Art. 8 
 
                       Obiettivi e indicatori 
 
  1. Gli obiettivi si articolano in: 
    a) obiettivi generali,  che  identificano,  in  coerenza  con  le
priorita'  delle  politiche  pubbliche  nazionali  nel   quadro   del
programma di Governo e  con  gli  eventuali  indirizzi  adottati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita'  strategiche
delle pubbliche amministrazioni in  relazione  alle  attivita'  e  ai
servizi  erogati,  anche  tenendo  conto  del  comparto  autonomo  di
contrattazione della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  del
ciclo della performance; 
    b) obiettivi annuali specifici delle strutture  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  ricompresi  nelle  annuali   direttive
generali per l'azione amministrativa e la  gestione  delle  strutture
generali della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  emanate  dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai
Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri  in  aderenza  alle   priorita'   individuate   nelle   aree
strategiche incluse nelle annuali  linee  guida  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e  obiettivi
strategici  e  operativi  ai  fini  dell'emanazione  delle  direttive
generali per l'azione amministrativa e la  gestione  delle  strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Gli obiettivi sono: 
    a)   rilevanti   e   pertinenti   rispetto   ai   bisogni   della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'  politiche
e alle strategie della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
    c) tali  da  determinare  un  significativo  miglioramento  della
qualita' dei servizi erogati e degli interventi; 
    d)  riferibili  ad  un  arco  temporale  determinato,  di   norma
corrispondente ad un anno; 
    e)   confrontabili   con   le   tendenze   della    produttivita'
dell'amministrazione; 
    f)  correlati  alla  quantita'  e  alla  qualita'  delle  risorse
disponibili. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 286: 
              «Art. 8 (Direttiva  annuale  del  Ministro).  -  1.  La
          direttiva annuale del Ministro  di  cui  all'art.  14,  del
          decreto  n.  29,  costituisce  il  documento  base  per  la
          programmazione  e  la  definizione  degli  obiettivi  delle
          unita'  dirigenziali  di  primo  livello.  In  coerenza  ad
          eventuali  indirizzi  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di  parita'
          e pari opportunita'  previsti  dalla  legge,  la  direttiva
          identifica  i  principali  risultati  da   realizzare,   in
          relazione   anche   agli   indicatori    stabiliti    dalla
          documentazione di bilancio per centri di responsabilita'  e
          per funzioni-obiettivo,  e  determina,  in  relazione  alle
          risorse  assegnate,   gli   obiettivi   di   miglioramento,
          eventualmente  indicando  progetti  speciali   e   scadenze
          intermedie. La  direttiva,  avvalendosi  del  supporto  dei
          servizi di controllo interno di cui all'art.  6,  definisce
          altresi' i meccanismi e gli  strumenti  di  monitoraggio  e
          valutazione dell'attuazione. 
              2. Il personale che svolge  incarichi  dirigenziali  ai
          sensi dell'art. 19,  commi  3  e  4,  del  decreto  n.  29,
          eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce
          elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.».