Art. 6 
 
                      Valorizzazione del merito 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  valorizzazione  del  merito  e  di
individuare le eccellenze, il sistema di misurazione  e  valutazione,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  e'
articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce  il  livello
di performance ritenuto eccellente, che corrisponde al  conseguimento
di risultati  superiori  rispetto  a  quanto  stabilito  in  fase  di
programmazione. 
  2. La quota di personale che si colloca nel livello di  performance
eccellente non puo' superare il 20 per cento del personale,  sia  per
il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale. 
  3. La contrattazione collettiva garantisce, a parita'  di  risorse,
una maggiorazione del trattamento economico  accessorio  legato  alla
performance individuale del personale di cui al comma 2 in misura non
superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile  in  assenza
della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40,
comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il comma  3-ter  dell'art.  40  (Contratti
          collettivi   nazionali   e   integrativi),   del    decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo  per
          la stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,
          qualora  il  protrarsi  delle   trattative   determini   un
          pregiudizio alla funzionalita' dell'azione  amministrativa,
          nel rispetto dei principi di correttezza e buona  fede  fra
          le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
          via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato  accordo
          fino  alla  successiva   sottoscrizione   e   prosegue   le
          trattative al  fine  di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
          conclusione    dell'accordo.     Agli     atti     adottati
          unilateralmente si applicano le procedure di  controllo  di
          compatibilita'  economico-finanziaria  previste   dall'art.
          40-bis.   I   contratti   collettivi   nazionali    possono
          individuare un termine  minimo  di  durata  delle  sessioni
          negoziali   in   sede   decentrata,   decorso   il    quale
          l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
          in via  provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato
          accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  un  osservatorio  a
          composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
          e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta  gli
          atti di  cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
          altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
          ordine alla sussistenza del pregiudizio alla  funzionalita'
          dell'azione  amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano
          compensi, gettoni, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
          spese comunque denominati.».