Art. 4 Disposizioni in materia di trasparenza 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, oltre ai dati, le informazioni e i documenti previsti per le altre pubbliche amministrazioni centrali dalla specifica normativa in materia, i seguenti documenti, in luogo del Piano della performance e della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento; b) le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento; c) la rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse, di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del presente regolamento.
Note all'art. 4: - Per l'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, si veda nelle note all'art. 2