Art. 2 Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162». 2. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera w-bis) e' sostituita dalla seguente: «w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;»; b) alla lettera w-bis.3), le parole: «regolamento (UE) n. 1286/2014;» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;». 2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «gli intermediari assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»; b) al comma 3, lettera b), le parole: «per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di prodotti distribuiti», sono aggiunte le seguenti: «dalle imprese di assicurazione e»; c) al comma 3, lettera c), le parole: «, nonche' per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilita' delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime» sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole «dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 4-septies»; 3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,», sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole «dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono soppresse, e le parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono,», sono sostituite dalle seguenti: «puo',»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1.»; c) il comma 5 e' abrogato. 4. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e le imprese di assicurazione» sono soppresse; b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentita Consob.» sono soppresse. 5. All'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, ad eccezione dell'articolo 25-ter» sono soppresse. 6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prodotti di investimento assicurativo»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi e' disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»; d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, e' esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile. 2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»; e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati. 7. All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione», sono soppresse. 8. All'articolo 117-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, le parole «e le imprese di assicurazione» sono soppresse. 9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse; b) al comma 2, lettera b), le parole: «alle imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,». - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni. 2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi. 6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Per i riferimenti normativi della legge 10 novembre 2014, n. 162 si veda nelle note alle premesse.