IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  68,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   relativa   alla   distribuzione
assicurativa; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle  finanze,  della  giustizia  e  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. All'articolo 10-quater,  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Le imprese di assicurazione  o  di
riassicurazione» sono inserite le seguenti:  «e  le  ultime  societa'
controllanti  di  cui  all'articolo  210,  comma  2»  e   le   parole
«l'attivita' svolta, di cui al presente codice» sono sostituite dalle
seguenti: «l'attivita' assicurativa e distributiva svolta»; 
    b) al comma 2,  lettera  b),  le  parole  «dei  dipendenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «del personale». 
  2. All'articolo 10-quinquies, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  n.  209  del  2005,  le  parole  «dei  dipendenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «del personale». 
  3. L'articolo 106 del decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.   106   (Attivita'   di   distribuzione   assicurativa    e
riassicurativa). - 1.  Le  attivita'  di  distribuzione  assicurativa
consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera m-ter), in materia di contratti  di  assicurazione,  proporre
contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi
alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero  collaborare,
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione  ed  esecuzione,
inclusa la fornitura di  informazioni  relativamente  a  uno  o  piu'
contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti  dal  cliente
tramite un sito internet o altri mezzi e la  predisposizione  di  una
classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi
e  tra  prodotti  o  lo  sconto  sul  premio  di  un   contratto   di
assicurazione, se il cliente e' in grado di stipulare direttamente  o
indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet
o altri mezzi. 
    2. Le attivita' di  distribuzione  riassicurativa,  anche  quando
svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un
intermediario riassicurativo, consistono nel fornire  consulenza,  ai
sensi dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  m-ter),  in  materia  di
contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o
compiere altri  atti  preparatori  relativi  alla  loro  conclusione,
concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di
sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.». 
  4. All'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005,  comma
2, lettera e), le parole «di cui alle  lettere  a),  b)  e  d)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), d), e) e f)». 
  5. All'articolo 109-bis del decreto legislativo n.  209  del  2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  l'intermediario  di  cui  al
comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto  conto  della
natura dei prodotti  distribuiti,  adeguate  cognizioni  e  capacita'
professionali individuate e accertate secondo le  modalita'  definite
con regolamento adottato  dall'IVASS,  con  il  quale  sono  altresi'
disciplinati  gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale  e   le
relative modalita' di registrazione.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui  al
comma 1 si dota  di  presidi  di  separazione  patrimoniale  conformi
all'articolo  117.  L'adempimento   delle   obbligazioni   pecuniarie
effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo  accessorio
e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si  applica
altresi' la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.». 
  6. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 209 del  2005,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le  parole  «salvo  che  non  sia
intervenuta la riabilitazione» sono inserite le  seguenti:  «e  salvo
quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale»; 
    b) al comma 2, le parole «prova valutativa» sono sostituite dalle
seguenti: «prova di idoneita'». 
  7. All'articolo 111 del decreto legislativo n. 209 del  2005,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Requisiti
particolari   per   l'iscrizione   dei   produttori   diretti,    dei
collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese»; 
    b) al comma 2, le parole «formazione adeguata ai soggetti di  cui
al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «formazione  e  un
aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1»; 
    c) al comma 4, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite
le seguenti: «e aggiornamento». 
  8. All'articolo 112 del decreto legislativo n.  209  del  2005,  il
comma  5-bis  e'   sostituito   dal   seguente:   «5-bis.   Ai   fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera  d),  la  societa'  fornisce  indicazione  dei  dati
identificativi della persona fisica responsabile,  nell'ambito  della
dirigenza,  della  distribuzione  assicurativa.  Tale  soggetto  deve
possedere  adeguati  requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'
individuati dall'IVASS con regolamento.». 
  9. All'articolo 113 del decreto legislativo n.  209  del  2005,  il
comma 3 e' abrogato. 
  10. All'articolo 114 del decreto legislativo n. 209  del  2005,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'intermediario, che sia  stato  cancellato  dal  registro  a
seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere  di  esservi
iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque  anni  dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente,  agli
articoli 110, 111 e  112.  In  caso  di  cancellazione  derivante  da
condanna irrevocabile o da fallimento,  le  persone  fisiche  possono
essere nuovamente iscritte al registro: 
      a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile,
una volta ottenuta la riabilitazione; 
      b) in caso di cancellazione  derivante  da  fallimento,  quando
siano  venute  meno  le   incapacita'   personali   derivanti   dalla
dichiarazione di fallimento.». 
  11. All'articolo 119-bis del decreto legislativo n. 209  del  2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «Si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7», sono sostituite dalle seguenti:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. I distributori di prodotti  assicurativi  non  ricevono  un
compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla  base  di
criteri che siano contrari al  loro  dovere  di  agire  nel  migliore
interesse dei contraenti previsto dal comma 1.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Ai fini di cui al  comma  4,  il  distributore  non  adotta
disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di  altro
tipo che potrebbero incentivare se stesso o  i  propri  dipendenti  a
raccomandare ai  contraenti  un  particolare  prodotto  assicurativo,
ogniqualvolta   tale   distributore   possa   offrire   un   prodotto
assicurativo  differente  che  risponda  meglio  alle  esigenze   del
contraente.»; 
    d)  al  comma  7,  le  parole  «l'intermediario  assicurativo   o
l'impresa di  assicurazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
distributore». 
  12. All'articolo 120-quinquies del decreto legislativo n.  209  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Il  distributore  che  propone  un  prodotto  assicurativo
insieme  a  un  prodotto  o  servizio  accessorio  diverso   da   una
assicurazione, come parte di un pacchetto  o  dello  stesso  accordo,
informa  il  contraente  dell'eventuale  possibilita'  di  acquistare
separatamente le due componenti e fornisce una  descrizione  adeguata
delle  diverse  componenti  dell'accordo  o   del   pacchetto   e   i
giustificativi  separati  dei  costi  e  degli  oneri   di   ciascuna
componente.»; 
    b) al comma 4, la parola «piu'» e' soppressa; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione  all'obiettivo
di   protezione   degli   assicurati,   l'IVASS,   con    riferimento
all'attivita' di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure
cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il
potere di vietare la vendita, come parte  di  un  pacchetto  o  dello
stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto
diverso   dall'assicurazione   indipendentemente   dal   fatto    che
l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o  prodotto
diverso dall'assicurazione, quando tale pratica  sia  dannosa  per  i
consumatori.   Con   riferimento   ai   prodotti   di    investimento
assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da  IVASS  e  CONSOB,
coerentemente con le rispettive competenze.». 
  13. All'articolo 121-bis, comma 1, del decreto legislativo  n.  209
del 2005, le parole «Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX»
sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi  di  cui
al presente Titolo». 
  14. All'articolo 121-septies, comma 7, del decreto  legislativo  n.
209 del 2005, le parole «le informazioni di cui ai commi 2 e 4»  sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui al comma 4». 
  15. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n.  209  del
2005, le parole «la nota informativa» sono sostituite dalle seguenti:
«il documento informativo». 
  16. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 209  del  2005,  il
comma 3 e' abrogato. 
  17. All'articolo 183 del decreto legislativo n. 209  del  2005,  al
comma 1, le parole «Nell'esecuzione dei contratti le imprese  devono»
sono sostituite dalle seguenti: «Nell'offerta e  nell'esecuzione  dei
contratti le imprese devono». 
  18. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 209 del 2005: 
    a)  sono  inserite  le  seguenti   parole:   «Capo   II   bis   -
Controversie»; 
    b) dopo le parole di cui alla lettera a) e' inserito il  seguente
articolo: 
      «Art.  187.1  (Sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale   delle
controversie). - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di
cui  all'articolo  6,  commi  1,  lettere  a)  e  d),   nonche'   gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai  sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  con  la  clientela
relative alle prestazioni e  ai  servizi  assicurativi  derivanti  da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 
      2. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro della  giustizia,  su  proposta  dell'IVASS,
sono determinati, nel rispetto dei principi, delle  procedure  e  dei
requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie di  cui  al  comma  1,  i  criteri  di
composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata
l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti
interessati, nonche' la  natura  delle  controversie,  relative  alle
prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da  un  contratto  di
assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente  articolo.  Le
procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
e l'effettivita' della tutela. 
      3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma  2,
il ricorso al sistema di risoluzione delle  controversie  di  cui  al
comma 1 e' alternativo all'esperimento delle procedure di  mediazione
e di negoziazione assistita previste,  rispettivamente,  dal  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e  dal  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre
2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento  di
tutela previsto dall'ordinamento. 
      4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei  sistemi  di
cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli  articoli  335  e
336.»; 
  19. Dopo l'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del  2005,
sono inserite le seguenti parole: 
    «Titolo XIV 
    VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI 
    Capo I 
    Disposizioni generali». 
  20. Dopo l'articolo 187-bis del  decreto  legislativo  n.  209  del
2005: 
    a) le parole «Capo II-bis Controversie» sono soppresse; 
    b) l'articolo 187-ter, e' abrogato. 
  21. Dopo l'articolo 187-ter del citato decreto legislativo  n.  209
del 2005, le parole: 
    «Titolo XIV 
    VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI 
    Capo I 
    Disposizioni generali», sono soppresse. 
  22. All'articolo 310, comma 1, del decreto legislativo n.  209  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)  inosservanza
degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o  delle  relative  norme  di
attuazione;»; 
    b) alla lettera c),  dopo  le  parole  «delle  relative  nome  di
attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24». 
  23. All'articolo 311-ter del decreto legislativo n. 209  del  2005,
al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 1, lettera  a)»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  per  quelle  di  cui  alla  lettera  c),
limitatamente all'articolo 183»,  e  le  parole  «quando  esse  siano
connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'» sono soppresse. 
  24. All'articolo 324 del decreto legislativo n. 209 del 2005,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Sanzioni  relative
alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione  e  di
distribuzione  dei  prodotti  assicurativi,  inclusi  i  prodotti  di
investimento assicurativo, commesse dagli intermediari»; 
    b) al comma  1,  dopo  le  parole  «185-ter,»  sono  inserite  le
seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,» e  le
parole «della distribuzione» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle
attivita' di realizzazione e di distribuzione»; 
    c)  dopo  il  comma  7,  e'  aggiunto  il  seguente:  «7-bis.  La
disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche  agli  intermediari
iscritti  al  momento  della  commissione  dell'illecito,  anche   se
cancellati dal Registro.». 
  25. All'articolo 324-bis del decreto legislativo n. 209  del  2005,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Sanzioni  relative
alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione  e  di
distribuzione  dei  prodotti  assicurativi,  inclusi  i  prodotti  di
investimento assicurativo, commesse dalle imprese»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «187,» sono inserite  le  seguenti:
«187.1, in caso di mancata adesione  a  detti  sistemi,»;  le  parole
«della  distribuzione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «delle
attivita' di realizzazione e di distribuzione»; le parole «109, commi
4, ultimo periodo, e 4-ter» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «109,
comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonche' 4-ter e 6». 
  26. All'articolo 324-quinquies del decreto legislativo n.  209  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «l'IVASS provvede  all'accertamento
unitario delle violazioni della stessa  indole,»,  sono  inserite  le
seguenti: «come definita dall'articolo 8-bis della legge 24  novembre
1981, n. 689»; 
    b) al comma 6, le parole «per l'ipotesi in  cui  l'IVASS,  tenuto
conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare
la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera  c)»
sono sostituite dalle seguenti:  «soggetta  all'applicazione  di  una
delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1». 
  27. All'articolo 324-octies del  decreto  legislativo  n.  209  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «all'articolo 324» sono sostituite dalle
seguenti:  «agli  articoli  324,  324-quater  nei   confronti   degli
intermediari e 324-septies, comma 5,»; 
    b) al comma 4, le parole «acquisisce le  risultanze  istruttorie»
sono sostituite dalle seguenti: «, acquisiti i documenti in atti». 
  28. All'articolo 324-novies del  decreto  legislativo  n.  209  del
2005, le parole «all'articolo  324-bis  e  all'articolo  324-septies,
commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite  dalle  seguenti:  «agli  articoli
324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies,  commi
1, 2, 3 e 4,». 
  29. All'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209  del  2005,
al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  il
fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile,  la  sanzione
applicabile e' compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e  un  massimo
di euro 5 milioni.». 
  30. All'articolo 325-ter del decreto legislativo n. 209  del  2005,
al comma 4, le parole «, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  1,»
sono  soppresse  e,  alla  lettera  a),  dopo  le   parole   «mercati
finanziari» e' inserita la seguente: «non». 
  31. All'articolo 325-quater del  decreto  legislativo  n.  209  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Comunicazione
all'AEAP  delle  sanzioni   applicate   per   le   violazioni   delle
disposizioni in materia  di  realizzazione  e  di  distribuzione  dei
prodotti   assicurativi,   inclusi   i   prodotti   di   investimento
assicurativo»; 
    b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.  L'IVASS  comunica
all'AEAP le sanzioni applicate per le  violazioni  alle  disposizioni
relative alle  attivita'  di  realizzazione  e  di  distribuzione  di
prodotti   assicurativi,   inclusi   i   prodotti   di   investimento
assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o
la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonche'  comunica
le informazioni sulle impugnazioni  dei  provvedimenti  e  sull'esito
delle stesse.»; 
    c) al comma 2, le parole «presente Capo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Capo VI del presente Titolo». 
  32. All'articolo 328 del decreto legislativo n. 209 del 2005,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
310, comma 1, lettera b), ad  eccezione  di  quelli  derivanti  dalle
sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater;»; 
    b) al comma 4-bis, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di  natura  non
pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14,  comma  4,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  33. All'articolo 335 del decreto legislativo n. 209 del 2005,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la  lettera  e),  e'  aggiunta  la  seguente:
«e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui
al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice  all'albo
di cui all'articolo 26.»; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
imprese di cui al  comma  1,  lettera  e-bis),  detto  contributo  e'
commisurato a un importo non superiore alla meta' di quello di cui al
periodo precedente ed e' calcolato sui premi incassati in Italia.»; 
    c) al comma 4, dopo le parole «sulle imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' delle spese di funzionamento dei  sistemi  di  cui
all'articolo 187.1, comma 1». 
  34. All'articolo 336 del decreto legislativo n.  209  del  2005,  i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Ciascun iscritto  al  registro  di  cui  all'articolo  109  e
all'elenco annesso al registro di  cui  agli  articoli  116-quater  e
116-quinquies e' tenuto  al  pagamento  all'IVASS  di  un  contributo
annuale, denominato contributo di  vigilanza  sugli  intermediari  di
assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per
le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro  100  per
le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo  109,  comma
2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro  100  per
le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro  5.000,00
per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese  di  investimento  di   cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento  (UE)  n.
575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso  al  registro  di
cui agli articoli 116-quater e  116-quinquies,  ed  euro  250  e  50,
rispettivamente, per  altre  persone  giuridiche  e  per  le  persone
fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non e' deducibile
dal  reddito  dell'intermediario  iscritto   al   registro   di   cui
all'articolo 109. 
    2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il  30  maggio
di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
adottato,  sentito  l'IVASS,  in  modo  da  assicurare  la  copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari  iscritti  al
registro e all'elenco annesso nonche' delle  spese  di  funzionamento
dei sistemi di  cui  all'articolo  187.1,  comma  1.  Il  decreto  e'
pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e
nel Bollettino dell'IVASS.». 
  35. All'articolo 344-decies del  decreto  legislativo  n.  209  del
2005, al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) non
applica l'articolo 344-novies;». 
 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art.87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure urgenti di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
          del  settore  bancario,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017,
          n.  163  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  legge  di   delegazione   europea   2016-2017),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.
          259, cosi' recita: 
                «Art.   5   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE)  2016/97  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  20  gennaio  2016,  sulla
          distribuzione  assicurativa).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva  (UE)  2016/97  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  gennaio  2016,
          sulla distribuzione assicurativa, il Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 1, comma 1, anche i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare alla normativa vigente le modifiche  e
          le integrazioni necessarie al coordinamento  ordinamentale,
          con espressa abrogazione delle disposizioni  incompatibili,
          e, in particolare, al codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  al
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della
          direttiva (UE) 2016/97; 
                  b) con  riferimento  al  prodotto  di  investimento
          assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera
          w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  razionalizzare  il   riparto   di
          competenze tra le autorita' di vigilanza secondo i seguenti
          criteri: 
                    1) attribuire i poteri di vigilanza, di  indagine
          e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e  dal
          regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza
          sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attivita' di
          ideazione e di distribuzione del prodotto  direttamente  da
          parte delle imprese di assicurazione o per  il  tramite  di
          agenti e broker assicurativi, e alla Commissione  nazionale
          per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  in  relazione  alla
          distribuzione del  prodotto  tramite  i  soggetti  iscritti
          nella sezione  D  del  Registro  Unico  degli  intermediari
          assicurativi e riassicurativi - RUI; 
                    2)  confermare  l'attribuzione  alla  CONSOB  dei
          poteri relativi ai  documenti  contenenti  le  informazioni
          chiave per  i  prodotti  di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativi pre-assemblati; 
                    3) prevedere opportune forme di coordinamento tra
          la CONSOB e l'IVASS al fine di  assicurare  la  coerenza  e
          l'efficacia  complessiva  del  sistema  di  vigilanza   sui
          prodotti di investimento assicurativi e ridurre  gli  oneri
          per i soggetti vigilati; 
                  c) prevedere che gli  intermediari  assicurativi  e
          riassicurativi e gli  intermediari  assicurativi  a  titolo
          accessorio  siano  registrati  direttamente   da   apposito
          organismo posto sotto il controllo dell'IVASS,  secondo  le
          modalita' da quest'ultimo stabilite con regolamento; 
                  d) prevedere che  le  imprese  di  assicurazione  e
          riassicurazione   e   gli   intermediari   assicurativi   e
          riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS: 
                    1)   collaborino,   nell'ambito   delle   proprie
          competenze,   nella   registrazione   degli    intermediari
          assicurativi  e   riassicurativi   e   degli   intermediari
          assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro
          piena e diretta responsabilita' ai sensi  dell'articolo  3,
          paragrafo 1, quinto comma, della  direttiva  (UE)  2016/97,
          verificandone contestualmente il rispetto delle  condizioni
          di registrazione, comprese quelle stabilite  dal  paragrafo
          6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3; 
                    2)  provvedano  direttamente,  nell'ambito  delle
          proprie  competenze,  alla  verifica   del   possesso   dei
          requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della
          direttiva  (UE)  2016/97,   con   riferimento   ai   propri
          dipendenti,  nonche'  agli  intermediari   assicurativi   e
          riassicurativi e agli intermediari  assicurativi  a  titolo
          accessorio che agiscono  sotto  la  loro  piena  e  diretta
          responsabilita', eventualmente impartendo  essi  stessi  la
          formazione o fornendo essi  stessi  appositi  strumenti  di
          aggiornamento  professionale  corrispondenti  ai  requisiti
          relativi ai prodotti proposti; 
                  e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi
          e  di  adempimenti  per  gli  intermediari  assicurativi  e
          riassicurativi e gli  intermediari  assicurativi  a  titolo
          accessorio  gia'  iscritti  in  altri  albi  o  registri  e
          soggetti alla vigilanza di altre autorita' o  organismi  di
          vigilanza; 
                  f) stabilire che il documento  informativo  di  cui
          all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE)  2016/97
          sia fornito dal  distributore  contestualmente  alle  altre
          informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo  le
          modalita' stabilite dall'IVASS con regolamento; 
                  g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB,  secondo  le
          rispettive competenze,  i  necessari  poteri  cautelari  ed
          interdittivi, prevedendo nello specifico  il  potere  delle
          medesime   autorita'   di    vietare    la    vendita    di
          un'assicurazione  insieme  a   un   servizio   o   prodotto
          accessorio diverso da un'assicurazione, come  parte  di  un
          pacchetto o dello stesso accordo, quando tale  pratica  sia
          dannosa per i consumatori; 
                  h) prevedere il ricorso alla disciplina  secondaria
          adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo  le  rispettive
          competenze, al fine  di  introdurre  uniformi  disposizioni
          piu' rigorose per la tutela  degli  assicurati  per  quanto
          riguarda gli obblighi di informazione  di  cui  al  capo  V
          della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di
          armonizzazione minima della direttiva; 
                  i)  prevedere  che  le  informazioni  di  cui  agli
          articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite
          anche ai clienti professionali quali definiti  all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva  2014/65/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 
                  l) disciplinare la  prestazione  di  consulenza  da
          parte dell'intermediario  assicurativo  o  dell'impresa  di
          assicurazione  nel  caso  di  vendita  di  un  prodotto  di
          investimento assicurativo di cui all'articolo 2,  paragrafo
          1, punto 17),  della  direttiva  (UE)  2016/97,  escludendo
          oneri a carico dei consumatori; 
                  m)  prevedere  per  la   percezione   di   onorari,
          commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati
          o forniti  ai  distributori  nel  caso  di  vendita  di  un
          prodotto   di   investimento   assicurativo   la   medesima
          disciplina prevista  dalla  direttiva  2014/65/UE  e  dalle
          relative disposizioni di attuazione; 
                  n) dare attuazione all'articolo 15 della  direttiva
          (UE)  2016/97,  introducendo  procedure  di  reclamo  e  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie, per  ragioni
          di armonizzazione della disciplina, anche fra i  clienti  e
          le imprese di assicurazione e  riassicurazione,  aventi  ad
          oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla  direttiva
          (UE) 2016/97 e  dalle  altre  disposizioni  applicabili  ai
          soggetti  vigilati,  nel  rispetto  dei   principi,   delle
          procedure e dei requisiti previsti dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  e  delle
          inerenti disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie  operanti  in
          ambito bancario  e  finanziario,  nonche'  dalla  direttiva
          2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21
          maggio 2013; 
                  o)  modificare,  con  riguardo  alle   imprese   di
          assicurazione o di riassicurazione, nonche' ai distributori
          assicurativi  e  riassicurativi,  secondo  quanto  previsto
          dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme
          restando le competenze delle singole autorita' di vigilanza
          ai sensi delle  disposizioni  indicate  dalla  lettera  b),
          l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie
          previsto  dal  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, anche  mediante  l'introduzione  di
          misure  alternative  e  misure  accessorie  alle   sanzioni
          medesime,  a  fini   di   armonizzazione   della   predetta
          disciplina con il sistema  sanzionatorio  previsto  per  le
          violazioni   di   obblighi   contenuti   nella   direttiva.
          Realizzare, nel rispetto  della  specificita'  del  settore
          assicurativo, un'armonizzazione con  la  disciplina  recata
          dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e dal testo unico di cui  al  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  mediante  i  seguenti
          criteri: 
                    1) attribuire all'IVASS il potere  di  applicare,
          nell'ambito   della   propria   competenza,   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie alle imprese di  assicurazione  o
          di  riassicurazione  o  alle  imprese   di   partecipazione
          assicurativa o alle imprese di  partecipazione  finanziaria
          mista, nei cui  confronti  siano  accertate  le  violazioni
          della normativa primaria e secondaria di riferimento; 
                    2)      introdurre      una      piu'      estesa
          responsabilizzazione   delle   persone   fisiche   rispetto
          all'attuale  disciplina  prevista  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  con  la
          possibilita', fermi  i  casi  di  inosservanza  dei  doveri
          propri gia' previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto
          codice, che la sanzione sia irrogata  anche  nei  confronti
          dei soggetti che svolgono le funzioni  di  amministrazione,
          direzione, controllo, nonche' dei dipendenti  o  di  coloro
          che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
          l'inserimento  nell'organizzazione  del  soggetto  vigilato
          anche in forma diversa dal rapporto di lavoro  subordinato,
          individuando le tipologie di violazione, i presupposti  che
          determinano la responsabilita' delle  persone  fisiche,  le
          condizioni  in  relazione  alle  funzioni  ricoperte  nella
          struttura    dell'impresa    che    ne    determinano    la
          sanzionabilita'; 
                    3)  nel  rispetto  del  riparto   di   competenze
          attribuite  alle  altre  autorita'  nei  settori  bancario,
          creditizio e finanziario: 
                    3.1) prevedere in capo  all'IVASS  il  potere  di
          irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi
          edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati
          dalla direttiva e, per  le  violazioni  diverse  da  quelle
          concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa,  con
          i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e
          le persone giuridiche dal testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  assicurando  il
          rispetto dei principi di  proporzionalita',  dissuasivita',
          adeguatezza e coerenza con  la  capacita'  finanziaria  del
          soggetto responsabile della violazione ovvero  in  base  ai
          criteri e  nei  limiti  massimi  di  cui  all'articolo  24,
          paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014,
          relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per
          i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e  assicurativi
          preassemblati; 
                    3.2)  prevedere  l'introduzione   di   specifiche
          misure per la  deflazione  dei  procedimenti  sanzionatori,
          stabilendo che piu' violazioni commesse in  un  determinato
          arco  temporale  costituiscono  oggetto   di   accertamento
          unitario da parte dell'IVASS  e  che  le  violazioni  della
          stessa indole sono contestate con un unico atto; 
                    4)  l'entita'   delle   sanzioni   amministrative
          applicabili alle violazioni diverse da  quelle  concernenti
          l'attivita' di distribuzione  assicurativa  e'  determinata
          nel seguente modo: 
                    4.1) la sanzione applicabile  alle  societa'  sia
          compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari
          al 10 per cento del fatturato; 
                    4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche
          sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un  massimo
          di euro cinque milioni; 
                    4.3) qualora il  vantaggio  ottenuto  dall'autore
          della violazione sia superiore ai limiti  massimi  indicati
          ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano  elevate  fino  al
          doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          vantaggio sia determinabile; 
                    5) per le violazioni concernenti  l'attivita'  di
          distribuzione  assicurativa,   l'entita'   delle   sanzioni
          amministrative e' determinata nel seguente modo: 
                    5.1) la sanzione applicabile  alle  societa'  sia
          compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari
          ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento
          del  fatturato  complessivo  annuo  risultante  dall'ultimo
          bilancio    disponibile    approvato     dall'organo     di
          amministrazione; 
                    5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche
          sia compresa tra un minimo di euro mille e  un  massimo  di
          euro settecentomila; 
                    6) per le violazioni connesse alla  distribuzione
          dei   prodotti   d'investimento   assicurativi    di    cui
          all'articolo 2, paragrafo 1,  punto  17),  della  direttiva
          (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative  pecuniarie
          a carico dei distributori in base ai criteri e  nei  limiti
          massimi  di  cui  all'articolo  33,  paragrafo   2,   della
          direttiva (UE) 2016/97; 
                  p) valutare, in linea con l'articolo 33,  paragrafo
          1,  della  direttiva  (UE)  2016/97,  la  possibilita'   di
          sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle  indicate
          dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33,  paragrafo
          1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche' la possibilita'  di
          prevedere livelli  di  sanzioni  pecuniarie  amministrative
          piu' elevati di quelli minimi previsti dal citato  articolo
          33,  paragrafo  2,  lettere  e)  ed   f),   al   fine   del
          coordinamento  con  l'apparato   sanzionatorio   introdotto
          nell'ordinamento nazionale in  attuazione  della  direttiva
          2014/65/UE.». 
              - Il testo dell'articolo 31  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.   68
          (Attuazione della direttiva  (UE)  2016/97  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla
          distribuzione assicurativa) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 giugno 2018, n. 138. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  3  della
          legge 24 aprile 2020, n.  27  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
          2020, n. 110, S.O.: 
                «3. In considerazione dello stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 10-quater del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  10-quater  (Sistemi  interni  di  segnalazione
          delle violazioni). - 1. Le imprese di  assicurazione  o  di
          riassicurazione e le ultime societa'  controllanti  di  cui
          all'articolo 210, comma 2, gli intermediari assicurativi  e
          riassicurativi, inclusi  gli  intermediari  assicurativi  a
          titolo accessorio, adottano  procedure  specifiche  per  la
          segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di
          atti o fatti che possano costituire violazioni delle  norme
          disciplinanti  l'attivita'  assicurativa   e   distributiva
          svolta. 
                2. Le procedure previste al comma  1  sono  idonee  a
          garantire: 
                  a)  la  riservatezza   dei   dati   personali   del
          segnalante e del presunto  responsabile  della  violazione,
          ferme restando le regole che disciplinano le indagini  o  i
          procedimenti  avviati   dall'autorita'   amministrativa   o
          giudiziaria   in   relazione   ai   fatti   oggetto   della
          segnalazione; 
                  b)  la  protezione  adeguata  del   personale   dei
          soggetti di cui al comma  1  e,  ove  possibile,  di  altre
          persone che riferiscono di violazioni commesse  all'interno
          degli stessi almeno contro  ritorsioni,  discriminazioni  e
          altri tipi di trattamento iniquo; 
                  c) un canale specifico,  indipendente  ed  autonomo
          per la segnalazione. 
                3. Fuori dei casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
          calunnia o diffamazione, ovvero per  lo  stesso  titolo  ai
          sensi   dell'articolo   2043   del   codice   civile,    la
          presentazione  di  una   segnalazione   nell'ambito   della
          procedura di cui al  comma  1  non  costituisce  violazione
          degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
                4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  non  trova
          applicazione avuto riguardo all'eta'  del  segnalante,  che
          puo' essere rivelata solo con il  suo  consenso  quando  la
          conoscenza sia indispensabile per la difesa del  segnalato.
          Le imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  gli
          intermediari assicurativi  e  riassicurativi,  inclusi  gli
          intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano  le
          disposizioni di attuazione del  presente  articolo  emanate
          dall'IVASS.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  10-quinquies  del   citato
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  10-quinquies  (Procedura  di  segnalazione  di
          violazioni). - 1. L'IVASS: 
                  a) riceve segnalazioni da parte del  personale  dei
          soggetti  di   cui   all'articolo   10-quater,   comma   1,
          riguardanti violazioni delle  norme  del  presente  codice,
          nonche' di disposizioni  dell'Unione  europea  direttamente
          applicabili; 
                  b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la
          ricezione delle segnalazioni; 
                  c) si avvale  delle  informazioni  contenute  nelle
          segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente  nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza. 
                2. Gli atti relativi  alle  segnalazioni  di  cui  al
          comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli  articoli
          22 e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  109  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 109 (Registro degli intermediari  assicurativi,
          anche a titolo accessorio, e riassicurativi). - 1.  L'IVASS
          disciplina,    con    regolamento,    la    formazione    e
          l'aggiornamento del registro unico  elettronico  nel  quale
          sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo
          accessorio, e riassicurativi che  hanno  residenza  o  sede
          legale nel territorio della Repubblica. 
                1-bis.   L'impresa   che   opera   in   qualita'   di
          distributore,  individua  la  persona  fisica,  nell'ambito
          della   dirigenza,   responsabile    della    distribuzione
          assicurativa o riassicurativa e ne comunica  il  nominativo
          all'IVASS. Tale soggetto  possiede  adeguati  requisiti  di
          professionalita' ed onorabilita' individuati dall'IVASS con
          regolamento. 
                1-ter.  Il  registro  e'  agevolmente  accessibile  e
          consente la  registrazione  integrale  e  diretta,  secondo
          quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al  comma
          1. 
                2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
                  a) gli agenti  di  assicurazione,  in  qualita'  di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
                  b)   i   mediatori   di    assicurazione    o    di
          riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di
          intermediari che agiscono su incarico del cliente  e  senza
          poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione; 
                  c)  i  produttori  diretti  che,   anche   in   via
          sussidiaria  rispetto   all'attivita'   svolta   a   titolo
          principale, esercitano l'intermediazione  assicurativa  nei
          rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto
          la piena responsabilita' di un'impresa di  assicurazione  e
          che  operano  senza  obblighi  di  orario  o  di  risultato
          esclusivamente per l'impresa medesima; 
                  d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo  14
          del  testo  unico  bancario,  gli  intermediari  finanziari
          inseriti nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  106  e
          114-septies  del  testo  unico  bancario,  le  societa'  di
          intermediazione    mobiliare    autorizzate    ai     sensi
          dell'articolo  19  del  testo  unico   dell'intermediazione
          finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi
          di bancoposta, autorizzata ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.
          144; 
                  e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali  i
          dipendenti, i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri
          incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di  cui
          alle lettere a),  b),  d),  e)  e  f)  per  l'attivita'  di
          intermediazione  svolta  al  di  fuori  dei   locali   dove
          l'intermediario opera; 
                  f)   gli   intermediari   assicurativi   a   titolo
          accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera
          cc-septies). 
                Non e' consentita la contemporanea  iscrizione  dello
          stesso intermediario in piu' sezioni del registro. 
                2-bis. Per  i  siti  internet  mediante  i  quali  e'
          possibile  l'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione
          assicurativa, ai sensi  dell'articolo  106,  e'  necessaria
          l'iscrizione al registro del titolare del dominio. 
                3.  Nel   registro   sono   altresi'   indicati   gli
          intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a)
          e b), abilitati ma  temporaneamente  non  operanti,  per  i
          quali l'adempimento dell'obbligo di copertura  assicurativa
          di cui all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio
          dell'attivita',   che   forma   oggetto    di    tempestiva
          comunicazione  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
          riassicurativi. 
                4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a),  b)
          e  d),  che  si  avvale   di   dipendenti,   collaboratori,
          produttori o altri incaricati  addetti  all'intermediazione
          provvede, per  conto  dei  medesimi,  all'iscrizione  nella
          sezione del registro di cui alla lettera  e)  del  medesimo
          comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera  a),  che
          si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o  altri
          incaricati addetti all'intermediazione  e'  tenuto  a  dare
          all'impresa preponente contestuale notizia della  richiesta
          di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto  fermo
          restando  quanto  previsto  nel   contratto   di   agenzia.
          L'impresa di assicurazione, che  si  avvale  di  produttori
          diretti,   provvede   ad   effettuare   la    comunicazione
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          al fine dell'iscrizione nella sezione del registro  di  cui
          al comma 2, lettera c). 
                4-bis.  Nella  domanda  di  iscrizione  al   registro
          l'intermediario che si avvale  di  soggetti  iscritti  alla
          sezione del registro di cui al comma  2,  lettera  e),  per
          l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai  sensi  del
          comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi  il
          possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle
          relative  disposizioni  di   attuazione   ai   fini   della
          registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
          del comma 4-sexies, e di una formazione conforme  a  quanto
          stabilito dall'articolo 111 e dalle  relative  disposizioni
          di attuazione. 
                4-ter.  Nella  domanda  di  iscrizione  al   registro
          l'impresa che si avvale di soggetti iscritti  alla  sezione
          di cui  al  comma  2,  lettera  c)  per  l'esercizio  della
          distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi  del  comma
          4, attesta di  avere  accertato  in  capo  agli  stessi  il
          possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle
          relative  disposizioni  di   attuazione   ai   fini   della
          registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
          del comma 4-sexies, e di una formazione conforme  a  quanto
          stabilito dall'articolo 111 e dalle  relative  disposizioni
          di attuazione. 
                4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente  all'AEAP,
          secondo le istruzioni da questa impartite, le  informazioni
          rilevanti ai fini  dell'alimentazione  del  registro  unico
          europeo degli intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo
          accessorio,  e  riassicurativi  di  cui  al  paragrafo   4,
          dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e  puo'  richiedere
          la modifica dei dati in esso riportati. 
                4-quinquies.   Le   domande   presentate,   ai   fini
          dell'iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2,  sono
          esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di  cui
          al comma 1 e comunque non oltre 90  giorni  dalla  data  di
          presentazione  dell'istanza.   L'avvenuta   iscrizione   e'
          comunicata ai soggetti  interessati  nelle  forme  indicate
          dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS. 
                4-sexies.   Ai   fini   della   registrazione   degli
          intermediari,  di  cui   al   comma   2,   sono   trasmessi
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          secondo   le   modalita'   individuate    nelle    relative
          disposizioni di attuazione di cui al comma 1: 
                  a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone
          fisiche o  giuridiche,  che  detengono  una  partecipazione
          superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di
          tale partecipazione; 
                  b) i nominativi delle  persone  che  hanno  stretti
          legami con l'intermediario; 
                  c)  indicazioni  da  cui   si   evinca   che   tali
          partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio
          dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 
                4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui  al
          comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata. 
                4-octies.   L'iscrizione   al   registro    di    cui
          all'articolo 109, comma 2, non puo' essere consentita se le
          disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
          uno Stato terzo, cui  sono  soggette  una  o  piu'  persone
          fisiche  o  giuridiche  con  le  quali  l'intermediario  ha
          stretti legami, ovvero difficolta' inerenti  l'applicazione
          di   tali   disposizioni   legislative,   regolamentari   e
          amministrative, siano di ostacolo  all'effettivo  esercizio
          delle funzioni di vigilanza. 
                5.   L'Organismo   per   la    registrazione    degli
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
          riassicurativi  rilascia,  a   richiesta   dell'impresa   o
          dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta
          iscrizione nel registro,  fermi  restando  gli  adempimenti
          necessari alle procedure di verifica e di  revisione  delle
          iscrizioni effettuate. 
                6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli  obblighi
          di  comunicazione  a   carico   delle   imprese   e   degli
          intermediari, nonche' le forme di pubblicita'  piu'  idonee
          ad assicurare l'accesso pubblico al registro.». 
              - Il testo dell'articolo  109-bis  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 109-bis (Regime applicabile  agli  intermediari
          assicurativi a titolo  accessorio).  -  1.  L'intermediario
          assicurativo a titolo accessorio, di cui alla  sezione  del
          registro prevista all'articolo 109, comma  2,  lettera  f),
          agisce su incarico di una o piu' imprese di  assicurazione.
          Laddove sia una persona fisica e'  tenuto  ad  osservare  i
          requisiti  di  cui  all'articolo  110,   commi   1   e   3.
          Nell'ipotesi in cui sia una persona  giuridica  rispetta  i
          requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3. 
                2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
          di   cui   all'articolo   109,   comma   2,   lettera   f),
          l'intermediario di cui al comma  1,  persona  fisica,  deve
          inoltre possedere, tenuto conto della natura  dei  prodotti
          distribuiti, adeguate cognizioni e capacita'  professionali
          individuate e accertate secondo le modalita'  definite  con
          regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi'
          disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale  e
          le relative modalita' di registrazione. 
                3. L'intermediario assicurativo a  titolo  accessorio
          di cui al  comma  1  si  dota  di  presidi  di  separazione
          patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle
          obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario
          assicurativo a  titolo  accessorio  e'  conforme  a  quanto
          previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresi' la
          previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119. 
                4. Si applicano altresi' le disposizioni di cui  agli
          articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies,
          4-octies, 5 e 6, nonche' degli articoli 111, comma 5 e 113,
          comma 2, agli addetti all'attivita' di intermediazione  nei
          locali dell'intermediario assicurativo a titolo  accessorio
          di cui al comma 1. Tali intermediari sono  inoltre  ammessi
          ad  operare  in  regime  di  stabilimento   e   di   libera
          prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente
          a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti. 
                5. Gli intermediari assicurativi a titolo  accessorio
          che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle
          sezioni del registro previste all'articolo  109,  comma  2,
          lettere a), b) o d), sono soggetti alle  norme  applicabili
          agli addetti all'attivita' di intermediazione iscritti alla
          sezione del registro di cui al  comma  2,  lettera  e)  del
          citato articolo 109. 
                6. L'IVASS con regolamento  disciplina  le  modalita'
          applicative del presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  110  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 110 (Requisiti per l'iscrizione  delle  persone
          fisiche). - 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione  del
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b),
          la persona fisica deve  essere  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) godere dei diritti civili; 
                  b) non  aver  riportato  condanna  irrevocabile,  o
          sentenza irrevocabile di applicazione  della  pena  di  cui
          all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura  penale,
          per delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro
          l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
          contro l'economia pubblica,  l'industria  e  il  commercio,
          contro il patrimonio per il quale la legge commini la  pena
          della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o  nel
          massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per  il
          quale  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a due anni  o  nel  massimo  a  cinque
          anni,    oppure    condanna    irrevocabile     comportante
          l'applicazione della pena accessoria  dell'interdizione  da
          pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni,
          salvo che non sia intervenuta  la  riabilitazione  e  salvo
          quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale; 
                  c) non essere stata dichiarata fallita, ne'  essere
          stato presidente,  amministratore  con  delega  di  poteri,
          direttore generale, sindaco di societa' od enti  che  siano
          stati assoggettati a procedure  di  fallimento,  concordato
          preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per
          i  tre  esercizi  precedenti  all'adozione   dei   relativi
          provvedimenti, fermo restando che l'impedimento  ha  durata
          fino   ai   cinque   anni   successivi   all'adozione   dei
          provvedimenti stessi; 
                  d)  non  versare  nelle  situazioni  di  decadenza,
          divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
                  e)  non  essere  iscritto  nel  ruolo  dei   periti
          assicurativi. 
                2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
          di cui all'articolo 109, comma  2,  lettere  a)  o  b),  la
          persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e
          capacita'   professionali   sulle    materie    individuate
          dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una
          prova di idoneita', consistente in un esame  su  tali  aree
          tematiche.   L'IVASS,   con   regolamento,   detta    anche
          disposizioni  di  dettaglio  in  merito  ai  requisiti  per
          l'iscrizione  al   registro,   determinando   altresi'   le
          modalita' di svolgimento della prova di idoneita'. 
                3. Salvo quanto previsto all'articolo 109,  comma  3,
          ed all'articolo 112, comma 3, la persona  fisica,  ai  fini
          dell'iscrizione  nella  sezione   del   registro   di   cui
          all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b),  deve  altresi'
          stipulare    una    polizza    di    assicurazione    della
          responsabilita' civile  per  l'attivita'  svolta  in  forza
          dell'iscrizione al registro  con  massimale  di  almeno  un
          milione duecentocinquantamila euro per ciascun  sinistro  e
          di  un  milione  e  ottocentocinquantamila  euro   all'anno
          globalmente per  tutti  i  sinistri,  valida  in  tutto  il
          territorio  dell'Unione  europea,  per  danni  arrecati  da
          negligenze  ed  errori  professionali  propri   ovvero   da
          negligenze,  errori   professionali   ed   infedelta'   dei
          dipendenti, dei  collaboratori  o  delle  persone  del  cui
          operato deve rispondere a norma di legge. 
                3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono  aggiornati
          mediante  disposizioni  dell'Unione  europea   direttamente
          applicabili per tener conto  delle  variazioni  nell'indice
          dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  111  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 111 (Requisiti particolari per l'iscrizione dei
          produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari  e
          per i dipendenti delle  imprese).  -  1.  Il  possesso  dei
          requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1,
          e'  richiesto  anche   per   i   dipendenti   dell'impresa,
          direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, per
          i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto
          della quale tali soggetti operano. 
                2. Le imprese che  operano  come  distributori  e  le
          imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti
          provvedono ad impartire una formazione e  un  aggiornamento
          professionale adeguati ai soggetti di cui  al  comma  1  in
          rapporto  ai   prodotti   intermediati   ed   all'attivita'
          complessivamente svolta. 
                3. Il possesso dei requisiti di onorabilita'  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i
          soggetti  iscritti  nella  sezione  del  registro  di   cui
          all'articolo 109, comma 2,  lettera  e),  ed  e'  accertato
          dall'intermediario per conto del quale essi operano. 
                4. I soggetti iscritti nella sezione del registro  di
          cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
          cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
          ed  ai  prodotti  sui  quali  operano,  accertate  mediante
          attestato con esito  positivo  relativo  alla  frequenza  a
          corsi di formazione e aggiornamento  professionale  a  cura
          delle imprese o dell'intermediario assicurativo  per  conto
          dei quali tali soggetti operano. 
                5. Le disposizioni  previste  nei  commi  3  e  4  si
          applicano  altresi'  ai  soggetti  direttamente   coinvolti
          nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta  nei
          locali  dove  l'intermediario  di  cui  alle  sezioni   del
          registro previste all'articolo 109, comma  2,  lettere  a),
          b), d), e) ed f) opera o  attraverso  forme  di  vendita  a
          distanza. 
                5-bis.  L'IVASS   disciplina   con   regolamento   le
          modalita' applicative del presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  112  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   112   (Requisiti   per   l'iscrizione   delle
          societa'). - 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere  a),  b)
          ed e), la societa' deve essere  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) avere la sede legale in Italia; 
                  b)  non  essere   assoggettata   a   procedure   di
          fallimento,    concordato    preventivo,    amministrazione
          straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; 
                  e) non essere sottoposta  ai  divieti  e  decadenze
          previste dall'articolo 10, comma 4, della legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni. 
                2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
          di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e),  la
          societa' deve inoltre  avere  affidato  la  responsabilita'
          dell'attivita'  di  distribuzione  ad  almeno  una  persona
          fisica iscritta nella sezione  del  registro  al  quale  la
          medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella
          sezione del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettera b),  il  rappresentante  legale  e,  ove  nominati,
          l'amministratore delegato e il  direttore  generale  devono
          essere iscritti nella medesima sezione del registro. 
                3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
          avere  stipulato  la   polizza   di   assicurazione   della
          responsabilita' civile professionale  di  cui  all'articolo
          110, comma 3, per l'attivita' di distribuzione svolta dalla
          societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2,  nonche'
          per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
          infedelta'  dei  dipendenti,  dei  collaboratori  o   delle
          persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 
                4. Qualora eserciti la distribuzione  riassicurativa,
          la societa' deve inoltre disporre di  un  capitale  sociale
          non  inferiore  all'importo   stabilito   con   regolamento
          adottato dall'IVASS. E' fatto  obbligo  alla  societa'  che
          esercita contemporaneamente la  mediazione  assicurativa  e
          riassicurativa  di  preporre  alle  due  attivita'  persone
          fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi
          di una organizzazione adeguata. 
                5. E' altresi' necessario il possesso  dei  requisiti
          di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle  persone
          fisiche  addette  all'attivita'  di  intermediazione  della
          societa' di  cui  alla  sezione  e)  del  registro  di  cui
          all'articolo  109,  comma  2.  E'  in  ogni  caso  preclusa
          l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
          109, comma 2,  lettera  e),  per  la  societa'  che  operi,
          direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'. 
                5-bis. Ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione  del
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera  d),  la
          societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della
          persona fisica responsabile, nell'ambito  della  dirigenza,
          della  distribuzione  assicurativa.  Tale   soggetto   deve
          possedere  adeguati   requisiti   di   professionalita'   e
          onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  113  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 113 (Cancellazione). - 1.  L'Organismo  per  la
          registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a
          titolo   accessorio,   e   riassicurativi   provvede   alla
          cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del
          registro in caso di: 
                  a) radiazione; 
                  b) rinunzia all'iscrizione; 
                  c)   mancato   esercizio   dell'attivita',    senza
          giustificato motivo, per oltre tre anni; 
                  d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui  agli
          articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; 
                  e) mancato versamento del contributo  di  vigilanza
          di  cui  all'articolo  336,  nonostante  apposita   diffida
          disposta dall'IVASS; 
                  f) limitatamente agli  intermediari  iscritti  alle
          sezioni del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettere a), b) ed f), perdita di efficacia  delle  garanzie
          assicurative di cui agli articoli  110,  comma  3,  e  112,
          comma 3; 
                  g) limitatamente agli intermediari  iscritti  nella
          sezione del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettera b), mancato versamento del contributo al  Fondo  di
          garanzia previsto dall'articolo 115. 
                2. L'istanza di cancellazione, nel  caso  di  cui  al
          comma 1, lettere b) e c), relativa  ai  produttori  diretti
          dell'impresa  o  ai  soggetti  iscritti  alla  sezione  del
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera  e),  e'
          presentata      dall'impresa      o,       rispettivamente,
          dall'intermediario iscritto alla sezione  del  registro  di
          cui all'articolo 109, comma 2, lettere a),  b)  e  d).  Nel
          caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
          ovvero con il soggetto iscritto alla sezione  del  registro
          di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa  o,
          rispettivamente,  l'intermediario  sono  tenuti   a   darne
          comunicazione  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
          riassicurativi. L'intermediario iscritto alla  sezione  del
          registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  a),
          comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente
          i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo  109,  comma  2,
          lettera e). 
                3. (abrogato).». 
              -  Il  testo  dell'articolo  114  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 114 (Reiscrizione). - 1.  L'intermediario,  che
          sia  stato  cancellato   dal   registro   a   seguito   del
          provvedimento di radiazione,  puo'  richiedere  di  esservi
          iscritto nuovamente, purche' siano  decorsi  almeno  cinque
          anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In  caso  di
          cancellazione  derivante  da  condanna  irrevocabile  o  da
          fallimento, le persone fisiche  possono  essere  nuovamente
          iscritte al registro: 
                  a) in caso di cancellazione derivante  da  condanna
          irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione; 
                  b)  in   caso   di   cancellazione   derivante   da
          fallimento,  quando  siano  venute  meno   le   incapacita'
          personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento. 
                2. L'intermediario,  che  sia  stato  cancellato  per
          mancato versamento del contributo di vigilanza, puo' essere
          iscritto nuovamente purche' abbia provveduto  al  pagamento
          di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. 
                3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro
          di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato
          cancellato  dal  registro  per  non  aver   provveduto   al
          versamento  del  contributo  al  Fondo  di  garanzia,  puo'
          esservi nuovamente iscritto purche' provveda  al  pagamento
          delle  somme  dovute  sino  alla  data  di   cancellazione,
          maggiorate degli interessi moratori. 
                4. Se l'intermediario, intervenuta  la  cancellazione
          dal registro,  chiede  una  nuova  iscrizione,  essa  viene
          disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di
          cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per  le
          persone  fisiche,  l'idoneita'  gia'  conseguita  ai  sensi
          dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta  ai
          sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.». 
              - Il testo dell'articolo  119-bis  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di
          interesse). - 1. I distributori  di  prodotti  assicurativi
          operano con equita', onesta', professionalita', correttezza
          e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti. 
                2.  Le  informazioni  relative   alla   distribuzione
          assicurativa,  comprese  le   comunicazioni   pubblicitarie
          relative   ai   prodotti   distribuiti,   indirizzate   dai
          distributori  di  prodotti  assicurativi  a  contraenti   o
          potenziali  contraenti  sono   corrette,   chiare   e   non
          fuorvianti,  imparziali  e   complete.   Le   comunicazioni
          pubblicitarie sono sempre chiaramente  identificabili  come
          tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182. 
                3. L'IVASS puo' richiedere, in via  non  sistematica,
          la trasmissione  del  materiale  pubblicitario,  nelle  sue
          diverse forme, utilizzato dai distributori. 
                4.  I  distributori  di  prodotti  assicurativi   non
          ricevono un compenso e non  offrono  un  compenso  ai  loro
          dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro
          dovere di  agire  nel  migliore  interesse  dei  contraenti
          previsto dal comma 1. 
                5. Ai fini di cui al comma  4,  il  distributore  non
          adotta disposizioni in materia di  compenso,  obiettivi  di
          vendita o di  altro  tipo  che  potrebbero  incentivare  se
          stesso o i propri dipendenti a raccomandare  ai  contraenti
          un particolare prodotto  assicurativo,  ogniqualvolta  tale
          distributore  possa  offrire   un   prodotto   assicurativo
          differente  che   risponda   meglio   alle   esigenze   del
          contraente. 
                6. Fermo restando quanto  disposto  dal  comma  1,  i
          distributori di prodotti assicurativi: 
                  a) mantengono e applicano presidi  organizzativi  e
          amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure
          ragionevoli volte ad evitare che i conflitti  di  interesse
          di  cui  alla  lettera  b)  incidano  negativamente   sugli
          interessi dei  contraenti.  I  presidi  organizzativi  sono
          proporzionati   alle   attivita'   svolte,   ai    prodotti
          assicurativi venduti e al tipo di distributore; 
                  b)  adottano  misure  idonee  ad   identificare   i
          conflitti di interesse che potrebbero insorgere  tra  loro,
          inclusi i dirigenti e i  dipendenti,  o  qualsiasi  persona
          direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti
          o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi
          attivita' di distribuzione assicurativa. 
                7. Quando i presidi adottati ai sensi  del  comma  6,
          lettera  a),  non  sono  sufficienti  per  assicurare,  con
          ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere
          agli interessi  del  contraente,  il  distributore  informa
          chiaramente il contraente stesso, prima  della  conclusione
          di un contratto di  assicurazione,  della  natura  o  della
          fonte  di  tale  conflitto  di  interesse,   in   occasione
          dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter. 
                8.  I  distributori   possono   incassare   i   premi
          esclusivamente con mezzi di  pagamento  che  assicurano  la
          tracciabilita'  dell'operazione  secondo   soglie   e   per
          tipologie   di   contratti   individuati   dall'IVASS   con
          regolamento. 
                9. L'IVASS disciplina con  regolamento  le  modalita'
          applicative del presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  120-quinquies  del  citato
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  120-quinquies  (Vendita  abbinata).  -  1.  Il
          distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a
          un  prodotto  o  servizio   accessorio   diverso   da   una
          assicurazione, come parte di un pacchetto  o  dello  stesso
          accordo, informa il contraente dell'eventuale  possibilita'
          di acquistare separatamente le due  componenti  e  fornisce
          una   descrizione   adeguata   delle   diverse   componenti
          dell'accordo o del pacchetto e  i  giustificativi  separati
          dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 
                2. Nelle circostanze di cui al comma 1  e  quando  il
          rischio o la copertura assicurativa derivanti  dall'accordo
          o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle
          componenti considerate separatamente,  il  distributore  di
          prodotti assicurativi  fornisce  una  descrizione  adeguata
          delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del
          modo in cui la loro interazione  modifica  i  rischi  o  la
          copertura assicurativa. 
                3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto
          a un bene o servizio diverso  da  una  assicurazione,  come
          parte  di  un  pacchetto  o  dello   stesso   accordo,   il
          distributore di prodotti assicurativi offre  al  contraente
          la  possibilita'  di  acquistare   il   bene   o   servizio
          separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  se  un
          prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un  servizio
          o attivita' di investimento quali definiti all'articolo  1,
          comma 5, del testo unico dell'intermediazione  finanziaria,
          a un contratto di credito quale definito all'articolo  120-
          quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario  o
          a  un  conto  di  pagamento  quale  definito   all'articolo
          126-decies del testo unico bancario. 
                4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di
          prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi  per
          cui il prodotto assicurativo che  e'  parte  del  pacchetto
          complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto  indicato  a
          soddisfare  le  richieste  e  le  esigenze  del  contraente
          medesimo. 
                5. Nei casi di cui ai  commi  1  e  3,  in  relazione
          all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS,  con
          riferimento all'attivita'  di  distribuzione  assicurativa,
          puo' applicare le misure cautelari e interdittive  previste
          dal presente codice, ivi incluso il potere  di  vietare  la
          vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
          di una assicurazione  insieme  a  un  servizio  o  prodotto
          diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto  che
          l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o
          prodotto diverso dall'assicurazione,  quando  tale  pratica
          sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai  prodotti
          di  investimento  assicurativi,  i  suddetti  poteri   sono
          esercitati  da  IVASS  e  CONSOB,  coerentemente   con   le
          rispettive competenze. 
                6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano alla distribuzione di prodotti  assicurativi  che
          offrono copertura per diversi tipi di rischio. 
                7. Sono fatte salve  le  previsioni  del  Codice  del
          Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, ove applicabili.». 
              - Il testo dell'articolo  121-bis  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  121-bis  (Acquisizione  dal  produttore  delle
          necessarie informazioni sui prodotti  assicurativi).  -  1.
          Fermi restando gli obblighi di cui  al  presente  Titolo  e
          agli articoli 185, 185-bis e  185-ter,  i  distributori  di
          prodotti assicurativi non realizzati  in  proprio  adottano
          opportune disposizioni per ottenere  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 30-decies, comma 1,  le  informazioni  di  cui
          all'articolo 30-decies,  comma  5,  e  per  comprendere  le
          caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per
          ciascun prodotto assicurativo. 
                2. Le previsioni del presente articolo  si  applicano
          in conformita'  con  le  disposizioni  dell'Unione  europea
          direttamente applicabili e con quanto stabilito  dall'IVASS
          con regolamento.». 
              - Il testo dell'articolo 121-septies del citato decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  121-septies  (Valutazione  dell'adeguatezza  e
          dell'appropriatezza    del    prodotto    assicurativo    e
          comunicazione ai clienti). - 1. L'IVASS stabilisce  con  il
          regolamento di cui all'articolo 121-quater i  casi  in  cui
          l'impresa di assicurazione o  l'intermediario  assicurativo
          sono obbligati a fornire consulenza  per  la  distribuzione
          del prodotto di investimento assicurativo. 
                2. Fatto salvo  l'articolo  119-ter,  commi  1  e  2,
          l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
          che forniscono consulenza su un  prodotto  di  investimento
          assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie
          in merito alle conoscenze ed esperienze del  contraente  in
          relazione al tipo  di  investimento,  alla  sua  situazione
          finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite,
          e  ai  suoi  obiettivi  di  investimento,  inclusa  la  sua
          tolleranza   al   rischio,   al    fine    di    consentire
          all'intermediario    assicurativo    o    all'impresa    di
          assicurazione di raccomandare al contraente i  prodotti  di
          investimento assicurativi che siano  a  lui  adeguati,  con
          particolare riferimento alla sua tolleranza, al  rischio  e
          alla sua capacita' di sostenere perdite. La consulenza resa
          nell'ambito della distribuzione assicurativa  del  prodotto
          di investimento  assicurativo,  quando  e'  obbligatoria  o
          quando e' svolta su iniziativa del distributore,  non  deve
          gravare economicamente sui clienti. 
                3. Se l'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di
          assicurazione   fornisce   consulenza   in    materia    di
          investimenti  e  raccomanda  un  pacchetto  di  servizi   o
          prodotti  abbinati  a  norma  dell'articolo  120-quinquies,
          l'intero  pacchetto   raccomandato   deve   rispondere   ai
          requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del  presente
          articolo. 
                4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1,  2  e  3,
          l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
          che  svolge  attivita'  di  distribuzione  in  relazione  a
          vendite  che  non  prevedono  una  consulenza,  chiede   al
          contraente di  fornire  informazioni  in  merito  alle  sue
          conoscenze  ed  esperienze  in  materia   di   investimenti
          riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio  proposto
          o  richiesto,  al  fine  di  consentire   all'intermediario
          assicurativo o all'impresa di assicurazione di  determinare
          se il servizio o il prodotto assicurativo in questione  sia
          appropriato al contraente stesso. 
                5. Se l'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di
          assicurazione  distribuisce  un  pacchetto  di  servizi   o
          prodotti  abbinati  a  norma  dell'articolo  120-quinquies,
          accerta che l'intero  pacchetto  sia  appropriato  nel  suo
          insieme ai sensi del comma 4. 
                6.  L'intermediario  assicurativo  o   l'impresa   di
          assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla  base
          delle informazioni ottenute a norma del  comma  4,  che  il
          prodotto  non  sia  appropriato   al   contraente   stesso.
          L'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
          informano altresi' il cliente, ai sensi  dalla  valutazione
          di cui all'articolo 30-decies, della  fascia  di  clientela
          alla quale il prodotto non puo' essere distribuito. 
                7. Se il contraente non fornisce le  informazioni  di
          cui al comma 4 o fornisce informazioni insufficienti  circa
          le   sue   conoscenze   ed   esperienze,    l'intermediario
          assicurativo o l'impresa di assicurazione  lo  informa  che
          tale circostanza pregiudica la capacita' dell'intermediario
          assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se
          il prodotto sia appropriato alle  esigenze  del  contraente
          stesso. 
                8.  L'intermediario  assicurativo  o   l'impresa   di
          assicurazione mantiene evidenza dei documenti in  cui  sono
          precisati i diritti e  gli  obblighi  delle  parti  nonche'
          delle   altre   condizioni   alle   quali   l'intermediario
          assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira'  servizi
          al contraente. I diritti e gli  obblighi  delle  parti  del
          contratto possono essere incorporati attraverso riferimento
          ad altri documenti o testi normativi. 
                9.  L'intermediario  assicurativo  o   l'impresa   di
          assicurazione  fornisce  ai  contraenti,  su  un   supporto
          durevole, adeguate  relazioni  sui  servizi  prestati,  che
          includono comunicazioni  periodiche,  tenendo  conto  della
          tipologia e della complessita' dei prodotti di investimento
          assicurativi  e  della  natura  del  servizio  prestato   e
          comprendono, se del caso, i costi delle  operazioni  e  dei
          servizi prestati per conto dei contraenti. 
                10. Quando fornisce consulenza in merito al  prodotto
          di investimento assicurativo, l'intermediario  assicurativo
          o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su  un
          supporto durevole, prima della conclusione  del  contratto,
          una dichiarazione di adeguatezza in  cui  sia  indicata  la
          fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle
          preferenze, agli obiettivi e ad altre  caratteristiche  del
          contraente.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4. 
                11. Se il contratto e' concluso utilizzando un  mezzo
          di comunicazione  a  distanza  che  impedisce  la  consegna
          preventiva    della    dichiarazione    di     adeguatezza,
          l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione
          puo' fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto
          durevole subito dopo la  sottoscrizione  del  contratto,  a
          condizione che: 
                  a) il contraente abbia  accettato  di  ricevere  la
          dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del
          contratto; 
                  b)  l'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di
          assicurazione abbia dato al contraente la  possibilita'  di
          ritardare la conclusione del contratto al fine di  ricevere
          la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del
          contratto. 
                12. Se l'intermediario assicurativo  o  l'impresa  di
          assicurazione ha informato il  contraente  che  effettuera'
          periodicamente la valutazione di adeguatezza, la  relazione
          periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi
          in  che  modo  il  prodotto  di  investimento  assicurativo
          corrisponde alle preferenze, agli obiettivi  e  alle  altre
          caratteristiche del contraente stesso. 
                13.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano in  conformita'  alle  disposizioni  direttamente
          applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con  il
          regolamento di cui  all'articolo  121-quater  le  modalita'
          applicative del presente articolo, inclusa la  possibilita'
          di   fornire   le   relative   informazioni   in    formato
          standardizzato.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  131  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 131 (Trasparenza dei premi e  delle  condizioni
          di contratto). - 1. Al fine di garantire la  trasparenza  e
          la   concorrenzialita'   delle    offerte    dei    servizi
          assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai  soggetti
          che  devono  adempiere  all'obbligo  di  assicurazione  dei
          veicoli e dei natanti, le imprese  mettono  a  disposizione
          del pubblico, presso ogni  punto  di  vendita  e  nei  siti
          internet, il  documento  informativo  e  le  condizioni  di
          contratto praticate nel territorio della Repubblica. 
                2. La  pubblicita'  dei  premi  e'  attuata  mediante
          preventivi personalizzati rilasciati presso ogni  punto  di
          vendita dell'impresa  di  assicurazione,  nonche'  mediante
          siti  internet  che  permettono  di  ricevere  il  medesimo
          preventivo per i veicoli e per i  natanti  individuati  nel
          regolamento di attuazione. 
                2-bis.   Per   l'offerta   di   contratti    relativi
          all'assicurazione  r.c.  auto,   l'intermediario   rilascia
          preventiva informazione al  consumatore  sulle  provvigioni
          riconosciutegli  dall'impresa   o,   distintamente,   dalle
          imprese per conto di cui opera. L'informazione  e'  affissa
          nei locali in cui l'intermediario  opera  e  risulta  nella
          documentazione rilasciata al contraente. 
                2-ter. I preventivi e le polizze  indicano,  in  modo
          evidenziato,  il  premio   di   tariffa,   la   provvigione
          dell'intermediario,  nonche'  lo  sconto   complessivamente
          riconosciuto al sottoscrittore del contratto. 
                3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a
          carico delle imprese e degli intermediari.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  182  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 182 (Pubblicita' dei prodotti assicurativi).  -
          1. La pubblicita' utilizzata per i prodotti  delle  imprese
          di  assicurazione  e'  effettuata  avendo   riguardo   alla
          correttezza dell'informazione ed alla conformita'  rispetto
          al  contenuto  della  documentazione  informativa  e  delle
          condizioni  di  contratto  cui   i   prodotti   stessi   si
          riferiscono. 
                2. I medesimi principi sono rispettati  anche  quando
          la   pubblicita'   sia   autonomamente   effettuata   dagli
          intermediari. 
                3. (abrogato). 
                4. L'IVASS sospende in via cautelare, per un  periodo
          non  superiore  a  novanta  giorni,  la  diffusione   della
          pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle
          disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. 
                5. L'IVASS vieta la diffusione della  pubblicita'  in
          caso di accertata violazione delle disposizioni in  materia
          di trasparenza e correttezza. 
                6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei  prodotti
          in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui  ai
          commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma
          2. 
                7. L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri  di
          riconoscibilita'  della  pubblicita'  e  di   chiarezza   e
          correttezza dell'informazione.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  183  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   183   (Regole   di   comportamento).   -   1.
          Nell'offerta e nell'esecuzione  dei  contratti  le  imprese
          devono: 
                  a)  comportarsi  con   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza  nei   confronti   dei   contraenti   e   degli
          assicurati; 
                  [b)  acquisire  dai  contraenti   le   informazioni
          necessarie  a   valutare   le   esigenze   assicurative   o
          previdenziali  ed  operare  in  modo   che   siano   sempre
          adeguatamente informati;] 
                  c) organizzarsi in modo  tale  da  identificare  ed
          evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente
          possibile e, in situazioni di conflitto, agire in  modo  da
          consentire agli assicurati la  necessaria  trasparenza  sui
          possibili  effetti  sfavorevoli  e   comunque   gestire   i
          conflitti di interesse in modo  da  escludere  che  rechino
          loro pregiudizio; 
                  d)    realizzare    una    gestione     finanziaria
          indipendente, sana e prudente e adottare  misure  idonee  a
          salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. 
                2.  L'IVASS  adotta,  con   regolamento,   specifiche
          disposizioni relative alla determinazione delle  regole  di
          comportamento da osservare nei rapporti con  i  contraenti,
          in modo che l'attivita' si svolga  con  correttezza  e  con
          adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 
                3.  L'IVASS  tiene  conto,  nel  regolamento,   delle
          differenti esigenze di protezione dei  contraenti  e  degli
          assicurati,  nonche'  della  natura  dei  rischi  e   delle
          obbligazioni assunte dall'impresa, individua  le  categorie
          di soggetti che non necessitano in tutto o in  parte  della
          protezione  riservata  alla  clientela  non  qualificata  e
          determina modalita', limiti e  condizioni  di  applicazione
          delle medesime disposizioni nell'offerta e  nell'esecuzione
          dei contratti di assicurazione dei rami danni,  tenendo  in
          considerazione le particolari caratteristiche  delle  varie
          tipologie di rischio.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  310  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). -  1.
          Si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila al dieci percento del fatturato per le  seguenti
          violazioni: 
                  a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15,  16,
          18,  21,  22,  28,  29,  30,  30-bis,  30-ter,   30-quater,
          30-quin-quies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies,
          32,  33,  35-bis,  35-ter,   35-quater,   36-bis,   36-ter,
          36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies,  36-octies,
          36-no-vies,    36-decies,    36-undecies,     36-duodecies,
          36-terdecies, 37-bis,  37-ter,  38,  41,  42,  42-bis,  43,
          44-ter,  44-quater,  44-quinquies,  44-sexies,  44-septies,
          44-octies,  44-novies,  44-decies,  47-quater,   comma   1,
          47-septies, 47-octies, 47-novies,  47-decies,  48,  48-bis,
          49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis,  59-ter,
          59-quater, 59-quin-quies, 60-bis, 62, 63, 64,  65,  65-bis,
          66-sexies.1, 66-sep-ties, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2,
          77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
          100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis,  1-ter  e
          5-bis, 190-bis, comma 1,  191,  196,  comma  2,  197,  210,
          210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e  2,
          216-ter, 216-sexies,  216-octies,  216-novies,  220-novies,
          comma 1, 348 e 349, comma 1,  o  delle  relative  norme  di
          attuazione; 
                  b) inosservanza degli articoli 10-quater,  132-ter,
          133, o delle relative norme di attuazione; 
                  c) inosservanza degli articoli  125,  comma  5-bis,
          127, comma 3, limitatamente  all'obbligo  di  rilascio  del
          certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2,
          146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o  delle  relative
          norme  di  attuazione   e   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24. 
                2.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   delle
          violazioni di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  come
          conseguenza delle violazioni stesse e' superiore al massimo
          edittale  indicato  nel  presente  articolo,  la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile.». 
              - Il testo dell'articolo  311-ter  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  311-ter  (Ordine   di   porre   termine   alle
          violazioni). - 1. Per le violazioni previste  dall'articolo
          310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui  alla  lettera
          c),  limitatamente  all'articolo  183,  l'IVASS  puo',   in
          alternativa all'applicazione delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie,  applicare  nei  confronti   dell'impresa   una
          sanzione   consistente   nell'ordine   di   eliminare    le
          infrazioni, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento. 
                2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito,  l'IVASS  applica  le  sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1,  secondo  i
          criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo  delle
          sanzioni cosi' determinato e' aumentato  sino  a  un  terzo
          rispetto a quello previsto per  la  violazione  originaria,
          fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  324  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 324 (Sanzioni relative  alle  violazioni  delle
          disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione
          dei  prodotti   assicurativi,   inclusi   i   prodotti   di
          investimento assicurativo, commesse dagli intermediari).  -
          1. Gli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi,  ivi
          inclusi quelli a titolo accessorio  che  nell'ambito  delle
          attivita' di realizzazione e di distribuzione  di  prodotti
          assicurativi e di  investimento  assicurativi  violano  gli
          articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi  2,
          ultimo periodo, 3,  4,  4-bis,  4-sexies,  4-septies  e  6,
          109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi  2,
          3 e 5, 113,  comma  2,  117,  118,  119,  comma  2,  ultimo
          periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6,
          120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis,  121-ter,
          131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di  mancata
          adesione a detti  sistemi,  191  o  le  relative  norme  di
          attuazione,  sono  puniti  secondo   i   criteri   di   cui
          all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: 
                  a) richiamo; 
                  b) censura; 
                  c) sanzione amministrativa pecuniaria: 
                    1) per le societa', da cinquemila euro  a  cinque
          milioni di euro oppure, se superiore, pari  al  cinque  per
          cento   del   fatturato   complessivo   annuo    risultante
          dall'ultimo bilancio disponibile approvato  dall'organo  di
          amministrazione; 
                    2) per  le  persone  fisiche,  da  mille  euro  a
          settecentomila euro; 
                  d)  radiazione  o,   in   caso   di   societa'   di
          intermediazione, cancellazione. 
                2. Il  richiamo,  consistente  in  una  dichiarazione
          scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
          manchevolezza.  La  censura  e'  disposta  per   fatti   di
          particolare gravita'.  La  radiazione  o  la  cancellazione
          della societa' di intermediazione e' disposta per fatti  di
          eccezionale gravita'. La radiazione  determina  l'immediata
          risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso  di
          esercizio  dell'attivita'  in  forma  societaria,  comporta
          altresi'  la  cancellazione  della  societa'  nei  casi  di
          particolare  gravita'   o   di   sistematica   reiterazione
          dell'illecito. 
                3. La violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e
          cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con
          una delle sanzioni di cui al comma 1. 
                4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso
          collaboratori o altri ausiliari,  operano  per  conto  o  a
          beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che
          hanno sede legale nel  territorio  della  Repubblica  o  in
          Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo  I
          e di particolari mutue assicuratrici  di  cui  all'articolo
          52,  le  quali  esercitano   l'attivita'   assicurativa   o
          riassicurativa oltre  i  limiti  dell'autorizzazione,  sono
          puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1. 
                5. Quando  le  violazioni  degli  articoli,  119-bis,
          119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater,  120-quinquies,
          121, riguardano un prodotto di  investimento  assicurativo,
          l'IVASS applica le sanzioni di cui  al  comma  1  nei  soli
          confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma
          2, lettere a) e b), e relativi collaboratori  di  cui  alla
          lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In
          tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria  puo'
          essere  determinata,  in  alternativa  rispetto  a   quanto
          previsto  al  comma  1,  lettera   c),   fino   al   doppio
          dell'ammontare  dei  profitti  ricavati  o  delle   perdite
          evitate  grazie  alla   violazione,   se   possono   essere
          determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui  al  comma
          1, puo' adottare una dichiarazione  pubblica  indicante  la
          persona fisica o giuridica responsabile e la  natura  della
          violazione. Le medesime sanzioni di cui al  presente  comma
          si  applicano  nel  caso  di  violazione   degli   articoli
          121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
                6. Quando la violazione degli  articoli  30-decies  e
          121-bis riguarda un prodotto di investimento  assicurativo,
          l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti
          di tutti gli intermediari di  cui  al  medesimo  comma.  La
          misura  massima  della  sanzione  pecuniaria  puo'   essere
          determinata, in alternativa rispetto a quanto  previsto  al
          comma 1, lettera c),  fino  al  doppio  dell'ammontare  dei
          profitti ricavati  o  delle  perdite  evitate  grazie  alla
          violazione, se possono essere determinati.  L'IVASS,  oltre
          alle  sanzioni  di  cui  al  comma  1,  puo'  adottare  una
          dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona  fisica   o
          giuridica responsabile e la natura della violazione. 
                7.  Alle  violazioni  delle  disposizioni  richiamate
          all'articolo 24,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014 diverse da quelle del presente articolo  commesse
          dai soggetti di  cui  al  comma  5  si  applica  l'articolo
          193-quinquies   del   testo   unico    dell'intermediazione
          finanziaria. La nozione di fatturato e' definita  ai  sensi
          dell'articolo 325-bis del presente codice. 
                7-bis. La disposizione di cui al comma 1  si  applica
          anche  agli  intermediari   iscritti   al   momento   della
          commissione  dell'illecito,   anche   se   cancellati   dal
          Registro.». 
              - Il testo dell'articolo  324-bis  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  324-bis  (Sanzioni  relative  alle  violazioni
          delle  disposizioni  in  materia  di  realizzazione  e   di
          distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti
          di investimento assicurativo, commesse dalle imprese). - 1.
          Le  imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  che
          nell'ambito  delle  attivita'   di   realizzazione   e   di
          distribuzione di prodotti assicurativi  o  di  investimento
          assicurativi, violano gli  articoli  10-quater,  30-decies,
          107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo  periodo,
          nonche' 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2,
          ultimo  periodo,  119-bis,  119-ter,  120,  commi  2  e  3,
          120-bis, commi  4  e  5,  120-quater,  120-quinquies,  121,
          121-bis, 121-ter, 131, 170,  185,  185-bis,  185-ter,  186,
          187, 187.1, in caso di mancata adesione  a  detti  sistemi,
          191 o le relative norme di attuazione, sono puniti  secondo
          i criteri di cui all'articolo 324-sexies  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  cinquemila  euro  a  cinque
          milioni di euro oppure, se superiore, pari  al  cinque  per
          cento   del   fatturato   complessivo   annuo    risultante
          dall'ultimo bilancio disponibile approvato  dall'organo  di
          amministrazione. 
                2. La violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e
          cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con
          la sanzione di cui al comma 1. 
                3. Le imprese di assicurazione o  di  riassicurazione
          che si avvalgono di intermediari non iscritti alle  Sezioni
          del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono  punite
          con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquemila
          euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al
          cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante
          dall'ultimo bilancio disponibile approvato  dall'organo  di
          amministrazione. 
                4. Quando le  violazioni  degli  articoli  30-decies,
          119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater,  120-quinquies,
          121,  121-bis,  riguardano  un  prodotto  di   investimento
          assicurativo, la misura massima della  sanzione  pecuniaria
          puo' essere determinata, in alternativa rispetto  a  quanto
          previsto al comma 1,  fino  al  doppio  dell'ammontare  dei
          profitti ricavati  o  delle  perdite  evitate  grazie  alla
          violazione, se possono essere determinati.  L'IVASS,  oltre
          alle  sanzioni  di  cui  al  comma  1,  puo'  adottare  una
          dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o  la
          persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile
          e la natura della violazione. Le medesime sanzioni  di  cui
          al presente comma si applicano nel caso di violazione degli
          articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
                5.  Alle  violazioni  delle  disposizioni  richiamate
          all'articolo 24,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014  diverse  da  quelle  del  presente  articolo  si
          applica   l'articolo   193-quinquies   del   testo    unico
          dell'intermediazione finanziaria. La nozione  di  fatturato
          e' definita ai sensi  dell'articolo  325-bis  del  presente
          codice.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  324-quinquies  del  citato
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  324-quinquies  (Accertamento  unitario   delle
          violazioni della stessa indole). -  1.  Per  l'inosservanza
          degli articoli, 119-bis, comma 1,  119-ter,  120,  120-bis,
          120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o  delle
          relative norme di attuazione, da  parte  delle  imprese  di
          assicurazione   e   riassicurazione,    I'IVASS    provvede
          all'accertamento unitario  delle  violazioni  della  stessa
          indole, come definita dall'articolo 8-bis  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689  effettuato  con  riferimento  ad  un
          determinato arco  temporale,  e  alla  contestazione  degli
          addebiti con un unico atto da notificare entro  il  termine
          di cui all'articolo 311-sep-ties. Nel caso di  verifiche  a
          distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro
          il  quale  si  considera  concluso   l'accertamento   delle
          violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con
          regolamento dell'IVASS e' stabilito  il  termine  entro  il
          quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni
          rilevate in sede di verifiche ispettive. 
                2.  L'IVASS,  qualora  l'impresa  in  sede  difensiva
          fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni
          contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla  medesima
          disfunzione della  propria  organizzazione,  comunica  alla
          stessa il termine perentorio, non superiore  a  centottanta
          giorni, entro il quale effettuare gli interventi  necessari
          per  eliminare  la  disfunzione.   L'IVASS,   ricevuta   la
          comunicazione   relativa    all'adozione    delle    misure
          correttive, verifica che siano  state  adottate  le  misure
          stesse e ne comunica gli esiti all'impresa. 
                3. Nel caso in cui le misure correttive  adottate  ai
          sensi del comma 2 siano risultate idonee  ad  eliminare  la
          disfunzione,  la  misura  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  prevista   dall'articolo   324-bis,   comma   1
          applicabile  secondo  i   criteri   di   cui   all'articolo
          324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo
          il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati  dall'IVASS
          sulle   misure   correttive   adottate    non    precludono
          l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di
          determinazione della sanzione. 
                4. L'impresa puo' presentare osservazioni  in  ordine
          agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle  misure  correttive
          adottate nel termine di  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          della relativa comunicazione. 
                5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
                  a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli
          interventi correttivi; 
                  b) nel caso in cui gli  interventi  adottati  siano
          risultati inidonei ad eliminare la disfunzione; 
                  c)  nel  caso  in  cui  l'impresa  ne  abbia   gia'
          usufruito per violazioni della stessa indole sulla base  di
          provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti. 
                6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si
          applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di
          violazione degli articoli,  109,  117,  119-bis,  comma  1,
          119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131,  170,
          185, 185-bis e 185-ter, soggetta  all'applicazione  di  una
          delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1.». 
              - Il testo dell'articolo 324-octies del citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 324-octies  (Procedura  di  applicazione  delle
          sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari  e
          degli esponenti aziendali o del personale della societa' di
          intermediazione  assicurativa  o  riassicurativa).   -   1.
          L'IVASS, fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli
          324-ter e 324-quinquies,  ai  fini  dell'irrogazione  delle
          sanzioni  amministrative  di   cui   agli   articoli   324,
          324-quater nei confronti degli intermediari e  324-septies,
          comma 5, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento
          dell'infrazione, ovvero nel termine di  centottanta  giorni
          per  i  soggetti  residenti   all'estero,   provvede   alla
          contestazione degli addebiti  nei  confronti  dei  soggetti
          iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e
          gli  altri   soggetti   ausiliari   dell'intermediario   di
          assicurazione o di riassicurazione, possibili  responsabili
          della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di
          garanzia. 
                2.  I  destinatari  di  cui  al   comma   1   possono
          presentare, nel termine di sessanta giorni  dalla  notifica
          della  contestazione,  deduzioni   difensive   e   chiedere
          l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia,  cui  possono
          partecipare con l'assistenza di un avvocato. 
                3.  Il  Collegio  di  garanzia  e'  istituito  presso
          l'IVASS ed e' composto da un magistrato con  qualifica  non
          inferiore  a  consigliere  della  Corte  di  cassazione   o
          equiparato, anche a  riposo,  con  funzioni  di  presidente
          ovvero da un docente  universitario  di  ruolo,  e  da  due
          componenti esperti in  materia  assicurativa,  di  cui  uno
          designato    sentite    le    associazioni     maggiormente
          rappresentative. Il mandato ha durata  quadriennale  ed  e'
          rinnovabile una sola volta. Il Collegio  di  garanzia  puo'
          essere  costituito  in  piu'  sezioni,  con  corrispondente
          incremento del numero dei suoi componenti, qualora  l'IVASS
          lo  ritenga  necessario   per   garantire   condizioni   di
          efficienza   e   tempestivita'   nella   definizione    dei
          procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina  il  Collegio  di
          garanzia, stabilisce le norme sulla procedura  dinnanzi  al
          Collegio nel rispetto dei principi del giusto  procedimento
          e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso
          dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 
                4. A seguito dell'esercizio delle facolta'  difensive
          di cui al comma 2 ovvero decorso  inutilmente  il  relativo
          termine, il Collegio di garanzia, acquisiti i documenti  in
          atti, esamina gli scritti difensivi e dispone  l'audizione,
          alla  quale  le  parti  possono   partecipare   anche   con
          l'assistenza di avvocati ed  esperti  di  fiducia.  Se  non
          ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo'
          proporre l'archiviazione  della  contestazione  o  chiedere
          all'IVASS  di  disporre  l'integrazione  delle   risultanze
          istruttorie. Se, invece,  ritiene  provata  la  violazione,
          trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata  di
          determinazione della sanzione. 
                5.  L'IVASS,  ricevuta  la  proposta  formulata   dal
          Collegio di garanzia, decide la sanzione con  provvedimento
          motivato, che viene successivamente comunicato  alle  parti
          del procedimento. 
                6.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'   retto   dai
          principi del contraddittorio, della conoscenza  degli  atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
                7. Le controversie  relative  ai  ricorsi  avverso  i
          provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute  alla
          giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS
          provvede  alla  difesa  in  giudizio  con  propri   legali.
          L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
                8. La  procedura  di  cui  al  presente  articolo  si
          applica anche nel caso di violazioni commesse da  esponenti
          aziendali o dal personale delle societa' di intermediazione
          assicurativa o riassicurativa.». 
              - Il testo dell'articolo 324-novies del citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 324-novies  (Procedura  di  applicazione  delle
          sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli
          esponenti aziendali e del personale). - 1.  Fermo  restando
          quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies,  ai
          fini   dell'irrogazione   alle   imprese   delle   sanzioni
          amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei
          confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3  e  4,
          si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.». 
              - Il testo dell'articolo  325-bis  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 325-bis (Nozione di fatturato). -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
          previste dal presente Codice, per fatturato si  intende  il
          fatturato  totale  annuo  risultante  dall'ultimo  bilancio
          disponibile, approvato dall'organo competente,  cosi'  come
          definito dalle disposizioni attuative  dettate  dall'IVASS.
          Ove  il  fatturato   non   sia,   per   qualsiasi   motivo,
          determinabile, la sanzione applicabile e' compresa  tra  un
          minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.». 
              - Il testo dell'articolo  325-ter  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1.  I
          provvedimenti di applicazione delle sanzioni,  le  sentenze
          dei giudici amministrativi  che  decidono  i  ricorsi  e  i
          decreti che decidono i ricorsi straordinari  al  Presidente
          della  Repubblica  sono   pubblicati   per   estratto   nel
          Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS,  tenuto
          conto della violazione e degli  interessi  coinvolti,  puo'
          stabilire  modalita'  ulteriori  per  dare  pubblicita'  al
          provvedimento,  ponendo  le   relative   spese   a   carico
          dell'autore della violazione. 
                2. L'IVASS puo' disporre la  pubblicazione  in  forma
          anonima  del  provvedimento  sanzionatorio  quando   quella
          ordinaria: 
                  a) abbia ad oggetto dati  personali  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  la   cui
          pubblicazione   appaia   sproporzionata    rispetto    alla
          violazione sanzionata; 
                  b) possa comportare rischi per  la  stabilita'  dei
          mercati finanziari o pregiudicare  lo  svolgimento  di  una
          indagine penale in corso; 
                  c)  possa  causare  un  danno   sproporzionato   ai
          soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
                3. Se  le  situazioni  descritte  al  comma  2  hanno
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          rimandata ed effettuata quando dette esigenze  sono  venute
          meno. 
                4.  L'IVASS  puo'  escludere  la  pubblicazione   del
          provvedimento sanzionatorio nel  caso  in  cui  le  opzioni
          stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute  insufficienti  ad
          assicurare: 
                  a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
          messa a rischio; 
                  b) la proporzionalita'  della  pubblicazione  delle
          decisioni   rispetto   all'irrogazione    delle    sanzioni
          previste.». 
              - Il testo dell'articolo 325-quater del citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  325-quater   (Comunicazione   all'AEAP   delle
          sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni  in
          materia di realizzazione e di  distribuzione  dei  prodotti
          assicurativi,   inclusi   i   prodotti   di    investimento
          assicurativo). - 1. L'IVASS comunica all'AEAP  le  sanzioni
          applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle
          attivita' di realizzazione e di distribuzione  di  prodotti
          assicurativi,   inclusi   i   prodotti   di    investimento
          assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in  forma
          anonima, o la  cui  pubblicazione  sia  stata  rimandata  o
          esclusa,   nonche'   comunica   le    informazioni    sulle
          impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse. 
                2. L'IVASS trasmette  all'AEAP  con  cadenza  annuale
          informazioni  aggregate  relative  a  tutte   le   sanzioni
          amministrative e alle altre misure applicate in conformita'
          del Capo VI del presente Titolo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  328  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  328  (Norme  sul  pagamento   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie). - 1. 
                2. 
                3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e
          i  termini  di  pagamento  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie.  Alla  riscossione  coattiva   delle   sanzioni
          amministrative  pecuniarie  si  provvede   mediante   ruolo
          secondo i termini e le modalita' previsti dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                4. Sono versati alla CONSAP Spa -  Gestione  autonoma
          del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  i
          proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
          irrogate in applicazione dei seguenti articoli: 
                  a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli
          derivanti   dalle   sanzioni   irrogate   per    violazione
          dell'articolo 10-quater; 
                  b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli
          derivanti   dalle   sanzioni   irrogate   per    violazione
          dell'articolo 183; 
                  c) 310-bis; 
                  d) 310-ter; 
                  e) 310-quater. 
                4-bis.  Alle   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          previste  dal  presente  Titolo   non   si   applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14,  commi
          1, 2 e 5 per la parte relativa alla facolta'  di  pagamento
          della sanzione in misura ridotta, 16 e 22  della  legge  24
          novembre 1981, n.  689.  Per  la  notifica  delle  sanzioni
          amministrative, anche di natura  non  pecuniaria,  irrogate
          dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  335  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   335   (Imprese   di   assicurazione   e    di
          riassicurazione). - 1. Sono tenute a versare  all'IVASS  un
          contributo  annuale,  denominato  contributo  di  vigilanza
          sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella
          misura prevista dal comma 2: 
                  a) le imprese di assicurazione con sede legale  nel
          territorio della Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  I
          dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; 
                  b)   le   sedi   secondarie   delle   imprese    di
          assicurazione  extracomunitarie  stabilite  nel  territorio
          della Repubblica ed  iscritte  alla  sezione  II  dell'albo
          previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5,  ultimo
          periodo; 
                  c) le imprese locali di  cui  all'articolo  51-bis,
          comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle
          imprese di assicurazione rubricata "Imprese locali  di  cui
          al Titolo IV,  Capo  II,  del  Codice  delle  Assicurazioni
          private»  e  le  particolari  mutue  assicuratrici  di  cui
          all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella
          sezione    dell'albo    rubricata    «Particolari     mutue
          assicuratrici di cui al Titolo IV,  Capo  III,  del  Codice
          delle Assicurazioni private"; 
                  d) le imprese di riassicurazione  con  sede  legale
          nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV
          dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4; 
                  e)   le   sedi   secondarie   delle   imprese    di
          riassicurazione extracomunitarie stabilite  nel  territorio
          della Repubblica ed iscritte alla sezione  V  dell'albo  di
          cui all'articolo 60, comma 3. 
                  e-bis) le imprese aventi sede legale  in  un  altro
          Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte  negli
          elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26. 
                2. Il contributo di vigilanza e'  commisurato  ad  un
          importo non superiore al due per mille dei premi  incassati
          in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte  ed  al
          netto  di  un'aliquota  per  oneri  di  gestione  calcolata
          dall'IVASS  mediante   apposita   elaborazione   dei   dati
          risultanti dai bilanci dell'esercizio  precedente.  Per  le
          imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo
          e' commisurato a un importo non  superiore  alla  meta'  di
          quello di cui al periodo precedente  ed  e'  calcolato  sui
          premi incassati in Italia. 
                3. Il contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  altre
          mutue di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei
          premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
          imposte. 
                4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il
          30 maggio con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la
          copertura  finanziaria  degli  oneri  di  vigilanza   sulle
          imprese nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di
          cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto  e'  pubblicato
          entro  il  30  giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale   e   nel
          Bollettino dell'IVASS. 
                5. Il contributo, calcolato  al  netto  dell'aliquota
          per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in
          due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il  31
          luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita  voce  del
          bilancio  di  previsione.  L'eventuale  residuo  confluisce
          nell'avanzo  di   amministrazione   e   viene   considerato
          nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 
                6. La riscossione coattiva avviene  tramite  ruolo  e
          secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  336  del  citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  336  (Intermediari  di  assicurazione   e   di
          riassicurazione). - 1. Ciascun iscritto al registro di  cui
          all'articolo 109 e all'elenco annesso al  registro  di  cui
          agli articoli  116-quater  e  116-quinquies  e'  tenuto  al
          pagamento all'IVASS di un  contributo  annuale,  denominato
          contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione
          e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per  le
          persone fisiche iscritte al registro  di  cui  all'articolo
          109,  comma  2,  lettera  a);  euro  500  per  le   persone
          giuridiche iscritte al registro di  cui  all'articolo  109,
          comma 2, lettera  a);  euro  100  per  le  persone  fisiche
          iscritte al registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte  al
          registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro
          50 per le persone  fisiche  iscritte  al  registro  di  cui
          all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro  10.000,00  per
          le  persone  giuridiche  iscritte  al   registro   di   cui
          all'articolo 109, comma 2, lettera  d),  euro  100  per  le
          persone fisiche iscritte al registro  di  cui  all'articolo
          109,  comma  2,  lettera  f);  euro  500  per  le   persone
          giuridiche iscritte al registro di  cui  all'articolo  109,
          comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e
          le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo
          1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno
          2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di  cui  agli
          articoli 116-quater e 116-quinquies,  ed  euro  250  e  50,
          rispettivamente, per altre  persone  giuridiche  e  per  le
          persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo
          non e' deducibile dal reddito  dell'intermediario  iscritto
          al registro di cui all'articolo 109. 
                2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il
          30  maggio  di  ogni  anno   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in
          modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri  di
          vigilanza  sugli  intermediari  iscritti  al   registro   e
          all'elenco annesso nonche' delle spese di funzionamento dei
          sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il  decreto  e'
          pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno  nella  Gazzetta
          Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS. 
                3.  Si  applica  l'articolo  335,  commi   5   e   6.
          L'attestazione  relativa   al   pagamento   e'   comunicata
          all'IVASS nelle forme e con  i  termini  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 2. 
                3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  di  cui  al  comma  2,  individua   altresi'   il
          contributo a carico di coloro  che  intendono  svolgere  la
          prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2,  nella
          misura  necessaria  a  garantire  lo  svolgimento  di  tale
          attivita'.». 
              - Il testo dell'articolo 344-decies del citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 344-decies (Misura  transitoria  sulle  riserve
          tecniche).  -  1.   L'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione puo' applicare  una  deduzione  transitoria
          alle riserve tecniche. La deduzione puo' essere applicata a
          livello dei gruppi di rischi omogenei di  cui  all'articolo
          36-novies, comma 1. 
                2. L'applicazione della deduzione transitoria di  cui
          al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS. 
                3. La deduzione transitoria corrisponde a  una  parte
          della differenza tra i due importi seguenti: 
                  a) le  riserve  tecniche,  previa  deduzione  degli
          importi recuperabili  da  contratti  di  riassicurazione  e
          societa' veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis  alla
          data del 1° gennaio 2016; 
                  b) le  riserve  tecniche,  previa  deduzione  degli
          importi  recuperabili  da  contratti  di   riassicurazione,
          calcolate   secondo   le   disposizioni    legislative    e
          regolamentari in materia di riserve tecniche in  vigore  al
          31 dicembre 2015. 
                4.  La  deduzione  transitoria   massima   diminuisce
          linearmente alla fine di ogni anno, partendo  dal  100  per
          cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0  per  cento
          al 1° gennaio 2032. 
                5.  Se  l'impresa,  al  1°  gennaio   2016,   applica
          l'aggiustamento per  la  volatilita'  di  cui  all'articolo
          37-septies, l'importo di cui al comma  3,  lettera  a),  e'
          calcolato con l'aggiustamento  per  la  volatilita'  al  1°
          gennaio 2016. 
                6. Gli importi delle riserve tecniche,  compreso,  se
          applicabile,   l'importo    dell'aggiustamento    per    la
          volatilita',  utilizzati   per   calcolare   la   deduzione
          transitoria di cui al comma 3, possono  essere  ricalcolati
          ogni 24 mesi o  con  una  frequenza  maggiore  in  caso  di
          rilevante variazione del profilo di  rischio  dell'impresa.
          Il ricalcolo e' effettuato su  autorizzazione  o  richiesta
          dell'IVASS. 
                7. La  deduzione  di  cui  al  comma  3  puo'  essere
          limitata  dall'IVASS  qualora  la  sua  applicazione  possa
          comportare  una  riduzione  dei  requisiti  sulle   risorse
          finanziarie  applicati  all'impresa   rispetto   a   quelli
          calcolati   secondo   le   disposizioni    legislative    e
          regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al
          31 dicembre 2015. 
                8. L'impresa che applica il comma 1: 
                  a) non applica l'articolo 344-novies; 
                  b) se non puo' soddisfare il Requisito Patrimoniale
          di Solvibilita' senza applicare la  deduzione  transitoria,
          presenta una relazione  annuale  all'IVASS  concernente  le
          misure adottate e i progressi realizzati  per  ristabilire,
          alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4,  un
          livello  di  fondi  propri  ammissibili  a  copertura   del
          Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  o  per  ridurre  il
          profilo di rischio dell'impresa  al  fine  di  ripristinare
          l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 
                  c) nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e
          sulla   condizione   finanziaria   di   cui    all'articolo
          47-septies,  rende  pubblico  il  fatto  che   applica   la
          deduzione transitoria alle riserve  tecniche  e  quantifica
          l'impatto che la mancata  applicazione  di  tale  deduzione
          avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.».