Art. 7 
 
               Il ciclo di gestione della performance 
             nella Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  adotta  annualmente,
entro il mese di ottobre, le  linee  guida  per  l'individuazione  di
indirizzi  e  obiettivi  strategici  e  operativi,  nonche'  per   la
definizione di indicatori per la misurazione e la  valutazione  della
performance dell'amministrazione e di  quella  individuale,  valevoli
per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche. 
  2.   Entro   il   31    gennaio    gli    organi    di    indirizzo
politico-amministrativo emanano le direttive  generali  per  l'azione
amministrativa  e  la  gestione  delle   strutture   generali   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  agli  stessi  affidate,  in
coerenza con le linee guida  di  cui  al  comma  1,  i  documenti  di
programmazione finanziaria  e  di  bilancio  e,  tenuto  conto  delle
risultanze del controllo di gestione, individuando  gli  indirizzi  e
gli obiettivi, nonche' gli indicatori necessari  per  la  misurazione
della relativa attuazione. 
  3. Gli  organi  di  indirizzo  politico-amministrativo  assicurano,
anche per il tramite dell'Ufficio controllo  interno,  trasparenza  e
integrita', l'effettuazione, in corso di esercizio, del  monitoraggio
dell'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, anche ai  fini
dell'attivazione di eventuali interventi correttivi. 
  4.  Entro   il   mese   di   marzo,   gli   organi   di   indirizzo
politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla  valutazione
dei dirigenti di vertice, che siano  evidenziati  a  consuntivo,  con
riferimento all'anno precedente,  anche  sulla  base  degli  elementi
forniti dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e  integrita',  i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto  ai  singoli
obiettivi di direttiva programmati e alle risorse. 
  5. La rendicontazione dei  risultati  organizzativi  e  individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di  direttiva  programmati  e
alle risorse deve dare evidenza, in maniera chiara e schematica,  del
grado di raggiungimento degli obiettivi. 
  6. Entro il mese di giugno il Collegio  di  direzione  dell'Ufficio
controllo interno, trasparenza e integrita' provvede a trasmettere al
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  una
relazione schematica  riepilogativa  dei  risultati  organizzativi  e
individuali raggiunti  da  tutte  le  strutture  dell'amministrazione
rispetto  ai  singoli  obiettivi  di  direttiva  programmati  e  alle
risorse. A tal fine, entro il  mese  di  maggio  le  strutture  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvedono  a  trasmettere
all'Ufficio  controllo  interno,   trasparenza   e   integrita',   le
informazioni occorrenti per la elaborazione della predetta relazione. 
  7. L'integrazione tra i cicli della  performance,  del  bilancio  e
della programmazione strategica prende avvio con l'emanazione,  entro
il 15 settembre, della direttiva per la formulazione delle previsioni
di bilancio emanata ai sensi dell'articolo 3, comma  2,  del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  novembre  2010  che
contiene  anche  istruzioni  sulle  modalita'  di  indicazione  degli
obiettivi delle strutture. 
  8. A seguito dell'emanazione delle linee guida e  dell'approvazione
del progetto di  bilancio  di  previsione,  prende  avvio  l'iter  di
definizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  9. L'Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro  di  regolarita'
amministrativo-contabile e l'Ufficio controllo interno, trasparenza e
integrita' garantiscono l'integrazione tra i cicli della performance,
del bilancio e della programmazione strategica.