Art. 8 Obiettivi e indicatori 1. Gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto autonomo di contrattazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ciclo della performance; b) obiettivi annuali specifici delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ricompresi nelle annuali direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri in aderenza alle priorita' individuate nelle aree strategiche incluse nelle annuali linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche e alle strategie della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione; f) correlati alla quantita' e alla qualita' delle risorse disponibili.
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: «Art. 8 (Direttiva annuale del Ministro). - 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. 2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.».