Art. 3 
 
               Disposizioni in materia di misurazione 
                   e valutazione della performance 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce e adotta, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sistema per  la
misurazione  e  la  valutazione  della  performance   delle   proprie
strutture,  del  personale   dirigenziale   e   del   personale   non
dirigenziale, con il quale sono individuati  le  fasi,  i  tempi,  le
modalita',  i  soggetti  e  le  responsabilita'   del   processo   di
misurazione e valutazione della performance, nonche' le modalita'  di
monitoraggio e verifica dell'andamento della performance. 
  2. La valutazione della performance organizzativa e individuale  si
svolge con cadenza  annuale  tramite  il  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance di  cui  al  comma  1,  differentemente
articolato per il personale dirigenziale e  per  quello  appartenente
alle categorie A) e B) del comparto della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. 
  3.  Il  sistema  contiene  la   previsione   delle   procedure   di
conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del
sistema stesso e le  modalita'  di  raccordo  e  integrazione  con  i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
  4. La funzione di misurazione e valutazione  delle  performance  e'
svolta secondo le modalita' definite nel presente regolamento  e  nel
sistema di misurazione e valutazione  della  performance  di  cui  al
comma 1 e in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Presidente  del
Consiglio dei ministri, dal Segretario generale della Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica
qualora  questi  ultimi  siano  compatibili   con   la   peculiarita'
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la
specificita' delle relative funzioni istituzionali.