Art. 6 Valorizzazione del merito 1. Al fine di assicurare la valorizzazione del merito e di individuare le eccellenze, il sistema di misurazione e valutazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce il livello di performance ritenuto eccellente, che corrisponde al conseguimento di risultati superiori rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione. 2. La quota di personale che si colloca nel livello di performance eccellente non puo' superare il 20 per cento del personale, sia per il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale. 3. La contrattazione collettiva garantisce, a parita' di risorse, una maggiorazione del trattamento economico accessorio legato alla performance individuale del personale di cui al comma 2 in misura non superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile in assenza della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 6: - Si riporta il comma 3-ter dell'art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.».