Art. 2 
 
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, la
rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Modifiche   al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo  4  marzo
2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162». 
  2. Al decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo  3,
comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso a  un
sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai
sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di  negoziazione
assistita ai sensi delle presenti disposizioni.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  2   del   citato   decreto
          legislativo 21 maggio 2018,  n.  68,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                "Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28  e
          al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). -  1.
          All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) la lettera w-bis) e' sostituita dalla  seguente:
          «w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:
          gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i
          soggetti dell'Unione europea iscritti  nell'elenco  annesso
          di cui all'articolo 116-quinquies,  comma  5,  del  decreto
          legislativo n. 209 del 2005, quali le banche,  le  societa'
          di intermediazione mobiliare e le imprese di  investimento,
          anche quando  operano  con  i  collaboratori  di  cui  alla
          sezione   E   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005;»; 
                  b) alla lettera w-bis.3), le  parole:  «regolamento
          (UE)  n.  1286/2014;»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
          «regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale  definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico;». 
                2. All'articolo 4-sexies del decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:   «gli
          intermediari assicurativi», sono sostituite dalle seguenti:
          «i soggetti»; 
                  b) al comma 3, lettera b), le parole:  «per  quanto
          riguarda la  tutela  degli  investitori  o  l'integrita'  e
          l'ordinato funzionamento dei  mercati»  sono  soppresse  e,
          dopo le parole: «nel caso di  prodotti  distribuiti»,  sono
          aggiunte le seguenti: «dalle imprese di assicurazione e»; 
                  c) al comma 3, lettera c), le  parole:  «,  nonche'
          per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilita' delle
          imprese di assicurazione nei  confronti  delle  imprese  di
          assicurazione medesime» sono soppresse; 
                  d) al comma 4, dopo  le  parole  «dei  poteri  loro
          attribuiti ai sensi del presente articolo»,  sono  aggiunte
          le seguenti: «e dell'articolo 4-septies»; 
                3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, le  parole  «,  dall'articolo  10,»,
          sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo  10,»;  le
          parole «dall'articolo 13, paragrafi  1,  3  e  4,  e  dagli
          articoli 14 e 19» sono soppresse, e le parole  «o  l'IVASS,
          secondo  le  rispettive  competenze   definite   ai   sensi
          dell'articolo 4-sexies, possono,»,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «puo',»; 
                  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.
          Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  in  caso  di
          violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14  e  19
          del regolamento (UE) n. 1286/2014,  la  Consob  o  l'IVASS,
          secondo  le  rispettive  competenze   definite   ai   sensi
          dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto  conto,  in  quanto
          compatibili, dei criteri stabiliti  dall'articolo  194-bis,
          esercitare i poteri di cui al comma 1.»; 
                  c) il comma 5 e' abrogato. 
                4. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24
          febbraio  1998,  n.  58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  comma  1,  le  parole:  «e  le  imprese  di
          assicurazione» sono soppresse; 
                  b)  al  comma  4   le   parole   «Le   imprese   di
          assicurazione osservano le disposizioni attuative  adottate
          dall'IVASS, sentita Consob.» sono soppresse. 
                5. All'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera a), del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole:  «,
          ad eccezione dell'articolo 25-ter» sono soppresse. 
                6. All'articolo 25-ter  del  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          «Prodotti di investimento assicurativo»; 
                  b) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La
          distribuzione dei prodotti d'investimento  assicurativi  e'
          disciplinata dalle disposizioni di cui  al  Titolo  IX  del
          decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  e  dalla
          normativa europea direttamente applicabile.»; 
                  c) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  In
          relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento
          delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3,  la  CONSOB
          esercita  sui   soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera
          w-bis), i poteri di cui all'articolo 6,  comma  2,  sentito
          l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis,  commi
          4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3  e
          4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»; 
                  d) dopo  il  comma  2  sono  inseriti  i  seguenti:
          «2-bis.  Con  riferimento  ai  prodotti   di   investimento
          assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2,  e'
          esercitato  dalla  CONSOB,  sentita  l'IVASS,  in  modo  da
          garantire  uniformita'  alla  disciplina  applicabile  alla
          vendita  dei   prodotti   d'investimento   assicurativo   a
          prescindere  dal  canale  distributivo  e  la  coerenza   e
          l'efficacia  complessiva  del  sistema  di  vigilanza   sui
          prodotti di investimento assicurativi, nonche' il  rispetto
          della normativa europea direttamente applicabile. 2-ter. La
          Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di  esercizio
          dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive  competenze,
          in  modo  da  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei  soggetti
          vigilati.»; 
                  e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati. 
                7. All'articolo 30, comma 9, del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, le  parole  «e,  limitatamente  ai
          soggetti  abilitati,  ai  prodotti  finanziari  emessi   da
          imprese di assicurazione», sono soppresse. 
                8.  All'articolo  117-ter,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, 58, le parole «e  le  imprese
          di assicurazione» sono soppresse. 
                9.  All'articolo  190  del  decreto  legislativo   24
          febbraio  1998,  n.  58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi  1  e  2;»
          sono soppresse; 
                  b) al comma 2, lettera b), le parole: «alle imprese
          di  assicurazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai
          soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa»  e  le
          parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma
          2». 
                10. Al decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
          all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, dopo le  parole
          «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
          successive  modificazioni,»  sono  aggiunte  le   seguenti:
          «ovvero   il   procedimento   istituito    in    attuazione
          dell'articolo  187-ter  del  Codice   delle   assicurazioni
          private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
          209,». 
              - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  132,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  3  (Improcedibilita').  -   1.   Chi   intende
          esercitare   in   giudizio   un'azione   relativa   a   una
          controversia  in  materia  di  risarcimento  del  danno  da
          circolazione di veicoli e  natanti  deve,  tramite  il  suo
          avvocato,  invitare   l'altra   parte   a   stipulare   una
          convenzione di negoziazione  assistita.  Allo  stesso  modo
          deve  procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal   periodo
          precedente e dall'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi  intende  proporre  in
          giudizio una domanda di pagamento  a  qualsiasi  titolo  di
          somme non eccedenti cinquantamila euro.  L'esperimento  del
          procedimento di negoziazione  assistita  e'  condizione  di
          procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita'
          deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,  o
          rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
          Il giudice quando rileva che la negoziazione  assistita  e'
          gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa  la  successiva
          udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2,
          comma 3. Allo stesso modo provvede quando  la  negoziazione
          non e'  stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
          parti il termine di quindici giorni  per  la  comunicazione
          dell'invito.  Il  presente  comma  non  si   applica   alle
          controversie    concernenti    obbligazioni    contrattuali
          derivanti  da  contratti  conclusi  tra  professionisti   e
          consumatori.  Il  ricorso  a  un  sistema  di   risoluzione
          stragiudiziale  delle  controversie  istituito   ai   sensi
          dell'articolo 187.1 del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una  convenzione
          di  negoziazione  assistita   ai   sensi   delle   presenti
          disposizioni. 
                2.   Quando   l'esperimento   del   procedimento   di
          negoziazione  assistita  e'  condizione  di  procedibilita'
          della  domanda  giudiziale  la  condizione   si   considera
          avverata se l'invito  non  e'  seguito  da  adesione  o  e'
          seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua  ricezione
          ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
                3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
                  a)  nei  procedimenti  per   ingiunzione,   inclusa
          l'opposizione; 
                  b)   nei   procedimenti   di   consulenza   tecnica
          preventiva ai fini della composizione della  lite,  di  cui
          all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; 
                  c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
                  d) nei procedimenti in camera di consiglio; 
                  e)  nell'azione  civile  esercitata  nel   processo
          penale. 
                4. L'esperimento  del  procedimento  di  negoziazione
          assistita nei casi di  cui  al  comma  1  non  preclude  la
          concessione di provvedimenti urgenti e  cautelari,  ne'  la
          trascrizione della domanda giudiziale. 
                5.  Restano  ferme  le  disposizioni  che   prevedono
          speciali  procedimenti  obbligatori  di   conciliazione   e
          mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi
          1  e  2,  per  materie  soggette  ad   altri   termini   di
          procedibilita', decorre unitamente ai medesimi. 
                6. Quando il procedimento di  negoziazione  assistita
          e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato
          non e' dovuto compenso  dalla  parte  che  si  trova  nelle
          condizioni per l'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  30   maggio   2002,   n.   115   e   successive
          modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a  depositare
          all'avvocato apposita dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
          di  notorieta',   la   cui   sottoscrizione   puo'   essere
          autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a  produrre,  se
          l'avvocato lo  richiede,  la  documentazione  necessaria  a
          comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
                7. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica
          quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. 
                8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
          acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
              - Per i riferimenti normativi della legge  10  novembre
          2014, n. 162 si veda nelle note alle premesse.