conseguimento   effettivo   degli
          obiettivi strategici; 
                d)  definisce   il   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' di cui all'art. 11, nonche'  gli
          eventuali aggiornamenti annuali.». 
              «Art. 17 (Oggetto e finalita'). -  1.  Le  disposizioni
          del presente titolo recano strumenti di valorizzazione  del
          merito e metodi di  incentivazione  della  produttivita'  e
          della qualita' della  prestazione  lavorativa  informati  a
          principi   di   selettivita'   e    concorsualita'    nelle
          progressioni  di  carriera  e  nel   riconoscimento   degli
          incentivi. 
              2. Dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente
          Titolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano
          a tale fine le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 18 (Criteri e modalita' per la valorizzazione del
          merito  ed  incentivazione  della   performance).   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  promuovono  il  merito   e   il
          miglioramento    della    performance    organizzativa    e
          individuale,  anche  attraverso   l'utilizzo   di   sistemi
          premianti  selettivi,   secondo   logiche   meritocratiche,
          nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
          performance   attraverso   l'attribuzione   selettiva    di
          incentivi sia economici sia di carriera. 
              2.   E'   vietata   la   distribuzione    in    maniera
          indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi  e
          premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
          e attestazioni sui sistemi  di  misurazione  e  valutazione
          adottati ai sensi del presente decreto.». 
              «Art.  19  (Criteri  per  la   differenziazione   delle
          valutazioni).  1.  Il   contratto   collettivo   nazionale,
          nell'ambito  delle   risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio collegato alla  performance  ai  sensi
          dell'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a
          remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e
          quella individuale e fissa criteri idonei a  garantire  che
          alla significativa  differenziazione  dei  giudizi  di  cui
          all'art. 9, comma 1, lettera d),  corrisponda  un'effettiva
          diversificazione dei trattamenti economici correlati. 
              2. Per i dirigenti, il  criterio  di  attribuzione  dei
          premi di cui al comma 1 e' applicato con  riferimento  alla
          retribuzione di risultato.». 
              «Art. 19-bis  (Partecipazione  dei  cittadini  e  degli
          altri utenti finali). - 1.  I  cittadini,  anche  in  forma
          associata, partecipano al  processo  di  misurazione  delle
          performance organizzative, anche  comunicando  direttamente
          all'Organismo indipendente di valutazione il proprio  grado
          di soddisfazione per le attivita' e per i servizi  erogati,
          secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo. 
              2.   Ciascuna   amministrazione   adotta   sistemi   di
          rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti  e  dei
          cittadini in relazione alle attivita' e ai servizi erogati,
          favorendo  ogni  piu'  ampia  forma  di  partecipazione   e
          collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo  quanto
          stabilito dall'art. 8, comma 1, lettere c) ed e). 
              3. Gli utenti interni alle amministrazioni  partecipano
          al processo di misurazione delle performance  organizzative
          in relazione ai servizi strumentali e di  supporto  secondo
          le modalita'  individuate  dall'Organismo  indipendente  di
          valutazione. 
              4.  I  risultati  della  rilevazione   del   grado   di
          soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1  a  3  sono
          pubblicati,    con    cadenza     annuale,     sul     sito
          dell'amministrazione. 
              5. L'organismo  indipendente  di  valutazione  verifica
          l'effettiva adozione dei predetti sistemi  di  rilevazione,
          assicura la pubblicazione dei risultati in forma  chiara  e
          comprensibile e ne tiene conto ai  fini  della  valutazione
          della performance organizzativa dell'amministrazione  e  in
          particolare, ai  fini  della  validazione  della  Relazione
          sulla performance di cui  all'art.  14,  comma  4,  lettera
          c).». 
              «Art. 20 (Strumenti). - 1. Gli strumenti  per  premiare
          il merito e le professionalita' sono: 
                a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'art.
          21; 
                b)  il  premio  annuale  per  l'innovazione,  di  cui
          all'art. 22; 
                c) le progressioni economiche, di cui all'art. 23; 
                d) le progressioni di carriera, di cui all'art. 24; 
                e) l'attribuzione di incarichi e responsabilita',  di
          cui all'art. 25; 
                f) l'accesso a  percorsi  di  alta  formazione  e  di
          crescita   professionale,    in    ambito    nazionale    e
          internazionale, di cui all'art. 26. 
              2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c)  ed  e)
          del comma  1  sono  riconosciuti  a  valere  sulle  risorse
          disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.». 
              «Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze).  -  1.  Ogni
          amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di  cui
          al comma 3-bis dell'art.  45  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, puo' attribuire  un  bonus  annuale  al
          quale concorre il personale, dirigenziale  e  non,  cui  e'
          attribuita una valutazione di eccellenza. 
              2.   Nei   limiti   delle   risorse   disponibili,   la
          contrattazione collettiva nazionale  determina  l'ammontare
          del bonus annuale delle eccellenze. 
              3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
          comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui  agli
          articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 
              4.  Entro  il  mese  di  aprile  di   ogni   anno,   le
          amministrazioni pubbliche, a conclusione  del  processo  di
          valutazione della performance, assegnano  al  personale  il
          bonus annuale relativo all'esercizio precedente.». 
              «Art. 22 (Premio annuale per l'innovazione). - 1.  Ogni
          amministrazione pubblica istituisce un premio  annuale  per
          l'innovazione,  di  valore  pari  all'ammontare  del  bonus
          annuale di eccellenza, di  cui  all'art.  21,  per  ciascun
          dipendente premiato. 
              2.  Il  premio  viene  assegnato  al  miglior  progetto
          realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo
          cambiamento dei servizi offerti o dei processi  interni  di
          lavoro,  con   un   elevato   impatto   sulla   performance
          dell'organizzazione. 
              3. L'assegnazione del premio per l'innovazione  compete
          all'Organismo indipendente di valutazione della performance
          di  cui  all'art.  14,  sulla  base  di   una   valutazione
          comparativa  delle  candidature   presentate   da   singoli
          dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. 
              4. Il  progetto  premiato  e'  l'unico  candidabile  al
          Premio nazionale per  l'innovazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche,  promosso   dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione.». 
              «Art.   23   (Progressioni   economiche).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le
          progressioni economiche di cui all'art.  52,  comma  1-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base
          di quanto previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  e
          integrativi  di  lavoro  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili. 
              2. Le progressioni economiche sono attribuite  in  modo
          selettivo,  ad  una  quota  limitata  di   dipendenti,   in
          relazione allo sviluppo delle competenze  professionali  ed
          ai risultati individuali e collettivi rilevati dal  sistema
          di valutazione.». 
              «Art. 24 (Progressioni di  carriera).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal  1°
          gennaio 2010, coprono i posti disponibili  nella  dotazione
          organica attraverso  concorsi  pubblici,  con  riserva  non
          superiore al cinquanta per cento  a  favore  del  personale
          interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
          di assunzioni. 
              2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale
          interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le
          competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in
          relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.». 
              «Art. 25 (Attribuzione di incarichi e responsabilita').
          - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono  la  crescita
          professionale  e  la  responsabilizzazione  dei  dipendenti
          pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi  e
          dei servizi offerti. 
              2.  La  professionalita'  sviluppata  e  attestata  dal
          sistema di misurazione e valutazione  costituisce  criterio
          per l'assegnazione di incarichi e  responsabilita'  secondo
          criteri oggettivi e pubblici.». 
              «Art. 26 (Accesso a percorsi di alta  formazione  e  di
          crescita professionale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche
          riconoscono e valorizzano i  contributi  individuali  e  le
          professionalita' sviluppate dai dipendenti e a tali fini: 
                a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a
          percorsi  di  alta  formazione  in   primarie   istituzioni
          educative nazionali e internazionali; 
                b)   favoriscono   la   crescita   professionale    e
          l'ulteriore sviluppo di competenze  dei  dipendenti,  anche
          attraverso periodi di lavoro  presso  primarie  istituzioni
          pubbliche e private, nazionali e internazionali. 
              2. Gli incentivi di cui al comma  1  sono  riconosciuti
          nei  limiti   delle   risorse   disponibili   di   ciascuna
          amministrazione.». 
              «Art. 27 (Premio di efficienza). -  1.  Fermo  restando
          quanto disposto dall'art. 61 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e dall'art. 2, commi 33  e  34,  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino  al  30  per
          cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti  da
          processi   di    ristrutturazione,    riorganizzazione    e
          innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni  e'
          destinata, in misura fino a due terzi, a premiare,  secondo
          criteri generali definiti dalla  contrattazione  collettiva
          integrativa,  il  personale  direttamente  e  proficuamente
          coinvolto e per la parte residua ad incrementare  le  somme
          disponibili per la contrattazione stessa. 
              2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati  nella
          Relazione  di  performance,  validati   dall'Organismo   di
          valutazione di cui all'art. 14 e verificati  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              3. Le risorse di cui al comma 1 per le  regioni,  anche
          per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni  del
          Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti,
          nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate  solo
          se i risparmi sono stati  documentati  nella  Relazione  di
          performance   e   validati   dal   proprio   organismo   di
          valutazione.».