Art. 3 Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce e adotta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance. 2. La valutazione della performance organizzativa e individuale si svolge con cadenza annuale tramite il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1, differentemente articolato per il personale dirigenziale e per quello appartenente alle categorie A) e B) del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il sistema contiene la previsione delle procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema stesso e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 4. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta secondo le modalita' definite nel presente regolamento e nel sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della funzione pubblica qualora questi ultimi siano compatibili con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali.